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N. AC.52 - PROPOSTA DI LEGGE - Disposizioni in materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque

N. AC.52 - PROPOSTA DI LEGGE - Disposizioni in materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque

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Relazione di presentazione

Onorevoli Colleghi! — L'estate del 2017 sarà ricordata come l'estate dell'emergenza idrica e degli incendi. L'inverno 2017/2018 rischia di essere ricordato, come tanti altri inverni purtroppo, come quello delle tragiche conseguenze delle alluvioni e del dissesto idrogeologico. Questo perché nel nostro Paese manca da decenni una seria pianificazione degli interventi; perché troppo spazio è stato lasciato al mercato, e alle speculazioni finanziarie ed edilizie, per poi intervenire solo in seguito ad emergenze o a tragedie spesso evitabili.
La risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 28 luglio 2010 (GA/10967) afferma che «L'ONU, dichiara il diritto all'acqua un diritto umano universale e fondamentale. L'acqua potabile e per uso igienico, oltre ad essere un diritto di ogni uomo, concerne la dignità della persona, è essenziale al pieno godimento della vita, ed è fondamentale per tutti gli altri diritti umani» e raccomanda agli Stati di attuare iniziative per garantire a tutti «un'acqua potabile di qualità, accessibile, a prezzi economici».
I beni comuni come l'acqua, il territorio, l'energia e i rifiuti e servizi pubblici essenziali come quelli deputati a garantire un benessere locale di qualità, appartengono alla comunità e non possono in alcun modo essere sottratti alla stessa, condizionandone la fruizione da parte di tutti i cittadini e limitandone la piena partecipazione al loro governo e alla loro gestione democratica.
Nel nostro Paese, membro del G7, ci sono centinaia di comuni, e quindi migliaia di cittadini che ogni estate, ma ormai non solo l'estate, sono costretti a subire il razionamento dell'acqua. Interi centri abitati dove l'acqua non arriva per mesi, sia per effetto dei cambiamenti climatici che per il drammatico livello delle perdite, che in alcune zone raggiunge anche il 60 per cento dell'acqua immessa nella rete. Interi centri abitati che non hanno avuto, nel 2017, allacci alle fognature e possibilità di depurare l'acqua utilizzata, che così viene direttamente scaricata nei corsi d'acqua o in mare producendo un alto livello di inquinamento. Nel nostro Paese ci sono intere zone dove le falde acquifere e i terreni sono inquinati e quindi pericolosi per la salute umana, a causa di una scellerata cultura politica e industriale che ha riversato veleni per decenni disinteressandosi della salute delle generazioni attuali e future. È il caso, solo per fare alcuni esempi, della cosiddetta terra dei fuochi, della discarica di Bussi, del cromo esavalente nelle acque del bresciano e degli acidi perfluoroacrilici (PFAS) nelle acque venete; gli esempi potrebbero continuare. Nel frattempo, le bonifiche promesse stentano a decollare e migliaia di cittadini, se non lo sono già, rischiano di ammalarsi.
Insomma appare evidente che il sistema ha fallito e che le politiche di privatizzazione hanno prodotto il disastro. Per questo è necessario invertire la rotta. Per questo abbiamo deciso di ripresentare, opportunamente modificata e aggiornata anche grazie all'esperienza maturata in questi anni, la proposta di legge d'iniziativa popolare depositata dai movimenti per l'acqua nel 2007, che nella scorsa legislatura abbiamo presentato d'intesa con l'intergruppo «Acqua Bene Comune» e di cui, durante la discussione alla Camera, furono completamente stravolti il senso e l'obiettivo principale: una gestione pubblica partecipativa e trasparente del bene comune costituito dall'acqua.
Se non si riparte da qui, da dove si può partire per ricostruire la fiducia dei cittadini nello Stato e nelle istituzioni politiche del nostro Paese?
Per questo la grande opera più utile è restituire ai cittadini un sistema di gestione serio del servizio idrico integrato, che ripristini quanto prima una rete di infrastrutture idriche degne di questo nome rinnovando la rete idrica dove serve, bonificando le tubazioni dalla presenza di amianto e di piombo nonché portando le perdite al minimo, in modo da garantire acqua pulita e di buona qualità in tutti i comuni italiani: 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Dotare il nostro Paese di una gestione e di infrastrutture che garantiscano a tutti l'accesso ad un servizio pubblico indispensabile, come l'acqua, è la base fondamentale per ricostruirne le fondamenta, distrutte da decenni di privatizzazioni e politiche sconsiderate. Questa grande opera utile e necessaria andrebbe riportata alla responsabilità del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il cui ruolo andrebbe potenziato su tutta la questione idrica eliminando strutture, sovrastrutture e autorità che nulla hanno a che fare con la gestione e la tutela di un diritto umano fondamentale. Ma la proposta di legge contiene molto di più. Possiamo definirla una sorta di testo unico sull'acqua e sul ciclo integrale che essa compie, una proposta di legge che vuole tutelare la qualità dell'acqua per l'uso umano e la conservazione della risorsa, che vuole favorirne il risparmio e il riutilizzo, che vuole rimettere in discussione le concessioni per le grandi derivazioni, vuole sostenere i paesi in via di sviluppo che le cui popolazioni soffrono a causa di siccità e carestie. Un testo che vuole difendere l'acqua e la salute umana dall'inquinamento e dagli effetti dei cambiamenti climatici. Un testo che vuole porre un freno a tutte le attività, gli interventi e i prelievi che possano generare un impatto ambientale sui corpi idrici o sugli habitat interessati, portando ad un'alterazione dello stato qualitativo o quantitativo delle acque, come nel caso delle dighe, delle trivellazioni, del fracking e del watergrabbing, della geotermia e delle tante opere inutili e devastanti che stravolgono i nostri territori. Un testo in cui ribadiamo che sull'acqua non si devono fare profitti come chiesto da 27 milioni di cittadini con il referendum del 2011. Un testo in cui si chiede che ci sia trasparenza sui dati e sulle procedure, perché i cittadini possano essere protagonisti consapevoli della gestione dell'acqua, diritto umano universale. Un testo che vuole ridefinire il sistema di pianificazione e di gestione dell'acqua, definito sulla base di ambiti di bacino idrografico, che sono appunto gli ambiti naturali di gestione di tutto il ciclo integrale dell'acqua. Un testo che vuole raccogliere gli strumenti necessari per avviare un processo di ritorno a una gestione pubblica e partecipativa del Servizio idrico integrato.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.(Finalità).

