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coordinamento no multiutility

Conferenza Territoriale 3 Medio Valdarno

scadenza affidamento gestione servizio idrico a Publiacqua

Remo Valsecchi - cittadinoOlginate (LC), 28 ottobre 2023

coordinamento no multiutility

Conferenza Territoriale 3 Medio Valdarno

scadenza affidamento gestione servizio idrico a Publiacqua

Conferenza Territoriale 3 Medio Valdarno

scadenza affidamento gestione servizio idrico a Publiacqua

Remo Valsecchi - cittadinoOlginate (LC), 28 ottobre 2023

subentro nuovo gestore

Al termine dell'affidamento, il gestore uscente deve restituire i beni che costituiscono dotazione per la gestione del servizio ricevendo in contropartita, dal subentrante, il valore residuo degli investimenti realizzati al netto dei contributi in conto impianti ricevuti e degli ammortamenti annuali, ossia del costo addebitato in tariffa agli utenti.

Il Valore Residuo, il costo che deve sostenere il subentrante, non viene definito in contraddittorio tra le parti e può non  corrispondere al valore di bilancio del gestore uscente. La legge, stabilisce che venga determinato dall'Ente di Governo dell'Ambito sulla base dei criteri adottati per la formazione della tariffa negli anni di gestione del servizio e quelli indicati dal Metodo Tariffario predisposto dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Il secondo comma, lett. m, dell'art. 153 del d.lgs. 152/2006 impone per il gestore uscente

m) l'obbligo di restituzione, alla scadenza dell'affidamento, delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, nonché la disciplina delle conseguenze derivanti dalla eventuale cessazione anticipata dell'affidamento, anche tenendo conto delle previsioni di cui agli articoli 143 e 158 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, ed i criteri e le modalità per la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente;"

Gli artt. 143 e 158 citati nell'articolo 153, sono stati abrogati ed è ARERA che definisce le modalità di calcolo nel Metodo Tariffario, il MTI-3, vigente sino al 31.12.2023, con l'art. 33 e l'Ente di Governo dell'ambito lo quantifica.

La legge prevede, come riaffermato dal D.lgs. 201/2022 - Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. -, che il servizio possa essere concesso in affidamento, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale  a società di diritto privato aventi le seguenti caratteristiche.

  1. soggetto terzo, ossia privato, mediante procedura a evidenza pubblica
    Attualmente le gestioni completamente private nella gestione del servizio idrico integrato erogano il servizio allo 0,20% della popolazione italiana, è praticamente inesistente. Nel caso un privato dovesse aggiudicarsi il servizio otterrebbe un grosso vantaggio acquisendo un azienda altamente profittevole, non a prezzi di mercato, cioè in base a valutazioni economiche, bensì' corrispondendo al gestore precedente solo il Valore Residuo ma rischierebbe di non godere della protezione politica.

  2. società a capitale misto, pubblico privato mediante procedura a evidenza pubblica a doppio oggetto, finanziario e tecnologico, per la quota di partecipazione privata.
    Attualmente le società miste a maggioranza privata erogano il servizio al 1,01% della popolazione italiana, anche in questo caso è praticamente inesistenti.
    Con la società mista, al termine dell'affidamento, non può essere sostituito il socio privato con una procedura ad evidenza pubblica perchè il contratto sociale, regolato dal Codice civile, non termina con l'affidamento, anche se è prevista una scadenza della società in pari data, ed il socio pubblico non può sostituire il socio non avendo titolo per cedere azioni di terzi senza la loro disponibilità ma, se ci fosse, sarebbe il terzo a cedere le proprie azioni alle sue condizioni.
    La società non potrebbe nemmeno proseguire l'attività non essendo possibile legittimare il socio esistente senza procedura ad evidenza pubblica. si rende, pertanto, necessaria la costituzione di una nuova società con gara a doppio oggetto per il socio privato, che, paradossalmente, potrebbe essere lo stesso della società esistente,  oppure una gara per l'affidamento dell'intero servizio ad una società terza, come previsto dalla precedente lettera A, alla quale potrebbe partecipare anche la società esistente.
    L'unica soluzione sembra essere quella di sciogliere la società esistente ponendola in liquidazione, ossia in una fase che consenta il realizzo delle attività, di cui il Valore Residuo è una parte, per estinguere le passività.
    L'art. 17 del Testo Unico delle Società Pubbliche affermando che la durata della società non può eccedere la durata della concessione conferma che l'unica soluzione possibile è lo scioglimento della società.
    Al termine della fase di liquidazione l'eventuale saldo attivo verrà ripartito tra i soci in proporzione alle azioni possedute o, se negativo, deve essere ripianato dai soci che, in alternativa, possono ricorrere  ad una procedura concorsuale, ossia fallimento o concordato.
    Una ipotesi, quella di un Valore Residuo inferiore al valore delle immobilizzazioni iscritte a bilancio, che non è mai stata presa in considerazione a dimostrazione che i politici non hanno alcuna capacità progettuale di prospettiva, senza la quale non esiste la politica.

