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ANAC boccia l’operazione LGH-A2A, e l’operazione Multitutility del Nord?

L’operazione LGH A2A censurata da ANAC, tecnicamente, non è la stessa di quella in corso nella nostra Provincia e altre Province Lombarde. In quel caso infatti si trattava della cessione a titolo oneroso del 51% del capitale di LGH ad A2A verso un corrispettivo pagato ai soci di LGH in parte con denaro ed in parte con azioni di A2A. Nel nostro caso siamo in presenza di una “acquisizione”, da parte di ACSM-AGAM, delle altre società coinvolte mediante fusione per incorporazione e corresponsione ai soci, mediante aumento di capitale, di azioni di ACSM-AGAM.

Le operazioni, apparentemente diverse, sono sostanzialmente simili, entrambe producono il trasferimento delle società.
Non ho ancora approfondito la recente delibera ma avevo avuto occasione di esaminare la comunicazione che la stessa aveva inviato ai soci di LGH e ad A2A oltre un anno fa e le argomentazioni sono le stesse, anche per quanto riportato dai giornali. ANAC rileva l’inottemperanza ad alcuni principi fondamentali che non possono essere superati con la semplice definizione di “partnership industriale”. ANAC precisa che i trasferimenti di beni pubblici, tra i quali sono comprese le partecipazioni delle società, devono, possono, avvenire solo attraverso procedure ad evidenza pubblica (gara) che in quel caso, ma ritengo anche nel caso della Multiutility del Nord, devono essere estese ad operatori europei.
L’ANAC sottolinea, a proposito della gara, “Nulla esclude quindi che in tali mercati possano sussistere operatori con caratteristiche analoghe o anche migliori rispetto a quelle possedute da A2A, che non sembra quindi costituire un unicum”.
ANAC, inoltre, evidenzia che, l’acquisizione senza “gara” di una società, viola le normative relative agli affidamenti, alle concessioni e al codice degli Appalti e le Direttive Europee perché, con l’operazione societaria, vengono aggirate le condizioni previste dalle leggi.
La situazione, quindi, non è la stessa nella forma ma lo è nella sostanza e, quindi, i principi e le regole, cui si riferisce ANAC, non sono stati rispettati.
Da non sottovalutare le conseguenze di un intervento simile da parte di ANAC per l’operazione Multiutility del Nord.
L’art. 2504-quater del codice civile che, riporto testualmente per evitare strumentalizzazioni, recita: 1) Eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione a norma del secondo comma dell'articolo 2504, l'invalidità dell'atto di fusione non può essere pronunciata. 2) Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione.
Che cosa significa? ANAC non può essere così tempestiva da intervenire prima del 1° luglio, data in cui ragionevolmente sarà perfezionata l’operazione, e, quindi, da tale data, la stessa non sarà invalidabile. Resterà l’obbligo del risarcimento del danno patito dai soci e da terzi. Da parte di chi? Credo degli amministratori delle società coinvolte, non LRH, ma Lario Reti Gas, Acel Service, AEVV e AEVV Energia e dei Sindaci, assessori, consiglieri comunali e da chi ha consentito o non impedito la realizzazione dell’operazione. Saranno però gli organi preposti a stabilirlo.
In fondo, sembra leggendo i giornali, e ritengo plausibile, che sia quello che sta avvenendo per i soci di LGH con l’invio della delibera anche alla Corte dei Conti che, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Madia, ha esteso la sua giurisdizione per danno erariale anche agli organi di amministrazione e controllo delle società.
I cittadini ne sono esclusi perché sono i danneggiati.

Remo Valsecchi, cittadino

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