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l'affidamento del servizio

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art. 149bis d.lgs. 152/2006

affidamento del servizio può avvenire secondo le seguenti modalità:
  • Affidamento mediante gara ad evidenza pubblica
  • Affidamento diretto a società a capitale misto (pubblico e privato) con gara a doppio oggetto: «qualità di socio» e «specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio»
  • Affidamento in house o gestione in house

Le gestioni in salvaguardia

Società quotate e loro controllate

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 34, comma 22.

Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 31 dicembre 2004 a società a partecipazione pubblica già quotate in mercati regolamentati a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile alla medesima data, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020. Gli affidamenti diretti a società poste, successivamente al 31 dicembre 2004, sotto il controllo di società quotate a seguito di operazioni societarie effettuate in assenza di procedure conformi ai principi e alle disposizioni dell'Unione europea applicabili allo specifico affidamento cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2018 o alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto, se anteriori.

Le gestioni esistenti

D.lgs. 152/2006 art. 172.

La disposizione si pone come finalità quella di “garantire il rispetto del principio di unicità della gestione all’interno dell’ambito territoriale ottimale” (in sostituzione del previgente “principio di unitarietà” della gestione).

L’art. 172 distingue varie ipotesi:

  • al comma 1, l’ipotesi in cui gli Enti di governo dell’ambito “non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d’Ambito di cui all’articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento”, disponendo che l’affidamento del servizio al gestore unico debba avvenire entro il termine perentorio del 30 settembre 2015 “con conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente”;
  • al comma 2, l’ipotesi del subentro, “alla data di entrata in vigore della norma”, del “gestore del servizio idrico integrato” agli “ulteriori soggetti operanti all’interno del medesimo ambito territoriale” (in questo caso, quindi, il gestore del servizio idrico integrato già esiste alla data di entrata in vigore dell’art. 172”), fatto salvo il caso in cui i predetti “ulteriori soggetti” “gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege”, nel qual caso il subentro avviene “alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto”;
  • al comma 3, (scritto in modo pessimo e non facilmente comprensibile) l’ipotesi della “prima applicazione” dell’affidamento del servizio idrico integrato da parte dell’Ente di governo dell’ambito, tuttavia “al di fuori dei casi di cui al comma 1” con le seguenti previsioni:
  1. l’Ente di governo dell’ambito deve disporre “l’affidamento al gestore unico di ambito” del servizio idrico integrato “alla scadenza di una o più gestioni esistenti nell’ambito territoriale tra quelle esistenti “in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege”, il cui bacino complessivo affidato sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell’ambito territoriale ottimale di riferimento”;
  2. l’affidamento al gestore unico di ambito del servizio idrico integrato non pregiudica tuttavia i gestori esistenti alla data del suddetto affidamento qualora “gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato 3 cessato ex lege”, in quanto le suddette gestioni proseguono fino alla “data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto”;
  3. l’Ente di governo dell’ambito deve disporre l’affidamento dei servizi che scadono anche prima della data di cui all’ipotesi sopra i cui bacini affidati siano complessivamente inferiori al 25 per cento della popolazione ricadente nell’ambito territoriale ottimale di riferimento. Tuttavia, in questi casi, l’affidamento deve essere “non superiore alla durata residua delle menzionate gestioni esistenti, la cui scadenza sia cronologicamente antecedente alle altre, ed il cui bacino affidato, sommato a quello delle gestioni oggetto di affidamento, sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell’ambito territoriale di riferimento”, cioè, in altri termini, l’affidamento del servizio o dei servizi scaduti deve avere una durata tale da raggiungere la data di scadenza delle gestioni esistenti il cui bacino complessivo sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell’ambito territoriale ottimale di riferimento.

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