  3. società a capitale interamente pubblica con una gestione in house providing.
    Sino all'entrata in vigore del D.lgs. 201/2022, noto come decreto concorrenza, la gestione del servizio poteva essere affidata anche ad  una Azienda Speciale, anche consortile, ossia ad un Ente pubblico strumentale degli Enti Locali cui compete l'organizzazione del servizio.
    Non è corretto definire "affidamento in concessione" questo tipo di gestore in quanto, come sentenziato dalla Corte di Giustizia, poi ripreso dalla normativa comunitaria e nazionale, si tratta di una gestione diretta degli Enti Locali, in forma associata e in presenza di specifici requisiti, e non di una concessione. È un affidamento non regolato da un contratto, che l'art. 1321 del Codice civile, definisce un accordo tra due o più parti, mentre, essendo una gestione diretta, la parte è una sola, l'Ente o gli Enti Locali che incaricano della gestione una società, ossia un'associazione degli stessi Enti Locali. Nemmeno dovrebbe essere fissata una scadenza, mancando il contratto, saranno gli Enti Locali che decideranno se cessare o continuare la gestione diretta.. 
    La normativa non la considera più una deroga all'affidamento mediante gara, a società private e miste, e le limitazioni poste dal Governo Draghi, con il citato D.Lgs. 201/2022, sono una violazione del principio di autonomia degli Enti Locali. Purtroppo alla maggioranza dei Sindaci, nel nostro Paese, va bene così, meno impegni hanno, più tempo possono dedicare alla rappresentanza di sé stessi, ed i loro cittadini ne subiscono le conseguenze.

La scelta del tipo di gestore, come previsto dall'art. 14 del D.Lgs. 201/2022 deve essere accompagnata da una relazione nella quale "sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni"

La norma citata attribuisce alla scelta della forma del gestore, "la modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale" ma non è corretto e crea confusione. La modalità di gestione è l'organizzazione operativa dell'impresa, che prescinde dal tipo di gestore, ed è regolata da un contratto che è comune ad ognuno dei tipi di gestore, con eccezione della gestione in house providing in quanto, come visto, è una gestione diretta. 

È evidente che l'indirizzo politico, realizzato attraverso le leggi, è quello di limitare la funzione pubblica, in contrasto con la stessa Costituzione, esternalizzando, anche con la privatizzazione, formale o sostanziale, le gestioni Quando è affidata a società pubbliche o a maggioranza pubblica, essendo una società di diritto privato, lo scopo è quello definito dall'articolo 2247 del Codice civile, ossia la produzione dell'utile e la sua divisione tra i soci, uno scopo che è in netto contrasto con le finalità sociali di un servizio pubblico che vengono sacrificate per massimizzare il profitto..

In quasi tutti i documenti, compresi le leggi, gli atti e le delibere, vengono richiamati i principi che dovrebbero essere garantiti con i servizi pubblici, ma, dopo averli enunciati, vengono completamente ignorati.

Il costo per il subentrante

È sempre il decreto ambiente - D.Lgs. 152/2006 - ad indicare i criteri che dovranno essere adottati per la quantificazione del valore e l'Autorità, ARERA, nel Metodo tariffario ha fissare le modalità operative. L'Ente di Governo - ATO, EGATO o Autorità locale - applicando le modalità previste dal Metodo Tariffario, provvede alla sua quantificazione che esplicita nello schema tariffario del Piano d'Ambito approvato dai Comuni e aggiornato in occasione di ogni aggiornamento del piano tariffario.

Si tratta di una restituzione di beni ai legittimi proprietari, gli Enti Locali, che li concederanno, in uso gratuito, al nuovo gestore, il quale dovrà corrispondere il Valore Residuo al gestore uscente.

