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amministrazione trasparente

il diritto di accesso agli atti della Pubblica Amministrazione

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Il diritto di accesso agli atti, denominato anche F.O.I.A. Freedom of Information Act, è la normativa che garantisce a chiunque il diritto di accesso alle informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni, salvo i limiti a tutela degli interessi pubblici e privati stabiliti dalla legge.

Tale diritto è previsto dal d. lgs. 97/2016 che ha modificato il d.lgs.14 marzo 2013, n. 33 (c.d. decreto trasparenza), introducendo l’accesso civico generalizzato al fine di promuovere la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Si riportano i primi due comma dell'articolo 1 che ne sintetizzano lo scopo e le finalità.

1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonchè dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

L.art. 2, comma 1 stabilisce che

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione.

Tra gli altri soggetti sono comprese le società a controllo pubblico, sono, quindi, comprese tutte le società di gestione dei servizi pubblici locali a maggioranza pubblica escluse le società quotate. Nelle società quotate, secondo la definizione del Decreto Madia, sono comprese anche quelle che, ad esempio, emettono prestiti obbligazionari o bond o hydrobond.

La conoscenza della normativa sulla "Amministrazione Trasparente" consente azioni conoscitive che possono, attraverso analisi e valutazioni, consentire azioni di interdizione in particolare se vengono rilevate ragioni di inefficienza e inefficacia e fatti gestione estranea agli interessi generali e collettivi.

Esclusioni e limiti all'accesso civico

L'accesso civico può essere rifiutato per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

  1. la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
  2. la sicurezza nazionale;
  3. la difesa e le questioni militari;
  4. le relazioni internazionali;
  5. la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
  6. la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
  7. il regolare svolgimento di attività ispettive.
L'accesso può essere, inoltre, rifiutato per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
  1. la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
  2. la libertà e la segretezza della corrispondenza;
  3. gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Il diritto di accesso è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge.

Come si esercita il diritto di accesso agli atti.

 L'esercizio del diritto può essere esercitato da chiunque, senza alcuna limitazione con riferimento alla legittimazione soggettiva del richiedente, cioè non serve alcun requisito di carattere personale, nemmeno la residenza nel territorio dell'ente.
L'istanza di accesso civico deve specificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
  • all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
  • all'Ufficio relazioni con il pubblico;
  • ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
  • al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, se per gli atti cui si richiede l'accesso sono soggetti a pubblicazione obbligatoria.
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione.
Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti contro interessati deve darne comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione.
Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i contro interessati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.
A decorrere dalla comunicazione ai contro interessati, il termine di 30 gg è sospeso fino all'eventuale opposizione dei contro interessati.
Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.
si allega un facsimile di istanza da utilizzare se, sulla pagina "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Ente, non è pubblicato un facsimile predisposto dal responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza con la specifica delle modalità di inoltro

Che cosa fare se l’accesso agli atti è negato?

Art. 5 - Accesso civico a dati e documenti[1]

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali contro interessati.

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, personalmente senza assistenza.[2]

Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza e' attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore.

[2]Il termine per il pronunciamento da parte del TAR deve essere entro 30 giorni - art. 23 Difesa personale delle parti - 1. Le parti possono stare in giudizio personalmente senza l’assistenza del difensore nei giudizi in materia di accesso e trasparenza amministrativa, in materia elettorale e nei giudizi relativi al diritto dei cittadini dell’Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
Ovviamente è sempre possibile segnalare l'indamepimento all'ANAC che è presposta alla vigilanza dal d.lgs. 33/2013.

Per l'esperienza maturata in questi anni, sappiamo che le Amministrazioni, in particolare le società a controllo pubblico, sono reticenti a fornire informazione e documenti.

La mancata concessione all'accesso agli atti costituisce reato per "Omissione atti d'Ufficio" ex art. 328 codice penale? sembra che parte della giurisprudenza sia orientata in questo senso e altra in senso opposto. Lasciamo esprimere gli avvocati in merito, è una loro competenza.

 

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