Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera.
Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni.
L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all'attuazione di quanto previsto al primo e al secondo periodo.
Nei contratti di cui al primo e al secondo periodo, in caso di emissione di fatture a debito nei riguardi dell'utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l'accertamento di violazioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall'operatore interessato, l'utente che ha presentato un reclamo riguardante il conguaglio nelle forme previste dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, ha diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell'operatore. Il venditore ha l'obbligo di comunicare all'utente l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente e di informarlo dei conseguenti diritti.
È in ogni caso diritto dell'utente, all'esito della verifica di cui al quarto periodo, ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio.
L'art. 1, comma 10, della Legge di bilancio 2018, (Legge 205/2017)
Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva:
a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018;
b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019;
c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020.
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- gli utenti domestici
- le microimprese
- i professionisti
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- Nei contratti di fornitura di energia elettrica si prescrive in due anni per le scadenze successive al 1° marzo 2018;
- e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni per le scadenze successive al 1° gennaio 2019;
- Nei contratti di fornitura del servizio idrico il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni per le scadenze successive al 1° gennaio 2020.