Tutti i beni che costituiscono dotazione del servizio idrico sono incedibili ed indisponibili, anche quelli realizzati ex novo dal gestore, e sono di proprietà dell'Ente Locale sul cui territorio insistono o della società patrimoniale costituita dagli Enti Locali, le cui quote, come gli stessi beni, sono incedibili, costituendo parte del demanio locale. Nella contabilità del gestore vengono iscritti come immobilizzazioni immateriali, pur trattandosi di immobilizzazioni materiali, in quanto, appunto, devolvibili agli Enti Locali al termine della concessione di affidamento del servizio.

No data available.
dati del piano tariffario 2020-2023 - aggiornamento 2022-2023

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Il criterio di valorizzazione dei beni restituiti al termine della concessione è quello patrimoniale che esclude ogni aspetto economico come quello che valuta la capacità dell'impresa di realizzare profitti e flussi di cassa, restando, quindi, esclusa ogni possibilità di riconoscimento dell'avviamento..

La valutazione del Valore Residuo è essenziale, approssimandosi la scadenza dell'affidamento, per individuare il tipo di soggetto cui affidare la gestione, anche in funzione del fabbisogno finanziario. Il Valore Residuo, per il gestore subentrante, è il costo che deve sostenere e che sarà recuperato, con addebiti in tariffa, nel corso della durata della concessione o alla scadenza della stessa. Il prezzo, cioè l'impegno finanziaria del gestore subentrante,  però, dovrà essere pagato all'atto del subentro e sarà effettuato, come avviene normalmente, in parte o per il totale, mediante un finanziamento che è sempre un debito, sia che venga finanziato con mezzi propri della società subentrante sia con il ricorso agli strumenti finanziari di vario tipi che il mercato, quello finanziario, offre.

Anche la quotazione in "borsa" della società crea un debito nei confronti di investitori istituzionali o privati che acquistano le azioni della società, perchè il capitale sociale, ossia l'apporto dei soci, è un debito nei loro confronti, e le azioni acquistate rappresentano la proprietà di parte della società proporzionale al numero delle azioni possedute.

Le variazioni del valore delle azioni, successive alla quotazione, quelle che determinano la "capitalizzazione di borsa", non producono alcun effetto positivo o negativo per la società, sono utili ai detentori per speculare con il loro scambio. Certamente lo scambio di azioni con fini speculativi non rientra nelle funzioni degli Enti Locali, rientrano, anzi, come previsto dall'art. 20 del Testo Unico delle Società Pubbliche, nelle partecipazioni che gli Enti Locali dovrebbero dismettere previa una ricognizione che accerti l'esistenza della loro finalità istituzionale.

Essendo le azioni rappresentative di un capitale di rischio, ossia soggetto al rischio di impresa, anche al default della stessa e alla perdita del capitale investito, richiedono una remunerazione più elevata e, quindi, un costo maggiore per l'utente, rispetto ad un finanziamento ordinario.

Il significato e la distinzione di costo, prezzo, finanziamento e rimborso del finanziamento sono importanti per comprendere la struttura e le finalità dell'operazione, quella reale e non quella raccontata.

Pensare che i consistenti investimenti necessari per il servizi o idrico, o altri servizi, siano possibili solo grazie ad un mecenate che mette a disposizione ingenti risorse finanziarie, è come credere a Babbo Natale. Il costo viene sempre pagato con un finanziamento ed il finanziamento viene rimborsato mediante le quote addebitate annualmente in tariffa agli utenti, quindi gli investimenti vengono pagati solo dagli utenti, salvo il fatto che i finanziatori, magari a loro insaputa, siano gli stessi utenti, in tal caso non solo non vengono remunerai, può anche accadere che nn vengano rimborsati.

È il caso del servizio idrico, che con i meccanismi previsti dal Metodo Tariffario, non rende necessario il ricorso al finanziamento poichè vi provvedono gli utenti, a loro insaputa con la componente FoNI, meglio illustrata in seguito.

L'articolo citato stabilisce, inoltre, che i beni debbano essere restituiti "in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione". In funzione di questo obbligo il Metodo Tariffario prevede un corrispettivo per l'uso delle dotazioni del servizio a ciascun Ente locale o sua azienda speciale o società di capitale a totale partecipazione pubblica, diverso dal gestore del SII. Dalla documentazione di cui si dispone non sempre è indicato tale corrispettivo, che può essere corrisposto in unica soluzione al termine dell'affidamento come valore di ripristino e che non ha effetti sul Valore Residuo perchè è un onere del gestore uscente di cui beneficiano i Comuni o loro Enti o società..

