Forum dei Beni Comuni
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Il Servizio Idrico Integrato
il Metodo Tariffario - ARERA

il servizio idrico integrato (SII)

È il servizio pubblico locale al quale compete la gestione del ciclo intgrato delle acque nelle sue tre fasi principali, erogazione, depurazione e fognatura attraverso le varie modalità che queste attività richiedono.
Il servizio idrico integrato, o anche SII, riguarda la gestione e non la proprietà dei beni che costitutiscono la dotazione strettamente connessi all'attività.
La proprietà è e resta sempre pubblica costituendo beni del demanio pubblico come dispone l'art. 143 del d.lgs 152/2006 che rinvia ll'art. 822 del codice civile.
I gestori del servizio hanno il possesso e la disponibilità di questi beni sino alla scadenza della concessione.
Per gestione si intendono tutte le attività  necessarie per l'erogazione dei servizi, compreso gli investimenti.
Un servizio pubblico è tale perchè reso alla collettività, non per il soggetto che lo gestisce, e dovrebbe, oggettivamente, non avere rilevanza economica anche se organizzato in forma d'impresa.
Il concetto della "rilevanza economica" è stato introdotto con la riforma degli Enti Locali del 2000 anche se in modo distorsivo.
Rilevanza economica definisce quei servizi a domanda individuale che per la lo erogazione devono trovare la copertura del costi attraverso le tariffe, Ma la riforma ha introdotto anche la tutela della concorrenza secondo un indirizzo comunitario non meglio definito. In questo modo è stato introdotto il pincipio della "rilevanza commerciale" che sta all'origine di tutte le distorsioni rilevate e spiegate di seguito.
Noi riteniamo che l'ACQUA, per la sua essenzialità e universalità, costuisca un diritto fondamentale e che, pertanto, debba avere una rilevanza sociale e che debba essere posta a carico della
popolazione mondiale ad aprile 2018        7.600.000.000
fabbisogno mondiale di acqua al giorno nell'ipotesi del minimo vitale "50lt/gg/persona 380.000.000.000
pari a mc   380.000.000
tab. 1
fiscalità generale almeno per la parte che è indispensabile per la vita umana che non si identifica solo con il "minimo vitale" fissato dalle varie organizzazioni mondiali. La tabella "1" indica il fabbisogno, irrinunciabile, giornaliero a livello mondiale. Un quantitativo incredibile per il  sarebbero necessarie parecchie riflessioni sulla salvaguardia ambientale e sul come garantirne l'accesso a tutti.
Al sistema sempre più indirizzato in una logica finanziaria e alla continua ricerca del profitto, però, interessano solo quei numeri che, più alti sono, più profitto producono.
Si tratta di una attività senza componenti di rischio reali e senza necessità di promozione commerciale. Questa attività è gestita in regime di monopolio naturaale e, almeno in Italia, è garantita da Autorità che dovrebbero controllare abusi del gestore e che al contrario garantiscono suoi i ricavi e profitti.

il Metodo tariffario

Il Metodo Tariffario, predisposto da AEEGSI (oggi ARERA), è lo strumento che fissa i principi ed i criteri sulla base dei quali viene determinata la tariffa. È un metodo con valenza nazionale, e, quindi applicato su tutto il territorio anche prescindendo dalle specifiche caratteristiche che ogni territorio o ambito esprime.
  • La legge istitutiva dell'Autorità

    • Il sistema tariffario deve altresì armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.
  • tariffe

    • si intendono per tariffe i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle imposte.
    • i parametri che l'Autorità fissa per la determinazione della tariffa con il metodo del pricecap, inteso come limite massimo della variazione di prezzo vincolata per un periodo pluriennale.
Si riportano, di seguito, i riferimenti legislativi riguardanti, in particolare, la tariffa e i criteri imposti dalla legge per la sua determinazione. Si è optato per l'inserimento del testo integrale delle norme, l'omissis è riferito a quelle parti non strettamente connesse alla tariffa, per facilitarne la lettura.
Una valutazione attenta e oggettiva, per evitare strumentalità inopportune, non può prescindere dalla conoscenza della normativa di riferimento.