  1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere m) e s), della Costituzione, detta i princìpi con cui deve essere utilizzato, gestito e governato il patrimonio idrico nazionale.
  2. La presente legge si prefigge l'obiettivo di favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale, nel quadro delle politiche complessive di tutela e di gestione del territorio.

Art. 2.(Princìpi generali).

  1. L'acqua è un bene naturale e un diritto umano universale e fondamentale. Il diritto all'acqua potabile di qualità nonché ai servizi igienico-sanitari è un diritto umano essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani, come sancito dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/64/L.63/Rev. 1 del 28 luglio 2010. La responsabilità primaria dello Stato di garantire la piena realizzazione del diritto all'acqua e ai servizi igienico-sanitari resta ferma indipendentemente dal regime giuridico prescelto per la gestione del servizio idrico.
  2. L'acqua è un bene comune, una risorsa rinnovabile, indispensabile per la vita dell'ecosistema e di tutti gli esseri viventi. Tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e non mercificabili e costituiscono una risorsa che è salvaguardata e utilizzata secondo criteri di solidarietà. Qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale. Elemento fondativo indispensabile deve pertanto essere la conoscenza della risorsa idrica, della sua qualità e della sua effettiva disponibilità.

Art. 3.(Princìpi per l'uso dell'acqua bene comune).

  1. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrogeologici, nel rispetto dei princìpi di precauzione, sostenibilità e tutela dell'acqua come bene comune.
  2. Nel settore dei servizi idrici è vietato sottoscrivere accordi di liberalizzazione che non garantiscano la piena realizzazione del diritto umano all'acqua e la tutela della risorsa idrica.
  3. L'uso dell'acqua per l'alimentazione e per l'igiene umana è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Esso, pertanto, deve essere sempre garantito, anche attraverso politiche di pianificazione degli interventi che consentano reciprocità e mutuo aiuto tra bacini idrografici con disparità di disponibilità della risorsa. Gli altri usi sono ammessi quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell'acqua per il consumo umano.
  4. L'erogazione giornaliera per l'alimentazione e l'igiene umana, considerata diritto umano universale e quantitativo minimo vitale garantito, è pari a 50 litri per persona. Il relativo costo è coperto dalla fiscalità generale.
  5. L'uso dell'acqua per l'agricoltura e per l'alimentazione animale è prioritario rispetto agli altri usi, ad eccezione di quello di cui al comma 3.
  6. Al fine di salvaguardare la sostenibilità del prelievo della risorsa disponibile, deve essere favorito, per gli usi diversi dal consumo umano, l'impiego dell'acqua di recupero, in particolare di quella derivante da processi di depurazione, compatibilmente con le caratteristiche della stessa, delle acque piovane e di trattamento delle acque di prima pioggia.
  7. Tutti i prelievi di acqua devono essere misurati tramite un contatore conforme alle normative dell'Unione europea fornito dall'autorità competente e installato a cura dell'utilizzatore secondo i criteri stabiliti dall'autorità stessa.
  8. Al fine di ridurre l'inquinamento ambientale e la produzione di rifiuti, i comuni, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, incentivano gli esercizi commerciali in possesso di regolare licenza per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande a servire gratuitamente ai clienti acqua potabile che fuoriesce dai rubinetti utilizzati per il consumo umano.

Art. 4. (Princìpi relativi alla tutela e alla pianificazione).

