Con il T.U.E.L. (d.lgs. 267/2000), art. 113, vengono emanate le disposizioni che disciplinano la gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica con specifico riferimento alla tutela della concorrenza.
Si afferma con le nuove norme il principio della rilevanza economica dei servizi pubblici che sostituisce il precedente principio (L. 142/1990, art. 22) della rilevanza “imprenditoriale”. È evidente la notevole differenza. Imprenditoriale è un concetto organizzativo, economico è un concetto commerciale e finanziario.
L’art. 2082 del codice civile definisce l’imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.
L’art. 2247 del codice civile, al contrario, definisce la società come il contratto con cui due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili. L’economicità, quindi, non è una gestione che riduce i costi per l’utente ma consiste nel fatto che l’attività è in grado di coprire i costi e remunerare il capitale, cioè è in grado di stare sul mercato.
Il Consiglio di Stato, sentenza n. 5097/2009, afferma che, ai fini della qualificazione di un servizio pubblico locale sotto il profilo della rilevanza economica, non rileva la valutazione fornita dalla pubblica amministrazione, ma occorre valutare in concreto se l'attività da espletare presenti o meno il connotato della "redditività", anche solo in via potenziale.
Da questa innovazione legislativa si avvia un processo che porta alla “gestione redditizia” delle società a partecipazione pubblica e alle quotazioni in borsa.
Dalla norma citata sono esclusi, perché regolati da leggi speciali:
- D. Lgs. 422/1997 in materia di trasporto pubblico locale
- D. Lgs. 79/1999 in materia di mercato interno dell’energia elettrica
- D. Lgs. 164/2000 in materia di mercato interno del gas naturale
per i quali, fatta eccezione per il trasporto pubblico locale il processo di privatizzazione si era già realizzato in precedenza.
Per completezza di informazione:
- Il T.U.E.L. (d.lgs. 267/2000) è stato emanato da un Governo di centro-sinistra (presidente del Consiglio Giuliano Amato)
- La privatizzazione dell’energia elettrica è stata realizzata dal governo di centro-sinistra (presidente del Consiglio Massimo d’Alema)
- La privatizzazione dell’erogazione di gas naturale è stata realizzata dal governo di centro-sinistra (presidente del Consiglio Giuliano Amato)
- La privatizzazione della telefonia è stata realizzata dal governo di centro-sinistra (presidente del Consiglio Romano Prodi).