Il calcolo del Valore Residuo

Per meglio comprendere come viene determinato il Valore Residuo che, quasi mai, corrisponde al valore di bilancio delle immobilizzazione, quelli che comunemente vengono chiamati investimenti, è necessaria una breve spiegazione del principio fissato dal Metodo Tariffario predisposto da ARERA, attualmente con l'art. 29 del MTI-3, premettendo che si tratta di un metodo cervellotico senza alcun riscontro nella gestione normale di qualsiasi attività, in particolare di quelle regolate dal mercato e dalla concorrenza per le quali non sono ammessi meccanismi che producono maggiore costo del bene o del servizio prodotto rischiando, in caso contrario, di venire esclusi da mercato proprio dalla concorrenza. In questa situazione, l'Autorità di regolazione dei servizi pubblici locali, pur investita della funzione di tutela degli utenti, si sbizzarrisce al fine di affrancare dal rischio di impresa i gestori e, contemporaneamente, garantire profitti elevati impossibili per le attività che non operano in regime di monopolio.

Il Valore Residuo, secondo la normale prassi, è il costo dell'investimento al netto della parte di costo recuperata in tariffa con l'ammortamento.

tabella vita utile

L'ammortamento è di due tipi, quello finanziario, ossia la quota di rimborso di un debito in un anno o sua frazione, che qui non viene affrontato in quanto estraneo alla questione, e quello economico, ossia il recupero del costo di un bene durevole con la sua possibilità di utilizzo in più anni.

I secondi, che qui interessano, sono gli investimenti per i quali il Metodo Tariffario prevede una vita utile, ossia il numero di anni di possibile utilizzo [vedasi tabella estratta dal Metodo Tariffario] ed in tariffa verrà incluso, in ogni anno, il costo dell'investimento diviso per il numero di anni di vita utile. Se, ad esempio, un investimento costa 50 milioni di euro e la sua vita utile di 40 anni, l'addebito in tariffa sarà di 1,25 milioni di euro ed è il costo dell'investimento, quello che l'art. 154 del D.Lgs. 152/2006 fa rientrare nel "Full Cost Recovery.".

Il Valore Residuo sarà il costo dell'investimento diminuito dell'ammortamento per il numero di anni in cui è stato utilizzato dal gestore uscente. Già in questa prima e semplice fase, il Metodo Tariffario introduce una condizione anomala, quella di deflazionare il costo, ossia rivalutarlo, con applicazione di coefficienti fissati dallo stesso metodo pur in presenza di una remunerazione del capitale investito - abrogato dal referendum 2011 - applicata sull'entità dei finanziamenti di tutte le attività, siano esse durevoli o correnti.

Dal Valore Residuo determinato come sopra devono essere detratti eventuali contributi a fondo perduto che ne hanno ridotto il costo iniziale in due modi, o con la riduzione dell'intero valore iniziale e le quote annuali di ammortamento calcolata sull'investimento netto o con la suddivisone del contributo per lo stesso numero di anni previsti per l'investimento cui si riferisce e portati in diminuzione dell'ammortamento calcolato sull'investimento lordo..

Contabilmente questo avviene con l'accantonamento, nel passivo dello Stato Patrimoniale del bilancio, in una posta passiva denominata "risconti passivi pluriennali" mentre la quota annuale va a diminuire l'ammortamento dell'investimento. Con questa modalità il contributo residuo, al momento della cessazione dell'affidamento, sarà trasferito al gestore subentrante che lo porterà in diminuzione degli ammortamenti annuali successivi.

La seconda modalità è quella raccomandata dall'O.I.C - Organismo Italiano di Contabilità - con il principio n. 16 e riferito ai contributi "pubblici" e che ha un'importanza centrale per la questione affrontata.

In tariffa il costo annuale dell'investimento è l'ammortamento, ossia la sua divisione per gli anni di vita utile, ridotto dal contributo a fondo perduto diviso, anch'esso, per gli anni di vita utile dell'investimento.

Questa è anche la modalità di calcolo utilizzata dall'Ente di Governo dell'Ambito per la predisposizione della tariffa e del Valore Residuo.

