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l'analisi del Piano Tariffario

Gli importi, espressi nelle tabelle che seguono, sono la sintesi di un singolo anno, il , ultimo disponibile completo di dati, estratti dallo Schema Tariffario e dal Piano Economico Finanziario [PEF] che, di fatto, rappresenta il "piano industriale" ed il "budget pluriennale" della gestione del servizio nell'ambito di riferimento.
L'insieme delle componenti costituisce il costo complessivo previsto per la gestione del servizio idrico nell'ambito specifico. La tecnica utilizzata è quella comunemente utilizzata dalle imprese commerciale nei loro piani industriali anche per la determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti e comprende costi virtuali come il profitto e la copertura di eventuali rischi compresi quelli relativi alla concorrenza ed al mercato.
La gestione del servizio idrico, però, dovrebbe escludere il profitto, come hanno voluto gli italiani con il referendum del 2011, e non ha rischi di concorrenza e mercato.
Il costo complessivo ottenuto non viene addebitato all'utente semplicemente dividendo lo stesso per i m3 consumati, in tal caso sarebbe pari al valore indicato come totale della colonna "costo m3".
La prima suddivisione è tra tipologia di utenza, domestica, domestica non residente, operatori del settore agricolo, industriale e terziario, enti pubblici, grossisti, cioè coloro che acquistano l'acqua per rivenderla, e altri.
Alla tipologia domestica residenziale si applica la modulazione per fascia di consumo iniziando con la "agevolata", riferita ai consumi ritenuti essenziali per la vita umana, 50lt/g/persona, segue la base e, poi, altre in aumento per disincentivare i consumi.
Viene suddivisa, poi, tra "quota fissa", mediamente pari al 15/25% del totale, e "quota variabile", ossia rapportata ai consumi.
La "quota fissa" è il primo aspetto di dubbia legittimità poiché prescinde dai consumi effettivi mentre l'art. 154, comma 1, del decreto ambiente stabilisce che tariffa debba assicura "la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga"", cioè in rapporto ai consumi reali di ogni singola persona o soggetto.
Cerchiamo, quindi, di capire se tutti i costi previsti per la determinazione del "prezzo", sono reali nel rispetto del principio del "full cost recovery", esprimendo le nostre opinioni, che possono anche essere opinabili, ma sulle quali siamo pronti al confronto. A noi, interessa solo la tutela degli utenti e non i tecnicismi economici, interessa solo che il servizio sia efficiente, efficace, economico, ossia che rispetti il principio dell'equivalenza tra costi, quelli reali, e i ricavi e che, per l'utente, il prezzo sia il più basso possibile.
La tabella è composta da subtotali, nella prima parte, per un omogeneo raggruppamento delle voci di costo indicate in precedenza e di due totali che indicano i costi inclusi e compresi nel costo per mc espresso in bolletta, il primo totale, e i costi ulteriori inclusi nelle bollette ma che non sono parte della tariffa e, quindi, superiori al limite di legge.
Iniziamo l'analisi dell'inerenza di questi ultimi.
la struttura dei costi addebitati in tariffa
i costi non inerenti il servizio
Le componenti di costo indicate con sono riferite a costi inerenti il servizio idrico anche se presentano, eventualmente, alcune caratteristiche specificate nelle note, quelle indicati con x al contrario, sono estranee al servizio idrico e violano il principio del "Full Cost Recovery", sono, cioè costi che dovrebbero essere eliminati per le ragioni che saranno illustrate.
Il simbolo indica le componenti di costo che saranno oggetto di conguaglio negli anni successivi.
i costi inerenti il servizio
utile netto
imposte
utile lordo
No data available. No data available. No data available.
i costi extra tariffa
L'Imposta sul Valore Aggiunto meriterebbe un discorso a parte e più complesso considerato che rappresenta il 32% delle Entrate del bilancio dello Stato (anno 2019) e che è un'imposta sui consumi e non sui redditi, cioè imposta che per una larga parte non rispetta il principio della capacità contributiva prevista dall'art. 53 della Costituzione. È vero che i consumi possono esprimere anche una capacità contributiva ma questo vale per i consumi "voluttuari" o non essenziali, certamente non vale per i consumi "irrinunciabili", cioè per quei consumi senza i quali potrebbe esserci pregiudizio per la salute o per la stessa vita umana. L'IVA, proprio per la sua natura, nell'erogazione del servizio idrico dovrebbe essere uguale a zero. Ci sono prodotti, come il pane, burro e latticini, frutta, verdura e parecchi altri cui viene applicata un'aliquota del 4%, giustamente ridotta perchè beni destinati a soddisfare bisogni primari, sarebbe meglio portarla a zero. Perché all'ACQUA, nonostante la sua essenzialità e diritto fondamentale, si applica il 10%? È proprio la sua irrinunciabilità, la certezza dei consumi e la gestione in regime di monopolio naturale che garantisce entrate certe e la rende appetibile per le gestioni finanziarie. Bisogna cominciare a dire basta!