  1. I distretti idrografici definiti ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituiscono la dimensione ottimale di governo e di gestione dell'acqua.
  2. Per ogni distretto idrografico, composto da uno o più bacini e sottobacini idrografici, è istituita un'autorità di distretto, con compiti di coordinamento fra gli enti territoriali e locali che fanno parte del distretto. L'autorità definisce il piano di gestione sulla base del bilancio idrico e gli strumenti di pianificazione concernenti la gestione dell'acqua e del territorio. Il piano di gestione deve essere aggiornato periodicamente e costituisce parte del piano di bacino distrettuale.
  3. Per ogni bacino o sub-bacino idrografico definito ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettere r) e s), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, individuato dalle regioni tenendo conto dei princìpi dell'unità del bacino o del sub-bacino idrografico ovvero dei bacini idrografici contigui e dell'unitarietà della gestione del servizio idrico integrato, è istituito un consiglio di bacino, ente di governo dell'ambito, di cui fanno parte le province, i comuni o le loro unioni e le comunità montane che appartengono al bacino di riferimento. Il consiglio di bacino provvede alla definizione e all'approvazione del piano di ambito o di bacino e alla modulazione della tariffa per gli usi idropotabili e per gli usi produttivi e delle concessioni di prelievo, in funzione del bilancio idrico. Il consiglio di bacino provvede, inoltre, in raccordo con l'autorità di distretto, a elaborare il bilancio idrico di bacino sulla base della conoscenza effettiva della risorsa idrica disponibile. Al consiglio di bacino sono trasferite le competenze in materia di servizio idrico integrato assegnate agli ambiti territoriali ottimali di cui agli articoli 147 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e quelli relativi ai consorzi di bonifica e irrigazione.
  4. In ogni caso l'adesione alla gestione unitaria del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti situati nel territorio di comunità montane o di unioni di comuni, a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato.
  5. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le lettere b), numeri 1) e 2), c), d), f) e i) sono abrogate. Le disposizioni abrogate o modificate dal medesimo articolo 7, comma 1, lettere c) e i), riacquistano efficacia nel testo vigente il giorno antecedente l'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 133 del 2014; le disposizioni introdotte dal medesimo articolo 7, comma 1, lettere b), numeri 1) e 2), d) e f), sono abrogate.
  6. All'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. al comma 2, lettera b), la parola: «unicità» è sostituita dalla seguente: «unitarietà»;
    2. al comma 2-bis, alinea, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale e una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti di bacino idrografico non superiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane».
  7. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il secondo periodo è soppresso.
  8. Per tutti i corpi idrici devono essere garantiti la conservazione o il ripristino di uno stato di qualità vicino a quello naturale, nel rispetto dei termini previsti dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, attraverso:
    1. il controllo e la regolazione degli scarichi idrici;
    2. l'uso corretto e razionale delle acque;
    3. l'uso corretto e razionale del territorio.
  9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto, le modalità per la redazione e per l'approvazione dei bilanci idrici di distretto e i criteri per la loro redazione, secondo i princìpi contenuti nella direttiva 2000/60/CE, al fine di assicurare:
    1. la salvaguardia del diritto all'acqua come previsto dall'articolo 2, comma 2;
    2. l'equilibrio tra prelievi e capacità naturale di ricostituzione del patrimonio idrico;
    3. la presenza di una quantità minima di acqua, anche in relazione alla naturale dinamica idrogeologica ed ecologica, necessaria a permettere il mantenimento di biocenosi autoctone e il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale, per garantire la tutela e la funzionalità degli ecosistemi acquatici naturali.
  10. Fatti salvi le attività di manutenzione finalizzate all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale e gli interventi necessari alla mitigazione degli effetti connessi al fenomeno della siccità, sono vietati attività, interventi e prelievi che possano generare un impatto ambientale, anche lieve, sui corpi idrici o sugli habitat interessati, portando a un'alterazione dello stato qualitativo o quantitativo delle acque, o che influiscano sul bilancio idrico o sul raggiungimento degli obiettivi di qualità del corpo idrico, anche considerando gli impatti cumulativi.

Art. 5. (Concessioni di prelievo di acque).

  1. Il rilascio o il rinnovo di concessioni di prelievo di acque è disposto dall'Autorità di distretto ed è vincolato al rispetto dei princìpi stabiliti dall'articolo 3 e alla definizione del bilancio idrico di bacino idrico di distretto, corredato di una pianificazione delle destinazioni d'uso delle risorse idriche
  2. Fatti salvi i prelievi destinati al consumo umano per il soddisfacimento del diritto all'acqua, il rilascio o il rinnovo di concessioni di prelievo di acque deve garantire il rispetto del principio del recupero dei costi, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, tenendo conto del principio «chi inquina paga» previsto dall'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14 della presente legge.
  3. Le concessioni non possono avere durata superiore a dieci anni. Per esigenze ambientali o sociali gli enti preposti alla pianificazione della gestione dell'acqua possono comunque disporre limiti al rilascio o al rinnovo delle concessioni di prelievo dell'acqua anche in caso di recupero dell'intero costo secondo quanto previsto dal comma 2
  4. In assenza delle condizioni previste dall'articolo 4 non possono essere rilasciate nuove concessioni dalle autorità di distretto e le concessioni esistenti devono essere sottoposte a revisione annuale.
  5. Le acque che, per le loro caratteristiche qualitative, sono definite destinabili all'uso umano non devono di norma essere utilizzate per usi diversi. Gli usi diversi sono consentiti, alle condizioni previste dall'articolo 144, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, soltanto se non siano presenti altre risorse idriche. In tali casi, l'ammontare del relativo canone di concessione è decuplicato.
  6. Le concessioni di prelievo e le autorizzazioni allo scarico per gli usi differenti da quello potabile possono essere revocate dall'autorità competente, anche prima della loro scadenza, se è accertata l'esistenza di gravi problemi qualitativi o quantitativi che attengono al corpo idrico interessato. In tali casi non sono dovuti risarcimenti di alcun genere, salvo il rimborso degli oneri per il canone di concessione delle acque non prelevate.
  7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessuna nuova concessione per sfruttamento, imbottigliamento o utilizzazione di sorgenti, fonti, acque minerali o corpi idrici idonei all'uso potabile può essere rilasciata, se in contrasto con quanto previsto dal presente articolo.
  8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico, tenendo conto della categoria d'uso e della portata media di concessione, dei costi ambientali e dei costi della risorsa connessi all'utilizzo dell'acqua. L'aggiornamento dei canoni ha cadenza triennale.
  9. Le derivazioni e le captazioni di acqua pubblica per usi idropotabili previste dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono concesse in via prioritaria agli enti di governo dell'ambito, di cui alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituiti da almeno uno dei comuni all'interno dei quali ricadono, anche parzialmente, le acque derivate e captate. Tali concessioni possono eventualmente essere rilasciate ad essi anche in forma partecipata con altri enti di governo d'ambito interferenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano in uso prevalente la risorsa idrica captata a scopi idropotabili. Contestualmente all'emanazione del provvedimento concessorio, le regioni definiscono la relativa convenzione che regola i diversi usi assentiti, l'uso comune di infrastrutture e i trasferimenti di acqua da un ambito all'altro, dando immediata attuazione all'articolo 163, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e al pagamento dei corrispettivi per il trasferimento della risorsa da un ambito all'altro, determinati secondo le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1996, e comprensivi delle somme non ancora versate dalle autorità di governo dell'ambito e dai gestori in base alle disposizioni previgenti.