La questione FoNI

Il Metodo Tariffario ha introdotto, una componente tariffaria, chiamata FoNi e distinta in due tipologie, quelle che seguono, che aumenta il costo per gli utenti anche se non è un costo ma aumenta semplicemente i ricavi e i profitti del gestore. La sua modalità di contabilizzazione produce effetti rilevanti sulla determinazione del Valore Residuo se non è coerente con l'impostazione adottata dall'Ente di Governo dell'Ambito.

Che cos'è il FoNI? lo spiega in modo semplice e comprensibile ARERA.

FNIFoNI - Fondo Nuovi Investimenti - è definita dall'art. 15 del Metodo Tariffario: "la componente riscossa a titolo di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti"

Se è un'anticipazione per finanziare gli investimenti, non è un costo per l'utente e nemmeno un ricavo per il gestore, è un credito per il primo ed un debito per il secondo, oltretutto un finanziamento  dovrebbe essere oggetto di un contratto tra due o più parti ma, in questo caso, il finanziatore e creditore, che non sa nemmeno di aver finanziato gli investimenti previsti dal piano degli investimenti del Piano d'Ambito. Quando un contratto ha un solo contraente legittimato da terzi, l'Autorità di regolazione dei servizi pubblici, ARERA, dall'Ente di Governo dell'Ambito e dai Comuni, che cosa è? A chi di competenza la risposta.

ARERA, a specifico quesito posto da Altreconomia, il 13.05.2021 ha precisato che il

"FNIFoNI, come evidenziato, è una componente riscossa a titolo di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti, e dunque dal punto di vista regolatorio è una sorta di debito, che dovrà essere onorato tramite la realizzazione di tali investimenti. L’assimilazione a un contributo pubblico in conto impianti non cambia tale finalità, ma vuole ribadire che i beni realizzati con l’utilizzo dell’FNI sono trattati dal punto di vista tariffario (ammortamento, oneri finanziari e fiscali) nello stesso modo di quelli realizzati con contributi pubblici, ovvero detraendo il valore del FNI dal valore dell’investimento totale, in modo da assicurare che l’utente non paghi 2 volte la quota corrispondente al fondo FNI"

Una precisazione che legittima le perplessità manifestate.

L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), in data 08.04.2018, ha espresso un parere, richiesto da ARERA, relativo al trattamento contabile della componente di ricavo derivante dal FoNI, con la quale si segnala di vincolare tale parte di ricavo sino alla realizzazione degli investimenti cui è destinato, parere che Publiacqua ha fatto proprio come affermato nella Nota Integrativa al bilancio di ciascun anno.

Si tratta, però, di un parere conseguente alla natura dell'entrata per il gestore, se ARERA, nella richiesta, l'ha definito "un ricavo", il parere dell'O.I.C. è corretto ma, se il FoNI, è "la componente riscossa a titolo di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti", il parere non è coerente e nemmeno dovrebbe rientrare nel principio contabile n, 16 dell'O.I.C, ossia quello che prevede l'accantonamento nei risconti pluriennali e portato in diminuzione degli ammortamenti annuali, dovrebbe essere, iscritto nelle passività dello Stato Patrimoniale tra i debiti verso finanziatori anche se sono gli utenti.

AMMFoNI - è definita dall'art. 15 del Metodo Tariffario: "la componente riscossa a titolo di ammortamento sui contributi a fondo perduto"

I contributi a fondo perduto, però, dovrebbero essere ammortizzati, con la riduzione dell'ammortamento calcolato sul valore lordo dell'investimento da chi ha ricevuto il contributo che non è l'utente. Perché diventano un costo per l'utente? Gli ammortamenti addebitati agli utenti possono essere solo quelli dei costi con una vita utile in più anni. La legittimità di addebiti per ammortamenti di ricavi o di qualcosa che si riscuote facendoli diventare costi per gli utenti, è paradossale proprio per la sua natura.

Se il gestore riduce l'ammortamento sull'investimento lordo per effetto dei contributi a fondo perduto ricevuti ma riscuote dall'utente la riduzione, il contributo diventa, un contributo a fondo perduto in conto esercizio che non ha alcuna ragione di essere erogato e, specialmente, dall'utente.

Sempre ARERA, a specifico quesito di Altreconomia, il 13.05.2021 ha precisato che

"La componente AMMFoNI è prevista in tariffa quale componente del Fondo Nuovi Investimenti (FoNI), qualora il regolatore locale (Ente di governo dell’ambito) ritenga opportuno vincolare il gestore ad una spesa maggiore in investimenti rispetto a quanto sarebbe sostenibile con le restanti componenti tariffe. E può ritenere opportuno farlo per mantenere in esercizio le infrastrutture originariamente realizzate sulla base dei contributi pubblici a fondo perduto, dato che sono tipicamente erogati una tantum. In ogni caso, quando impiegato, genera sempre e solo altri contributi pubblici.

