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Ambito
Ente di Governo Ambito
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il Metodo Tariffario del servizio idrico

le ragioni per cui paghiamo troppo

lo schema tariffario dell'Ambito

Il servizio idrico integrato è regolato dal decreto ambiente - D.Lgs. 215/2006 - Norme in materia ambientale -, che definisce i principi generali.

L'art. 141, comma 2, - ambito di applicazione - del decreto stabilisce che 

Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. Le presenti disposizioni si applicano anche agli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del servizio idrico integrato.

e, l'art. 144, comma 1, - tutela e uso delle risorse idriche - afferma che

Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché' non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato.

Sono solo i costi di gestione e di investimento che compongono la tariffa, l'acqua non è una merce e non viene venduta o acquistata e non ha un costo specifico trattandosi di un bene in natura nella libera disponibilità di utilizzo..

L'acqua prelevata con la captazione, o con l'emungimento, nel caso di prelievo da fonti sotterrane, non ha un prezzo, è soggetta ad autorizzazione ed è una concessione di utilizzo per la quale è previsto un canone fissato da leggi o delibere regionali e variabile in funzione del tipo di utilizzo. Anche per le acqua minerali vale lo stesso principio. Infatti, l'acqua viene erogata e non ceduta, quindi le affermazioni come "L'ACQUA non si vende, fuori l'acqua dal mercato, fuori l'acqua dal profitto" non sono corrette. La questione è un'altra, il principio è quello di consentire l'accesso a tutti, proprio perchè un bene comune e nella libera disponibilità in natura, e perchè l'accesso è un diritto un diritto umano ,universale e fondamentale"  come sancito dall'O.N.U. con risoluzione 64/92 del 28.07.2010, approvata anche dall'Italia.

Considerato che, inoltre, al 31.12.2017, la quota di popolazione gestita da privati era dello 0,25% e quella a maggioranza privata era del 1,01%, è evidente che la questione non è quella di una reale ripubblicizzazione ma quella di un mancato esercizio della funzione pubblica da parte degli Enti Locali cui compete. Ovviamente la questione non si può risolvere privatizzando la gestione del servizio ma costringendo i Comuni a svolgere il proprio ruolo che non può nemmeno essere delegato a pseudo tecnici, gli amministratori dei gestori, che sono solo dei nominati e non degli eletti.

Solo ripristinando le regole del sistema pubblico superando le autoreferenzialità degli eletti si possono risolvere i problemi sociali del Paese e, in questa discrasia, il servizio idrico, cioò l'accesso all'acqua, è un illuminante esempio,

tariffa

Anche la determinazione della tariffa, i principi sono fissati dal decreto ambiente con l'art. 154, ai quali devono attenersi gli Enti e gli organismi pubblici preposti che sono diversi dal gestore che è solo l'esecutore di quanto predisposto dai primi.

Il principio principale fissato dall'art. 154, quello che qui interessa, è il "Full Cost Recovery", ossia quello che la tariffa è il corrispettivo del servizio ed è determinata "tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio" nel rispetto dell'ulteriore principio che "chi inquina paga".

Se, però, in tariffa vengono inseriti costi che non sono del servizio e nemmeno accessori e se chi inquina non paga perchè i costi delle bonifiche vengono trasferiti agli utenti, i principi di legge non sono rispettati, è quello che si cercherà di capire dall'esame e analisi degli strumenti e dei documenti che sono: a) il Metodo Tariffario predisposto dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA); b) il Piano Tariffario e le tariffe predisposti dall'Ente di Governo dell'Ambito (ATO, EGATO o Autorità Idrica); c) gli Enti Locali, i Comuni, che dovrebbero essere quelli che approvano gli atti a loro sottoposti dall'Ente di Governo.

Un ulteriore principio previsto è "Nella modulazione della tariffa sono assicurate, anche mediante compensazioni per altri tipi di consumi, agevolazioni per quelli domestici essenziali, nonché per i consumi di determinate categorie, secondo prefissati scaglioni di reddito. Per conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie, per gli impianti ricettivi stagionali, nonché per le aziende artigianali, commerciali e industriali."

modulazione siiLa modulazione della tariffa, per gli utenti domestici, è il meccanismo con il quale, scaglionando la tariffa con una graduazione {vedasi tabella} che tenga conto nella prima fascia del consumo minimo vitale, quantificato nel consumo di 50 litri al giorno per persona fissati dal DPCM 13 ottobre 2016, e con fasce successive in aumento, condivisibile se la logica è quella di disincentivare i consumi inutili dovuti ad una scarsa sensibilità del risparmio della risorsa. Quello che non è accettabile è il trasferimento di un costo sociale, questo è il minor addebito all'utenze domestiche, ad altre categorie come gli impianti ricettivi stagionali e alle aziende - termine usato dalla legge ed errato perchè si tratta di imprese [n.d.r.] - artigianali, commerciali e industriali per due ragioni, la prima è che, per coloro che subiscono la maggiorazioni, non è rispettato il principio del "Full Cost Recovery" perchè il costo sociale non è un costo del servizio e, la seconda, perchè devono trasferire il maggior costo sui beni e servizi prodotti, trasferendo, non può essere diversamente, ai consumatori che, per la stragrande maggioranza, sono ancora quegli utenti domestici che hanno beneficiato delle riduzioni. Un meccanismo che provoca anche inflazione con l'assurdità che, a provocarle, sono le scelte della politica.

Il DPCM - art. 2, comma 1, lett. b - sancisce il principio che la definizione del sistema tariffario debba essere "equo, certo, trasparente, non discriminatorio", di fatto non è equo perchè addebita agli utenti costi estranei al servizio, non è certo perchè prevede conguagli negli anni successivi per variazione di costi riferiti agli anni precedenti, non è trasparente perchè la trasparenza presuppone la chiarezza che non esiste, è discriminatorio perchè grava in modo eccessivo sugli utenti per favorire i profitti di altre.

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)
 L'Autorità, è stata istituita nel 1995 per la regolazione dell'energia elettrica e del gas, con denominazione Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas {AEEG}, nel 2011 le viene assegnata con effetto 2012, anche la regolazione del servizio idrico e cambia la sigla in AEEGSI. Dal 2018, con la legge di bilancio del dicembre 2017, le viene assegnata anche la regolazione della gestione dei rifiuti e cambia denominazione e sigla, assumendo l'attuale.
ARERA si attribuisce una serie di competenze, anche opinabili, e, di fatto, è un plenipotenziario, anche per inerzia della politica,  
 

 

  • Autorità d'Ambito: Ente di Governo dell'Ambito, ente strumentale degli Enti Locali, attraverso il quale regolazione locale e calcolo della tariffa;

  • Metodo Normalizzato: principio del price cap (Metodo di regolazione dei prezzi dei servizi pubblici (➔ servizio pubblico) volto a vincolare il tasso di crescita di un aggregato di prezzi o tariffe) e con la remunerazione del capitale investito netto al 7%;

  • CO.VI.RI., Comitato di Vigilanza sull’uso delle risorse idriche con la funzione di verificare la corretta redazione dei Piani d’Ambito.

    la manovra "Salva Italia" (art. 21, comma 19, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214): trasferite dal CO.VI.RI. all’ AEEGSI (oggi ARERA) le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici;

  • ARERA: definisce il nuovo meccanismo tariffario;

  • ad Autorità / Enti d’Ambito è stato lasciato il compito di determinare la tariffa sulla base delle nuove “regole” definite dall’ARERA.

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