UI1, perequazione, istituita nel gennaio 2013 come "copertura delle agevolazioni tariffarie concesse a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici", riferita agli eventi sismici del 2011 dell'Emilia, e tuttora in essere. Non è accettabile che un Autorità, un organismo di regolazione del servizio, istituisca, di fatto, un imposta senza averne titolo e per eventi i cui oneri rientrano nelle finalità dello Stato ed essere, pertanto, a carico della fiscalità generale. È una questione di principio, indipendentemente dalla sua esiguità. Se vuole essere una questione di solidarietà, deve essere un atto volontario non un imposizione alla quale l'utente non può sottrarsi.
UI2, promozione della qualità contrattuale dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, istituita con decorrenza 01.01.2016 ed incrementata con decorrenza 01.01.2018, si fatica anche a commentarla. La qualità contrattuale è un elemento essenziale del contratto, la convenzione che regola l'affidamento è un contratto, che non deve essere promossa ma sanzionata se non rispettata. Non essendo un costo reale del servizio, anche in questo caso l'Autorità, potrebbe non aver avuto titolo per introdurre un aumento della tariffa.
UI3, copertura dei costi del bonus acqua. Vale quanto già precisato per la componente UI1, non si può trasferire un onere sociale, a carico della fiscalità generale, agli utenti di un servizio pubblico, in caso contrario non è più un costo del servizio ma un ulteriore imposizione di natura fiscale. Dal 01.01.2020 l'onere passa da €c/mc 0,005 a €c/mc 0,015 in quanto, sino al 2019 veniva applicato solo sul servizio acquedotto e dal 2020 è esteso anche a fognatura e depurazione. Rileviamo, inoltre, una stranezza, il Bonus Idrico si applica ai consumi "agevolati", 50lt/g/persona, mentre la componente tariffaria aggiuntiva si applica a tutti i consumi con la conseguenza che il beneficiario del Bonus si paga da solo il beneficio.
UI4, copertura dei costi di gestione del Fondo di garanzia per le opere idriche. Questa è la sorpresa 2020, pari a €c/mc 0,012, dovrebbe un'onere a carico della fiscalità generale che, in questo modo, è trasferito agli utenti del servizio.
Tutti questi oneri aggiuntivi, ai quali si aggiungono gli oneri corrispondenti per l'energia elettrica e per il gas naturale, finiscono nelle casse di Cassa Servizi Energetici e Ambientali spa che, il 31.12.2019 (ultimo bilancio pubblicato) ha disponibilità liquide, su conti correnti bancari, la considerevole somma di € 5.000.405.575 (???).
Nella prima tabella sono indicati con colore giallo quelli che sono inseriti in tariffa mentre in colore verde, quelli calcolati per finanziamenti, debito, a tassi realmente di mercato
Conguagli anni precedenti.  Per concludere i conguagli, una ulteriore incomprensibile anomalia. Se analizziamo i bilanci dei gestori rileviamo che, quasi sempre, la gestione del servizio produce un utile, se il bilancio, in casi limitati, chiude in perdita, la causa è dovuta a errori di gestione o a strane operazioni finanziarie. Nonostante i bilanci chiudano con un utile, il Metodo Tariffario, con meccanismi opinabili, è fatto in modo da determinare un conguaglio.
La violazione delle funzioni attribuite ad ARERA dalla legge istitutiva dell'Ente è plurima nel senso che, dovrebbe  garantire la promozione della concorrenza, ma i conguagli nel "mercato" sono la negazione della concorrenza e del mercato, dovrebbe garantire la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, inesistente o lontanissima dall'essere realizzata, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, ma il sistema tariffario non è certo e trasparente se non nell'interesse del gestore, dovrebbe, inoltre, garantire e promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori, ma questa è solo un'enunciazione..
Dovrebbero essere i Comuni, o meglio, i Sindaci dei Comuni, ai quali tocca l'organizzazione della gestione e l'approvazione delle tariffe, entrare maggiormente nel merito e attenuare gli effettivi negativi e distorsivi del sistema nell'interesse degli utenti che sono i cittadini i le imprese. Questo non avviene, per i Sindaci dei Comuni, nella maggior parte dei casi, è una presa d'atto acritica e superficiale e, quindi, la competenza, attribuita dall'art. 142 del decreto ambiente agli Enti Locali, è trasferita ai funzionari e burocrati, cioè il direttore dell'EGATO e dell'Autorità che ragionano solo in logica economica, in una visione tecnica lontana dalle istanze e dai bisogni dei cittadini.

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