Il costo del servizio idrico integrato, cioè il costo dell'ACQUA, che, ricordiamo, è un bene che si trova in natura, come l'aria, il cui accesso è un diritto fondamentale come ha stabilito l'O.N.U. nel 2010, dovrebbe essere a carico della "fiscalità generale", ossia dello Stato attraverso le imposte che introita sulla base del criterio fissato dall'art. 53 della Costituzione "Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva". Il costo del servizio idrico è una "spesa pubblica" proprio per la sua essenzialità per la vita umana che si potrebbe assimilare, come qualcuno propone e condivido, al costo per la salute pubblico e, quindi, rientrare nell'art. 32 della Costituzione "la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività" e, almeno per le persone disagiate essere gratuito come lo stesso art. 32 stabilisce.
Lo stesso art. 154 del d.lgs. 152/2006 (il decreto che regola la gestione del servizio idrico e dei rifiuti anche per l'effetto che i due servizi hanno sull'ambiente, e anche per questo definito decreto ambiente), fissa un principio, anche nel rispetto del dettato costituzionale, quello del "full cost recovery", ossia del principio secondo il quale le tariffe devono garantire la copertura dei costi di gestione del servizio e degli investimenti e nient'altro! Purtroppo lo stesso art. 154 definisce la tariffa il "corrispettivo del servizio" e questo produce un effeto fiscale sul quale sarà opportuno soffermarci.
Con il referendum abrogativo del 12/13 giugno 2011, i cittadini, che rappresentano la "sovranità popolare", quindi la democrazia diretta e non delegata e, pertanto, dovrebbero avere un peso specifico superiore a quella dello stessa Parlamento, si sono espressi per la gestione pubblica del servizio idrico e per la esclusione di ogni remunerazione del capitale investito, ossia del profitto, dalla sua gestione.
I cittadini si sono espressi con una maggioranza che, forse, mai, nessun governo o maggioranza, ha avuto e senz'altro lontanissima dalle maggioranze di questi ultimi anni.
Ma maggioranze e minoranze politiche, hanno deciso che l'espressione popolare è opportuno ignorarla e, quindi, hanno completamente disatteso l'esito referendario.
Come si formano le tariffe. Il Metodo Tariffario e l'Autorità.
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Le tariffe vengono predisposte dall'Ente di Governo dell'Ambito (EGATO) sulla base dello schema tariffario, unico per tutta Italia, predisposto dall'Autorità, oggi ARERA, e aggiornato periodicamente. Dal 2011 sono quattro i Metodi Tariffari deliberati da ARERA, il MTT, il MTI, il MTI-2 e l'ultimo, deliberata nel dicembre 2019, per il periodo 2020-2023, il MTI-3. La tariffa si forma rilevando tutti i costi che dovranno essere sostenuti per la gestione e la somma dei costi determinati va a costituire il VRGa (Vincolo Ricavi del Gestore), ossia i ricavi che il Gestore realizzerà nel corso dell'anno di riferimento secon il seguente schema predisposto dall'Autorità..
VRGa = Opexa + ERCa + Capexa + FoNIa + Rcatot
Le componenti tariffarie del VRGa per ogni anno:
Opex costi operativi, ossia i costi della struttura operativa, inclusi i lavoratori, si dividono in:
endogeni, costi interni della struttura e continuativi
aggiornabili, costi esterni per acquisti o servizi
ERC copertura dei costi ambientali e della risorsa
Capex costi delle immobilizzazioni ossia degli investimenti
costi investimento, in misura principale, gli ammortamenti che sono il recupero finanziaria degli investimenti in rapporto alla vita utile
remunerazione del capitale investito, evidenziata in color giallo, abrogata dal 2° quesito del referendum abrogativo del 2011
FoNI costi in tariffa per nuovi investimenti compresa la relativa quota di ammortamento
Rctot conguaglio relativa al vincolo ai ricavi del gestore dell’anno (a-2)
Il moltiplicatore θ [theta]
Rapportando il VRGa calcolato con il VRGa-2, ossia il VRG del secondo anno antecedente quello di riferimento, si otterrà un coefficiente (moltiplicatore θ -
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theta) che applicato alle tariffe del secondo anno antecedente, fisserà la nuova tariffa. Se il "moltiplicatore θ" è superiore a 1, avremo un aumento, se inferiore avremo una riduzione delle tariffe .