La concessione prevede che il gestore realizzi gli investimenti previsti dal Piano degli investimenti predisposto dall'Ente di Governo dell'Ambito e approvato dai Comuni, non serve vincolare il gestore gratificandolo affinché li realizzi. C'è già un contratto, la concessione, che lo vincola e se non li rispetta diventa inadempiente.

In merito alla sostenibilità finanziario il gestore deve fare solo quello che gli compete in quanto imprenditore ossia trovare le risorse finanziare necessarie per la sostenibilità degli investimenti addebitando all'utente solo gli ammortamenti tecnici, ossia la suddivisione dell'investimento per la durata della vita utile al netto dei contributi a fondo perduto pubblici ricevuti. È quello che fa un imprenditore quando opera in regime di mercato e concorrenza e non in regime di monopolio naturale.

I contributi, inoltre, non sono pubblici, essendo inclusi in tariffa come costo per gli utenti, sono contributi degli utenti, ma non è un errore di chi ha risposto al quesito che ha voluto, in questo modo, assimilarli a quelli pubblici ai quali si applica il principio contabile O.I.C n. 16 e rimborsati agli utenti attraverso la riduzione dell'ammortamento annuale. Se questo non avviene nella contabilità e nella formazione del bilancio del gestore, il Valore Residuo quantificato dall'Ente di Governo dell'Ambito sarà, inevitabilmente, inferiore al valore di bilancio e, alla cessazione dell'affidamento, ricevendo dal gestore subentrante un importo inferiore produrrà una sopravvenienza passiva, cioè una perdita ,che potrebbe anche impedire un riparto tra i soci al termine della fase di liquidazione della società.

Una nota è necessaria poiché la questione FoNI non ha effetto solo sulla determinazione del Valore Residuo ma ne ha uno altrettanto importante anche sulle bollette degli utenti in misura consistente oltre che di dubbia legittimità rispetto al principio del Full Cost Recovery che la successiva tabella evidenzia in modo molto chiaro.

Il costo per l'utente dovrebbe essere solo quello definito, nella tabella, "ammortamento tecnico" mentre la parte di "finanziamento investimenti degli utenti" non dovrebbe nemmeno esistere o, perlomeno, farla rientrare in un meccanismo contabile che ne garantisca il rimborso.

Ma, se come sembra, questo rimborso non è avvenuto, e non avverrà mai se non accantonato in una specifica voce del passivo e utilizzato per ridurre l'ammortamento tecnico, specialmente dopo il subentro del nuovo gestore, chi lo spiegherà agli utenti?

Gli utenti hanno versato o verseranno, dal 2016 al 2024, senza alcuna ragione non costituendo un costo ma, senza esserne consapevoli, un finanziamento, 314 milioni di euro a fronte di investimenti al netto di contributi pubblici per 786 milioni, pari al 40% degli stessi che, per pura casualità, è pari alla quota di partecipazione in Publiacqua del socio privato, Acque Blu Fiorentine, ossia ACEA, e superiore al Patrimonio Netto, cioè al Capitale proprio dei soci, di Publiacqua, ammontante a 299 milioni di euro.

Acque Blu Fiorentine ha versato 60 milioni di euro per la sua quota di partecipazione in Publiacqua, ha ricevuto 82 milioni di euro di dividendi ed è creditrice per 59 milioni di euro oltre al capitale versato  per aver finanziato gli investimenti, secondo quello che raccontano.

Quanti dovrebbero essere i dividendi per gli utenti che hanno finanziato gli investimenti?

Se la remunerazione del capitale investito, oggi chiamata oneri finanziari del gestore per ovviare all'abrogazione referendaria, spetta ai soci pubblici e privati per il capitale apportato, meno della metà di quanto versato dagli utenti, la stessa remunerazione, rapportata a quanto versato, dovrebbe spettare anche agli utenti.