Art. 6. (Norme per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano).

  1. Al fine di garantire il rispetto delle norme sulla qualità delle acque, nelle acque destinate al consumo umano le concentrazioni delle diverse sostanze non devono costituire pericolo per la salute umana anche tenendo conto dell'effetto sommatorio o sinergico dovuto alla presenza concomitante delle stesse e anche qualora, singolarmente considerate, rispettino i requisiti minimi prescritti dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
  2. Il gestore è tenuto a comunicare tempestivamente ai soggetti terzi interessati nonché all'autorità sanitaria locale e all'ente di governo dell'ambito il verificarsi di condizioni riconducibili alla propria condotta che, anche potenzialmente e temporaneamente, siano suscettibili di determinare il degrado della qualità dell'acqua tra il punto di consegna e il rubinetto. Il gestore, sotto il controllo e il monitoraggio dell'autorità sanitaria locale in collaborazione con l'ente di governo dell'ambito, è tenuto a rimuovere tempestivamente le cause che determinano l'esistenza di tali condizioni. L'autorità sanitaria locale adotta i provvedimenti di propria competenza per ripristinare i valori di parametro in collaborazione con l'ente di governo dell'ambito.
  3. Entro il 31 dicembre 2019, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) per le attività istruttorie, e tenendo conto delle linee guida per i piani di sicurezza nonché delle linee guida per le acque destinate al consumo umano emanate dall'Organizzazione mondiale della sanità, adotta, con proprio decreto, le linee guida per la realizzazione di piani per la valutazione degli effetti sinergici o sommatori delle varie sostanze e di piani supplementari di monitoraggio sanitario e ambientale, realizzati di norma secondo programmi annuali, che tengano conto:
    1. delle pressioni ambientali, comprese le emissioni in atmosfera, nei corpi idrici superficiali e sotterranei e sul suolo, presenti intorno alle aree in cui insistono punti di captazione, comprese le zone di tutela assoluta, le zone di rispetto e le zone di protezione di cui all'articolo 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
    2. dello stato delle reti di adduzione e distribuzione, comprese la presenza di perdite e la composizione dei materiali costitutivi delle reti, nonché, ai fini della verifica di compatibilità sanitaria, dell'utilizzo delle adduttrici per l'installazione di impianti per la produzione energetica;
    3. dello stato di salute della popolazione interessata;
    4. della presenza di siti inquinati o potenzialmente inquinati e delle zone di cui agli articoli 92 e 93 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nelle aree circostanti i punti di captazione o di approvvigionamento di qualsiasi tipologia e che possono direttamente o indirettamente influenzare la quantità e la qualità della risorsa idropotabile;
    5. delle sostanze pericolose e delle sostanze pericolose prioritarie, come definite dall'Unione europea, nonché di altre categorie di sostanze potenzialmente presenti e aventi effetti sulla salute;
    6. della disponibilità della risorsa idrica.
  4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sovrintendono all'immediata attuazione dei piani di cui al comma 3 da parte dell'autorità sanitaria locale, che si avvale del sistema delle agenzie regionali per la protezione ambientale.
  5. I laboratori di analisi di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, entro il 31 dicembre 2019, devono essere in possesso dell'accreditamento per i diversi parametri da valutare ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2010.
  6. Nelle more dell'attuazione del comma 5, almeno il 5 per cento dei controlli effettuati dai laboratori privi di accreditamento deve avvenire in contraddittorio con laboratori già accreditati.
  7. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, sono sostituite dalle seguenti:
    1. «a) l'aggiornamento degli allegati I, II e III, in relazione all'evoluzione delle conoscenze tecnico-scientifiche o in esecuzione di disposizioni adottate in materia in sede di Unione europea; tale aggiornamento, che può essere effettuato anche su segnalazione di comitati, associazioni scientifiche, associazioni dei consumatori e associazioni di protezione ambientale, deve essere comunque effettuato almeno ogni tre anni, previa produzione di una relazione da parte dell'Istituto superiore di sanità sull'evoluzione della conoscenze scientifiche, sui risultati dei controlli e dei monitoraggi e sui piani di sicurezza. Le procedure di aggiornamento comprendono una fase pubblica per la raccolta di osservazioni della durata di almeno trenta giorni, comprensiva di audizioni del pubblico interessato, tranne i casi di modifiche urgenti connesse a situazioni di emergenza, definite secondo le disposizioni vigenti. Il primo aggiornamento è effettuato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In mancanza di tale aggiornamento, in attuazione del principio di precauzione, i valori di cui all'allegato I, parte B, sono diminuiti automaticamente del 20 per cento. In caso di mancato aggiornamento entro un anno, i valori di cui al medesimo allegato I, parte B, sono diminuiti di un ulteriore 20 per cento;
    2. la fissazione di valori per parametri aggiuntivi non riportati nell'allegato I, qualora ciò sia necessario per tutelare la salute umana in una parte o in tutto il territorio nazionale; i valori fissati devono soddisfare almeno i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a)».

