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Che cosa nasconde la richiesta di sottoscrizione dell’impegno di riservatezza?

Strano e censurabile politicamente, ma anche per il rispetto delle regole democratiche, il comunicato del Presidente del Consiglio Comunale di Lecco, Giorgio Gualzetti, perché subordina ad un impegno di riservatezza il dibattito su un argomento di notevole importanza, anche per le ripercussioni che avrà sul nostro territorio, e per il quale, peraltro, è prevista la consultazione pubblica.
Se, però, il presidente del C.C. del capoluogo, cita due articoli del T.U. Finanza, per ribadire l’obbligo della riservatezza, avrà pure qualche motivo.
L’art. 181, comma 1, citato da Giorgio Gualzetti, recita: “1. Ai fini del presente titolo per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.”
La condizione principale, quindi, è: “che non è stata resa pubblica”. I consigli d’amministrazione delle società coinvolte, il 22 o 23 gennaio scorso, hanno redatto e approvato il progetto di fusione depositandolo il 26 gennaio successivo al Registro delle Imprese per la sua iscrizione ai sensi dell’art. 2501-ter del codice civile. Dal 30 gennaio scorso è sufficiente scaricare dal sito del Registro delle Imprese, pagando i diritti richiesti (qualche euro), il progetto di fusione. Dal 30 gennaio “l’informazione” è pubblica e, quindi, il presupposto perché debba essere considerata “informazione privilegiata” non esiste più.
Forse dovrebbero essere considerati violazione all’art. 181 i comunicati, antecedenti il 30.01.2018, delle società coinvolte, in particolare quelle emittenti strumenti finanziari, che, a mezzo stampa, hanno divulgato “informazioni privilegiate” in quanto ancora nella fase di elaborazione e non ancora rese pubbliche.
Tutta la documentazione successiva al deposito del progetto di fusione è solo funzionale ad illustrare l’operazione, la sua economicità e le prospettive, perché possa fare le dovute valutazioni, a chi sarà chiamato ad esprimere il proprio voto nelle assemblee e nei consigli comunali.
Numerosi Sindaci e Consiglieri non ritengono nemmeno opportuno valutare l’operazione affidandosi alla spiegazione degli amministratori di L.R.H. e agli indirizzi del Partito. Questo significa solo non adempiere alle proprie funzioni istituzionali e tradire il voto dei propri elettori.
Non è un caso che l’unica cosa che interessa la maggioranza dei Sindaci sia il dividendo da destinare al proprio Comune. Nel patto di sindacato, infatti, è previsto l’obbligo di distribuire dividendi pari al 40% degli utili. Hanno spiegato ai loro cittadini che per realizzare utili bisogna aumentare le tariffe prelevando, quindi, dalle loro tasche 2,5 volte in più dei dividendi da destinare ai Comuni?
Non c’è mai fine al ridicolo. La citazione di Giorgio Gualzetti dell’art. 184 del T.U. Finanza è paradossale.
Il titolo dell’articolo, “Abuso di informazioni privilegiate”, è già, in sé, chiaro. Compie un reato chi utilizza “informazioni privilegiate” per fini e interessi propri o di terzi. Non c’entra nulla la trasmissione della documentazione con l’art. 184 perché non vieta nemmeno che il Consigliere possa consultare terzi non consiglieri.
Il Presidente del C.C. di Lecco ritiene, forse, che i Consiglieri Comunali di Lecco ricoprano tale carica solo per fini personali e che potrebbero utilizzare le informazioni per acquistare o vendere titolo delle società quotate partecipanti o trasmettere le informazioni a speculatori di borsa? Che strana considerazione dei Consiglieri Comunali di Lecco.
L’art. 43, II comma, del T.U. Enti Locali impone l’obbligo di segretezza nei casi previsti dalla legge. Confidando sull’etica e sulla correttezza dei Consiglieri Comunali, forse più del presidente del consiglio comunale, non comprendo la logica dell’obbligo di sottoscrivere un impegno alla riservatezza non previsto da alcuna norma specifica, nemmeno quelle citate, salvo che si voglia evitare approfondimenti per nascondere qualcosa. Il dubbio è legittimo.
Che siano state fatte valutazioni che beneficiano qualcuno a danno di qualcun’altro? Qualche errore che produce questo effetto l’ho trovato.
Se l’impegno di riservatezza, non è previsto dalla legge, ma dagli accordi intercorsi tra gli amministratori delle società, cosa che è normale nelle società private, siano gli stessi ad assumerne la responsabilità. Non è ipotizzabile che amministratori nominati da Consigli Comunali condizionino le delibere degli stessi Consigli Comunali. Questo mi fa sorgere il dubbio che ci possa essere qualcosa di non legittimo.

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