Il moltiplicatore θ applicato può essere inferiore rispetto a quello predisposto da EGATO (Ufficio d'Ambito o ATO) per effetto dei limiti massimi fissati, sulla base di specifici criteri, dal Metodo tariffario e la tariffa risultante è la tariffa massima applicabile. È stata aggiunta, nella tabella, un'ulteriore colonna che esprime il moltiplicatore applicabile escludendo i costi che si ritiene siano completamente esclusi ed estranei alla gestione del servizio o da rivedere nella quantificazione che violano il principio del "full cost recovery" fissato dall'art. 154 del d.lgs. 152/2006 (decreto ambiente).
Lo schema tariffario
Segue lo schema del piano tariffario predisposto da EGATO, sulla base del Metodo Tariffario (MTI-3) predisposto da ARERA, e approvato dalla
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I Sindaci dei Comuni sono consapevoli di essersi espressi su un documento con informazioni e dati non corretti?
Vediamolo con un esempio, di cui non se ne capiscono le ragioni se non in quella di ridurre, anche sensibilmente, una componente di costo che è stata motivo di critiche e di un ricorso alla giustizia amministrativa, anche se con esito negativo. Si tratta degli "oneri finanziari e fiscali del gestore" che hanno sostituito l'abrogata, dal Referendum del giugno 2011, "adeguatezza della remunerazione del capitale investito".
Il termine "adeguatezza", contenuto nel testo abrogato, ha portato il Consiglio di Stato a ritenere non abrogata la remunerazione ma i Giudici amministrativi hanno chiesto, alla C.T.U., consulenza tecnica d'Ufficio, di cui lo scrivente è stato parte come C.T.P. consulente tecnico di parte, di valutarne la congruità.
Se, però, i valori esposti nel Piano tariffario, sottoposto al parere o alla approvazione dei Sindaci dei Comuni, sono fuorvianti diventa difficile valutarne la congruità e se parte degli "oneri finanziari e fiscali del gestore" non vengono esposti e inclusi, senza specifica, in altri costi la sensazione, non vera, che ne deriva è quella del contenimento costo anche se, in realtà, non è così.
Per rilevare questo "occultamento" di costo è necessario essere in possesso del file di elaborazione del piano tariffario (RDT), di cui si dispone solo per 3,5 ambiti territoriali nonostante sia stata fatta richiesta a numerosi ambiti mediante la procedura di "accessi civico" ricevendo risposte evasive come l'impossibilità di evasione della richiesta in quanto trattasi di "documenti interni" anche se la procedura di "accesso civico" è stata legislativamente voluta proprio per consentire ai cittadini di accedere ai documenti interni considerato che il presupposto è "accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche"
Nel piano tariffario presentato ai Comuni gli oneri finanziari e fiscali del gestore, cioè quelli che dovrebbero essere la componente di costo per tale titolo, sono riportati nella tabella a lato.
Nel piano tariffario, nei righi indicati con la sigla ERCa, sono indicati i costi per gli investimenti, cioè gli ammortamenti pari alla suddivisione dell'investimento negli anni di vita utile convenzionalmente fissati nel Metodo Tariffario. L'ammortamento essendo riferito agli ingenti investimenti necessari, è un costo inerente il servizio di cui è tecnicamente impossibile controllarne l'importo inserito come costo in tariffa senza il file RDT.
L'ammortamento, nel piano tariffario, è formato dall'AMMaCapex, ammortamento degli investimenti ordinari, e l'ERCaCapex, ammortamenti degli investimenti relativi all'ambiente e la risorsa. Non si comprendono le ragioni di questa distinzione essendo un'aspetto di natura puramente economica.
Rendere complesse le cose semplici è utile per confondere.
Gli ERCaCapex, previsti nel piano tariffario, sono indicati nella seconda tabella a lato e, dalla verifica del file RDT emerge che sono superiori a quelli calcolati. Perchè?
Ci aiuta a capire la seconda tabella dove, nella nelle due ultime colonne sono riportati gli ulteriori oneri finanziari e fiscali del gestore non esplicitati nel piano tariffario ma "nascosti" nell'importo degli investimenti ed il totale effettivo degli oneri che rappresentano la remunerazione del capitale investito.
Gli oneri finanziari e fiscali del gestore non sono quelli su cui i Sindaci dei Comuni si sono espressi ma la somma dei totali della prima e della terza tabella, e gli utenti pagano, per il servizio più del costo dello stesso
Non è l'unico esempio di poca chiarezza e trasparenza, altri verranno evidenziati di seguito. Si ritiene opportuno, però, sottolineare che le responsabilità non sono addebitabili all'Ente di Governo locale dell'Ambito e nemmeno al gestore ma all'Authority, ARERA, e ai Sindaci dei Comuni che nel loro ruolo politico, e non essendo funzionari, dovrebbero assumere iniziative a tutela degli utenti, che sono i cittadini e le imprese presenti nel territorio del proprio Comune, in fondo sono eletti con questo scopo.
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