Art. 7. (Trasparenza dell'attività di controllo e di monitoraggio sulla qualità delle acque).

  1. I risultati dei controlli di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, sono pubblicati in forma integrale entro ventiquattro ore dal ricevimento del referto nei siti internet del gestore, per quanto attiene ai controlli interni, e dell'autorità sanitaria locale, per quanto attiene ai controlli esterni. Sono altresì pubblicati i piani di controllo interno ed esterno e le eventuali esenzioni, con le relative motivazioni, rispetto ai parametri dell'allegato I annesso al medesimo decreto legislativo n. 31 del 2001, sulla base di quanto previsto dall'allegato II annesso al citato decreto legislativo n. 31 del 2001. Gli enti locali partecipanti all'ente di governo dell'ambito inseriscono nei propri siti internet istituzionali il collegamento al sito internet istituzionale dell'autorità sanitaria locale che riporta i referti. I gestori sono tenuti a fornire, su richiesta dell'ente, unitamente alla fattura l'ultimo referto disponibile per l'area di residenza del richiedente.
  2. I risultati dei controlli e dei monitoraggi supplementari effettuati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, sono divulgati al pubblico entro quindici giorni dal ricevimento del referto tramite i siti internet del gestore, dell'ente di governo dell'ambito, dell'autorità sanitaria locale e dell'agenzia per la protezione ambientale competente per territorio.
  3. I comuni pubblicano i dati di cui ai commi 1 e 2 nella pagina iniziale dei propri siti internet istituzionali, in applicazione degli obblighi di informazione e di trasparenza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, e dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. I dati sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I risultati dei controlli devono altresì essere resi disponibili nel sito internet istituzionale di ciascun comune per un periodo di almeno cinque anni.
  4. In relazione a quanto previsto dall'articolo 80 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sulla classificazione delle acque superficiali ai fini della loro utilizzazione o destinazione alla produzione di acqua potabile, le regioni e, qualora sia il proponente della richiesta di classificazione, l'ente di governo dell'ambito danno ampia divulgazione presso la popolazione interessata dell'avvio della procedura per la classificazione, mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale e comunicati alla stampa nonché attraverso incontri pubblici presso i principali luoghi interessati. Tali incontri sono pubblicizzati mediante affissione di manifesti. Durante le operazioni di classificazione, i referti dei controlli analitici mensili necessari per la classificazione stessa sono tempestivamente pubblicati nei siti internet del gestore, dell'ente di governo dell'ambito, dell'azienda sanitaria locale e dell'agenzia per la protezione ambientale entro cinque giorni lavorativi dalla loro acquisizione.
  5. Il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i gestori, le agenzie per la protezione ambientale, l'autorità sanitaria locale e l'ente di governo dell'ambito individuano un responsabile per l'informazione pubblica ai fini dell'attuazione degli obblighi di informazione, partecipazione e trasparenza previsti dalla presente legge. In caso di inadempimento di tali obblighi, si applicano le disposizioni e le sanzioni di cui agli articoli 43 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Art. 8. (Governo pubblico del ciclo naturale e integrato dell'acqua).