La responsabilità non è del gestore ma di chi ha consentito che questo accadesse e che, poi, ci racconta la favola dell'aumento delle tariffe e della quotazione in borsa per sostenere gli investimenti.

finanziare il Valore Residuo

Al Valore Residuo individuato dovranno essere aggiunte le attività e detratte le passività connesse all'esercizio dell'attività come previsto dal secondo comma dell'art. 153 del D.Lgs., 152/2006:

"Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica. Il gestore è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguerli, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico"

Il subentro nelle attività e passività, diverse dalle immobilizzazioni, non è un costo ma una modalità di pagamento del Valore Residuo e nella valutazione dell'impegno finanziario, ossia delle risorse necessarie, la determinazione delle attività e passività assume notevole importanza poichè le stesse potrebbero essere una prima, e magari principale, forma di finanziamento.

La prima forma di finanziamento in una società è il capitale sociale, cioè l'apporto di beni o denaro da parte dei soci in sede di costituzione o per aumenti successivi, che aumenta, negli anni successivi, per gli utili realizzati e non distribuiti, o si riduce per le eventuali perdite, andando con il capitale a costituire il Patrimonio Netto o Capitale proprio dei soci.

Il Patrimonio Netto è comunque un debito nei confronti dei soci. Spesso, nella gestione dei servizi pubblici, per tranquillizzare i cittadini che si lamentano per le tariffe troppo alte a causa dei profitti, i soci decidono di "reinvestire l'utile" nella società per finanziare gli investimenti ma è, comunque, solo un'illusione in quanto è solo una distribuzione differita dell'utile che viene anch'essa remunerata, con aumenti tariffari, e che verrà distribuita e ripartita tra i soci alla cessazione della società. Nelle società con finalità sociali e non economiche l'opportunità di incrementare il Patrimonio Netto o di ricorrere ad un normale indebitamento finanziario dovrebbe essere quella della differenza di costo, per l'utente.

Una gestione finanziaria pianificata, razionale e corretta, cosa che quasi mai avviene in queste società, può consentire investimenti elevati pur con minori costi per gli utenti e senza necessità di coinvolgere i privati nella gestione.

Anche il subentro nelle attività .e passività, in particolare per le passività con scadenza non breve, è una forma di finanziamento.

  1. Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato - il trasferimento al nuovo gestore è sancito dall'art. 2112 del Codice civile, il T.F.R. in quanto retribuzione differita, è una forma di finanziamento delle attività della società e dovrà essere pagata solo in occasione della cessazione del rapporto di lavora o per anticipazioni richieste dallo stesso.

  2. le competenze dei lavoratori maturate e non ancora corrisposte [esempio: ferie, 13a, 14a e altri eventuali mensilità o compensi aggiuntivi] - il trasferimento al nuovo gestore è sancito sempre dall'art. 2112 del Codice civile. L'importo non è indicato in tabella in quanto non separatamente indicate nello Stato Patrimoniale del bilancio.

  3. Acconti degli utenti - sono acconti, anticipi, caparre corrisposte in esecuzione del contratto di somministrazione di acqua che continua con il nuovo gestore. Sono debiti senza scadenza, il rimborso avviene con la cessazione dell'utenza.

  4. Debiti finanziari  - sono mutui, finanziamenti o prestiti obbligazioni e simili il cui trasferimento, se relativo a beni costituenti dotazione del servizio idrico, il subentro è previsto dall'art. 153 del D.Lgs. [decreto ambiente].

  5. Ratei e Risconti attivi e passivi - Non sono delle vere e proprie attività o passività, sono un meccanismo contabile per rilevare la competenza, principio che regola la contabilità economica delle imprese, diversa dal principio di cassa della contabilità pubblica, spostando da un anno ad un altro fatti economici che sono avvenuti o avverranno negli anni anni successivi ma che sono di competenza di più esercizi.
    L'esempio rilevante per la questione Valore Residuo è quello che nei bilanci dei gestori è chiamato "Risconti Passivi Pluriennali"  ed è riferito ai contributi a fondo perduto pubblici o privati richiamati nel capito dedicato al FoNI

Il fabbisogno finanziario .del nuovo gestore, il prezzo, per il subentro sarà il saldo della somma del Valore Residuo e delle attività e passività trasferite.

Comunque è necessaria molta attenzione e prudenza sia per l'esigibilità delle attività trasferite che per la natura delle passività, potrebbe rendersi applicabile l'art. 2560 del Codice civile che prevede la responsabilità solidale, che per il subentrante significa essere chiamato a pagare debiti di altri. È un'ipotesi da valutare che non può essere ignorata non esistendo una giurisprudenza di merito.

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