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000

  • art. 9 - Recupero dei costi relativi ai servizi idrici
    1. Gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'allegato III e, in particolare, secondo il principio "chi inquina paga".
    2. Gli Stati membri provvedono entro il 2010:
      • a che le politiche dei prezzi dell'acqua incentivino adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente e contribuiscano in tal modo agli obiettivi ambientali della presente direttiva,
      •  a un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, suddivisi almeno in industria, famiglie e agricoltura, sulla base dell'analisi economica effettuata secondo l'allegato III e tenendo conto del principio "chi inquina paga".
    3. Al riguardo, gli Stati membri possono tener conto delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.

Il d.lgs 152/2006 - Norme in materia ambientale

  • ART. 142 (competenze)
    1. Gli enti locali, attraverso l'ente di governo dell'ambito di cui all'articolo 148, comma 1, svolgono le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della parte terza del presente decreto.
  • ART. 149 (piano d'ambito)
    1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, l'ente di governo dell'ambito provvede alla predisposizione e/o aggiornamento del piano d'ambito. Il piano d'ambito è costituito dai seguenti atti:
      1. ricognizione delle infrastrutture;
      2. programma degli interventi;
      3. modello gestionale ed organizzativo; d) piano economico finanziario.
    2. La ricognizione, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento.
    3. Il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonchè al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione.
    4. Il piano economico finanziario, articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario, prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano, così come redatto, dovrà garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.
    5. Il modello gestionale ed organizzativo definisce la struttura operativa mediante la quale il gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi.
    6. Il piano d'ambito è trasmesso entro dieci giorni dalla delibera di approvazione alla regione competente, all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti può notificare all'ente di governo dell'ambito, entro novanta giorni decorrenti dal ricevimento del piano, i propri rilievi od osservazioni, dettando, ove necessario, prescrizioni concernenti: il programma degli interventi, con particolare riferimento all'adeguatezza degli investimenti programmati in relazione ai livelli minimi di servizio individuati quali obiettivi della gestione; il piano finanziario, con particolare riferimento alla capacità dell'evoluzione tariffaria di garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.
  • art. 154 - tariffa del servizio idrico integrato
    1. la tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonchè di una quota parte dei costi di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investiment
    2. La tariffa è applicata dai soggetti gestori, nel rispetto della Convenzione e del relativo disciplinare.
    3. Nella modulazione della tariffa sono assicurate, anche mediante compensazioni per altri tipi di consumi, agevolazioni per quelli domestici essenziali, nonchè per i consumi di determinate categorie, secondo prefissati scaglioni di reddito. Per conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie, per gli impianti ricettivi stagionali, nonchè per le aziende artigianali, commerciali e industriali.
    4. L'eventuale modulazione della tariffa tra i comuni tiene conto degli investimenti pro capite per residente effettuati dai comuni medesimi che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio idrico integrato.
  • ART. 155 - tariffa del servizio di fognatura e depurazione
    1. Le quote di tariffa riferite ai servizi di pubblica fognatura e di depurazione sono dovute dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. Il gestore è tenuto a versare i relativi proventi, risultanti dalla formulazione tariffaria definita ai sensi dell'articolo 154, a un fondo vincolato intestato all'ente di governo dell'ambito, che lo mette a disposizione del gestore per l'attuazione degli interventi relativi alle reti di fognatura ed agli impianti di depurazione previsti dal piano d'ambito. La tariffa non è dovuta se l'utente è dotato di sistemi di collettamento e di depurazione propri, sempre che tali sistemi abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dell'ente di governo dell'ambito.
    2. In pendenza dell'affidamento della gestione dei servizi idrici locali al gestore del servizio idrico integrato, i comuni già provvisti di impianti di depurazione funzionanti, che non si trovino in condizione di dissesto, destinano i proventi derivanti dal canone di depurazione e fognatura prioritariamente alla manutenzione degli impianti medesimi.
    3. Gli utenti tenuti al versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, di cui al comma 1, sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti pubblici.
    4. Al fine della determinazione della quota tariffaria di cui al presente articolo, il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al cento per cento del volume di acqua fornita.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012