  1. Al fine di garantire il diritto all'acqua agli esseri umani, il diritto della natura e il diritto all'esistenza delle altre specie viventi, la funzione regolatoria del governo del ciclo naturale dell'acqua e della sua salvaguardia come bene ambientale è affidata all'esclusiva competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che esercita anche le competenze in materia di regolamentazione di tutti gli usi, produttivi o non produttivi, e del servizio idrico, nonché di determinazione delle componenti delle tariffe differenziate per uso umano e per tutti gli usi produttivi, comprese le concessioni, in conformità ai princìpi previsti dall'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ai fini del raggiungimento e del mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dalla direttiva 2000/60/CE. Le competenze relative alla programmazione delle grandi opere infrastrutturali a livello di reti idrauliche di rilievo nazionale nonché all'acqua per uso umano, comprese le bevande, e per usi produttivi ed energetici sono attribuite a un comitato presieduto da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e composto da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze.
  2. Nel quadro delle competenze definite dalle norme costituzionali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela dell'ambiente e della determinazione del metodo tariffario al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni per tutti gli usi del servizio idrico integrato e delle relative funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, definite dalla parte terza, sezione III, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  3. Le regioni esercitano le funzioni e i compiti ad esse spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali e, in particolare, provvedono a disciplinare il governo del rispettivo territorio. Redigono, inoltre, il piano di tutela delle acque, strumento di pianificazione e per la tutela qualitativa e quantitativa dei sistemi idrici in ambito regionale e di bacino idrografico. È conferita alle regioni ordinarie, oltre alla competenza per la definizione dei bacini di cui all'articolo 4, comma 3, la facoltà di stabilire il modello gestionale del servizio idrico integrato mediante aziende speciali o comunque nell'ambito dei modelli previsti per gli enti di diritto pubblico.
  4. Gli enti locali, attraverso il consiglio di bacino, svolgono le funzioni di programmazione del piano di bacino, di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di modulazione delle tariffe per l'utenza sulla base del metodo definito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché di affidamento della gestione e di controllo sulla stessa.
  5. Le funzioni di controllo sull'attuazione delle disposizioni vigenti sono affidate a un ufficio di vigilanza sulle risorse idriche istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che vigila sulle risorse idriche e sull'operato dei gestori e controlla il rispetto della disciplina vigente in materia di tutela delle risorse e di salvaguardia ambientale, esercitando i poteri ad esso attribuiti dalla legge.
  6. L'ufficio di cui al comma 5, per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale di un osservatorio sui settori di propria competenza. L'osservatorio svolge funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi, costituendo una banca di dati connessa con i sistemi informativi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle autorità di bacino e dei soggetti di cui all'articolo 161, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni di regolazione e di controllo dei servizi idrici attribuite all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente dall'articolo 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono trasferite al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 9. (Princìpi di libera organizzazione del servizio idrico integrato).

  1. Tenuto conto dell'esigenza di tutelare il pubblico interesse allo svolgimento di un servizio essenziale in situazione di monopolio naturale ai sensi dell'articolo 43 della Costituzione e tenuto conto dell'articolo 1 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, il servizio idrico integrato è considerato servizio pubblico locale di interesse generale non destinato ad essere collocato sul mercato in regime di concorrenza.
  2. La gestione del servizio idrico integrato è realizzata senza finalità lucrative, mediante modelli di gestione pubblica, e persegue finalità istituzionali e di carattere sociale e ambientale, garantendo un elevato livello di qualità, efficienza ed economicità del servizio, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale degli utenti.
  3. La gestione del servizio idrico integrato è finanziata attraverso meccanismi di fiscalità generale e specifica nonché meccanismi tariffari finalizzati alla copertura dei costi e al miglioramento dell'efficienza, dell'economicità e della qualità del servizio ai sensi dell'articolo 12.
  4. Il Governo si conforma ai princìpi del presente articolo anche in sede di sottoscrizione di trattati o accordi internazionali.

Art. 10. Gestione pubblica del servizio idrico integrato. Decadenza delle forme di gestione. Fase transitoria.

  1. Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture e dotazioni patrimoniali afferenti al servizio idrico integrato costituiscono il capitale tecnico necessario e indispensabile per lo svolgimento di un pubblico servizio e sono proprietà degli enti locali. Tali beni sono assoggettati al regime proprio del demanio pubblico ai sensi degli articoli 822 e 824 del codice civile. Essi sono inalienabili e gravati dal vincolo perpetuo di destinazione ad uso pubblico.
  2. La gestione e l'erogazione del servizio idrico integrato non possono essere separate e possono essere affidate esclusivamente a enti di diritto pubblico nelle forme di cui all'articolo 8.
  3. Gli enti di diritto pubblico che gestiscono il servizio idrico integrato non sono assoggettati né al patto di stabilità interno relativo agli enti locali né alle limitazioni di carattere contrattuale od occupazionale stabilite per i lavoratori delle amministrazioni pubbliche.
  4. Le società quotate in mercati regolamentati che gestiscono, anche parzialmente, il servizio idrico integrato sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 2015, n. 124, e al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. La vendita delle quote azionarie di proprietà pubblica delle società di gestione del servizio idrico integrato è vietata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  5. Tutte le forme di gestione del servizio idrico integrato affidate in concessione a terzi alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali sia stabilito un termine di scadenza posteriore al 31 dicembre 2020, se non decadute per contratto, decadono alla medesima data.
  6. Tutte le forme di gestione del servizio idrico integrato affidate a società a capitale misto pubblico e privato esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, se non decadute per contratto, sono trasformate, previo recesso del settore dell'acqua e scorporo del ramo d'azienda relativo in caso di gestione di una pluralità di servizi, in aziende speciali o in società a capitale interamente pubblico partecipate dagli enti locali il cui territorio rientri nel bacino idrografico di riferimento. Il processo deve essere completato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  7. Le società risultanti dal processo di trasformazione di cui al comma 6 operano in conformità alle seguenti condizioni vincolanti:
    1. divieto di cessione di quote di capitale a qualsiasi titolo;
    2. esercizio della propria attività in via esclusiva nel servizio affidato;
    3. obbligo di sottostare a controllo da parte degli enti affidanti analogo a quello dagli stessi esercitato sui servizi a gestione diretta;
    4. obbligo di garantire agli enti partecipanti la massima trasparenza e l'accesso agli atti e ai documenti relativi all'amministrazione;
    5. obbligo di trasformazione in azienda speciale o in ente di diritto pubblico entro sei mesi dalla data di costituzione della società medesima.
  8. Tutte le forme di gestione del servizio idrico integrato affidate a società a capitale interamente pubblico esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, se non decadute per contratto, sono trasformate in aziende speciali o in enti di diritto pubblico entro un anno dalla medesima data di entrata in vigore.
  9. In caso di mancata osservanza di quanto stabilito dal presente articolo, il Governo esercita i poteri sostitutivi stabiliti dalla legge.
  10. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», sono definiti i criteri e le modalità ai quali le regioni e gli enti locali devono attenersi per garantire la continuità del servizio idrico integrato e la qualità dello stesso durante la fase transitoria di cui al presente articolo, assicurando la trasparenza e la partecipazione dei lavoratori e dei cittadini ai relativi controlli. Il decreto di cui al presente comma disciplina altresì la fase transitoria verso il regime pubblicistico, in coerenza con le disposizioni del comma 4.

Art. 11. (Istituzione del Fondo nazionale per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato).

  1. Al fine di attuare i processi di trasformazione societaria e aziendale di cui all'articolo 10, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo nazionale per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato.
  2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare emana un decreto con il quale disciplina le modalità e i criteri per l'accesso alle erogazioni del Fondo di cui al comma 1.

Art. 12. (Finanziamento del servizio idrico integrato).

  1. Il servizio idrico integrato è finanziato attraverso la fiscalità generale e specifica e attraverso la tariffa secondo le disposizioni della presente legge.
  2. Le risorse reperite attraverso il ricorso alla fiscalità generale e i contributi nazionali e dell'Unione europea sono destinati a coprire, in particolare, i costi di investimento per tutte le nuove opere del servizio idrico integrato e per gli interventi di manutenzione delle reti nonché i costi di erogazione del quantitativo minimo vitale garantito, definito dall'articolo 14, comma 1, lettera e).

Art. 13. (Fondo per investimenti nel servizio idrico integrato).

  1. Al fine di accelerare gli investimenti nel servizio idrico integrato, con particolare riferimento alla ristrutturazione della rete idrica, è istituito il Fondo per investimenti nel servizio idrico integrato. Con decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di impiego del fondo.

Art. 14. (Finanziamento del servizio idrico integrato attraverso la tariffa).

  1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito il metodo per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE e in conformità con i seguenti princìpi:
    1. copertura integrale dei costi di gestione del servizio idrico integrato;
    2. copertura parziale dei costi di investimento, con specifico riferimento all'ammortamento e agli oneri finanziari derivanti dagli investimenti effettuati tramite il Fondo di cui all'articolo 13;
    3. copertura dei costi attinenti alle attività di depurazione o di riqualificazione ambientale necessarie per compensare l'impatto delle attività per cui è concesso l'uso dell'acqua;
    4. copertura dei costi relativi alle attività di prevenzione e di controllo;
    5. articolazione tariffaria progressiva differenziata per fasce di consumo, prevedendo che il consumo fino a 50 litri giornalieri per persona sia considerato quantitativo minimo vitale garantito, con costi a carico della fiscalità generale, e che quello superiore a 300 litri giornalieri per persona sia equiparato all'uso commerciale.
  2. Il consiglio di bacino procede, in funzione dei bilanci idrici, alla modulazione delle tariffe per l'utenza sulla base del metodo definito dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il decreto di cui al comma 1 e del piano di bacino, tenendo conto:
    1. della composizione del nucleo familiare. Gli scaglioni tariffari si applicano dopo aver diviso il consumo per i componenti familiari;
    2. della quantità di acqua erogata;
    3. dell'esigenza di razionalizzazione dei consumi e di eliminazione degli sprechi in funzione dei bilanci idrici.
  3. Il consiglio di bacino procede altresì, sulla base del metodo tariffario definito dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla modulazione delle tariffe per usi produttivi differenziati per tipologie d'uso e per fasce di consumo, in conformità ai princìpi previsti dall'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ai fini del raggiungimento e del mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale previsti dalla direttiva 2000/60/CE.
  4. L'erogazione del quantitativo minimo vitale di cui al comma 1 non può essere sospesa. In caso di morosità nel pagamento, il gestore provvede a installare un apposito meccanismo limitatore dell'erogazione, idoneo a garantire esclusivamente la fornitura giornaliera essenziale di 50 litri giornalieri per persona.
  5. Nel caso di inadempimento dell'utente, fermo restando quanto previsto dal comma 4, il soggetto gestore del servizio idrico integrato può procedere alla limitazione della fornitura idrica a condizione che:
    1. abbia preavvertito l'utente mediante comunicazione avente valore legale recante l'indicazione del giorno a partire dal quale procederà alla limitazione della fornitura;
    2. la limitazione della fornitura abbia inizio almeno trenta giorni dopo il ricevimento della comunicazione di cui alla lettera a).
  6. Nel caso di utenze domestiche, il soggetto gestore non può procedere alla limitazione della fornitura idrica, anche nelle forme della riduzione del flusso, se non previo accertamento giudiziale dell'inadempimento dell'utente, anche nelle forme di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile. Il presente comma si applica anche nel caso di utenze condominiali. Ai fini della determinazione della tariffa, gli enti competenti tengono conto delle utenze disagiate.
  7. In caso di mancato rispetto delle condizioni previste dal presente articolo, l'autorità giudiziaria, indipendentemente dall'accertamento dell'inadempimento dell'utente, ordina al soggetto gestore, anche nelle forme di cui all'articolo 700 del codice di procedura civile, l'allaccio immediato della fornitura idrica e la rimozione di eventuali dispositivi di limitazione della fornitura. Sono nulle tutte le disposizioni contrattuali e regolamentari incompatibili con il presente articolo.
  8. L'articolo 61 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, è abrogato.

Art. 15. (Governo partecipativo del servizio idrico integrato).

  1. Al fine di favorire la partecipazione democratica, lo Stato e gli enti locali applicano nella redazione degli strumenti di pianificazione quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva 2000/60/CE in materia di informazione e consultazione pubblica, garantendo massima trasparenza e adeguati strumenti di coinvolgimento anche nel processo decisionale relativo alla pianificazione, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998 e resa esecutiva dalla legge 16 marzo 2001, n. 108.
  2. Al fine di assicurare un governo democratico della gestione del servizio idrico integrato, gli enti locali adottano forme di democrazia partecipativa che conferiscano strumenti di partecipazione attiva alle decisioni sugli atti fondamentali di pianificazione, programmazione e gestione ai lavoratori del servizio idrico integrato e agli abitanti del territorio. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni definiscono, attraverso normative di indirizzo, le forme e le modalità più idonee con cui organizzare la partecipazione e la discussione degli abitanti, dei lavoratori e delle loro forme associative e di rappresentanza, sia nelle sedi di pianificazione e di programmazione degli orientamenti di base del servizio idrico integrato, sia negli organi di gestione degli enti di diritto pubblico preposti alla gestione del servizio idrico integrato.
  3. Ai sensi dell'articolo 8 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli strumenti di democrazia partecipativa di cui al comma 1 del presente articolo sono disciplinati negli statuti delle province e dei comuni.
  4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo definisce la Carta nazionale del servizio idrico integrato, al fine di riconoscere il diritto all'acqua, di cui all'articolo 2, e di fissare i livelli e i parametri minimi di qualità del servizio idrico integrato. La Carta nazionale del servizio idrico integrato disciplina altresì le modalità di vigilanza sulla corretta applicazione della stessa, definendo le eventuali sanzioni applicabili.
  5. Le sedute del consiglio di bacino sono pubbliche e la loro convocazione è resa nota nelle forme che garantiscono la massima possibilità di diffusione. Devono inoltre essere pubblicati nel sito internet istituzionale dei consigli di bacino i verbali delle sedute e le deliberazioni assunte, con i relativi allegati, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. I soggetti gestori del servizio idrico integrato devono rendere pubblici, tramite idonei strumenti, anche informatici, tutti gli atti e i provvedimenti che prevedono impegni di spesa.

Art. 16. (Fondo nazionale di solidarietà internazionale).

  1. Al fine di favorire l'accesso all'acqua potabile da parte di tutti gli abitanti del pianeta e di contribuire alla costituzione di una fiscalità generale universale che lo garantisca, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo nazionale di solidarietà internazionale, posto sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale: Il Fondo è destinato al finanziamento di progetti di sostegno all'accesso all'acqua e ai servizi igienico-sanitari, gestiti attraverso forme di cooperazione decentrata e partecipata dalle comunità locali dei Paesi di erogazione e dei Paesi di destinazione, con l'esclusione di qualsiasi profitto o interesse privatistico.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 si avvale, fra le altre, delle seguenti risorse:
    1. prelievo di 1 centesimo di euro per metro cubo di acqua erogata, applicato nella tariffa a cura del gestore del servizio idrico integrato;
    2. prelievo fiscale nazionale di 1 centesimo di euro per ogni bottiglia di acqua minerale immessa in commercio.
  3. Le risorse di cui alla lettera a) del comma 2 sono destinate esclusivamente alle finalità di cui al comma 1.
  4. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono erogate tramite bandi emanati dai Ministri competenti di cui al medesimo comma 1, sulla base di criteri definiti in sede di Conferenza unificata.

Art. 17. (Disposizioni finanziarie).

  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, per quanto attiene al ricorso alla fiscalità generale di cui all'articolo 12, si provvede attraverso:
    1. le dotazioni finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, a partire dall'anno 2018, compresi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, le quali sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della difesa per un importo annuo non inferiore a 1 miliardo di euro, con riferimento al saldo netto da finanziare, per essere riassegnate all'entrata del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i predetti fondi sono destinati al finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge;
    2. la destinazione di una quota parte, pari a 2 miliardi di euro annui, delle risorse derivanti dalla lotta all'evasione e all'elusione fiscale;
    3. la destinazione delle risorse provenienti da un'imposta di scopo pari a 1 centesimo di euro per ogni bottiglia in polietilene tereftalato (PET) immessa in commercio;
    4. la destinazione dei fondi derivanti dalle sanzioni irrogate per violazione delle disposizioni vigenti in materia di tutela del patrimonio idrico;
    5. l'allocazione di una quota annuale delle risorse derivanti dall'introduzione di un'imposta di scopo relativa al prelievo fiscale sulla produzione e sull'uso di sostanze chimiche inquinanti per l'ambiente idrico;
    6. la destinazione di una quota parte delle risorse aggiuntive provenienti da un aumento dell'importo dell'imposta sulle transazioni finanziarie.
  2. Il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la definizione delle imposte di scopo di cui al comma 1, lettere c) ed e), in conformità ai princìpi e criteri direttivi desumibili dalla presente legge.

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