  • Art. 2 - Finalità e principi ispiratori della regolazione del settore idrico
    1. Le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono da essa esercitate con i poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni stabiliti dalla legge 14 novembre1995, n. 481, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione, nel rispetto degli indirizzi di politica generale formulati dal Parlamento e dal Governo.
      La regolazione del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, persegue le seguenti finalità:
      1. garanzia della diffusione, fruibilità e qualità del servizio all'utenza in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale;
      2. definizione di un sistema tariffario equo, certo, trasparente, non discriminatorio;
      3. tutela dei diritti e degli interessi degli utenti;
      4. gestione dei servizi idrici in condizioni di efficienza e di equilibrio economico e finanziario;
      5. attuazione dei principi comunitari «recupero integrale dei costi», compresi quelli ambientali e relativi alla risorsa, e «chi inquina paga», ai sensi degli articoli 119 e 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e dell'art. 9 della Direttiva 2000/60/CE.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

  • Articolo 3
    1. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
    2. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese

L'evoluzione del metodo Tariffario

La regolazione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.), a partire dalla Legge 36/1994 (cd. Legge Galli) come in gran parte confermata dal D.Lgs. 152/2006, era impostata sui seguenti pilastri:
  • Autorità d'Ambito: regolazione locale e calcolo della tariffa;
  • D.M. LL.PP. 1° agosto 1996 - Metodo Normalizzato: principio del price cap e con la remunerazione del capitale investito netto al 7%;
  • CO.VI.RI., Comitato di Vigilanza sull’uso delle risorse idriche: funzione di verificare la corretta redazione dei Piani d’Ambito.
La manovra "Salva Italia" (art. 21, comma 19, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214): trasferisce dal CO.VI.RI. all’ARERA (all'epoca AEEG) le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici;
  • ARERA: definisce il nuovo meccanismo tariffario;
  • Autorità / Enti d’Ambito: compete la determinazione della tariffa sulla base delle “regole” definite dall’ARERA.
I metodi tariffari predisposti da ARERA
periododelibera ARERAmetodo
2012-2013 Deliberazione 585/2012/R/IDR del 28/12/2012 MTT
2014-2015 Deliberazione 643/2013/R/IDR del 27/12/2013 MTI
2016-2019 Deliberazione 664/2015/R/IDR del 28/12/2015 MTI-2
     
Testo integrato corrispettivi servizi idrici - criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti
dal 01.01.2018 Deliberazione 665/2017/R/IDR del 28/09/2017 TICSI
tab. 2
Le regole e i criteri dei Metodi Tariffari:
  • sono finalizzate al calcolo delle tariffe
  • restano valide sino ad ulteriori deliberazioni dell'ARERA;
  • simulano le tariffe anche negli anni successivi ai fini dell'aggiornamento dei Piani Economico-Finanziari, fatti salvi eventuali aggiustamenti/correttivi introdotti dall'ARERA;
  • si basano sul principio del full cost recovery (art. 9 della Direttiva 2000/60/CE)
  • prevedono l’applicazione di un price cap ai livelli tariffari.

Il Piano d'Ambito

È lo strumento di base sul quale viene calcolata la tariffa. Il Metodo Tariffario fissa i criteri per la quantificazione preventiva totale del costo del servizio. Il Piano d'Ambito è quello che, comunemente, viene chiamato Piano Industriale e tiene conto di tutte le componenti di costo inerenti il servizio, investimenti e costi di gestione. Viene predisposto dall'Ente di Governo di ogni singolo Ambito e approvato dalla Conferenza dei Comuni. Gli Enti Locali, i Comuni, svolgono, attraverso l'Ente di Governo, un ruolo centrale nella organizzazione a livello territoriale del servizio, di scelta del modello di gestione e di determinazione e modulazione della tariffa. La modulazione, che sarà successivamente illustrata e commentata, è l'elemento principale di discriminazione tra utenti e cittadini.

Il Full Cost Recovery

Come si è visto le direttive europee hanno fissato, per la determinazione delle tariffe, il principio secondo le quali il costo del servizio deve essere completamente a carico dell'utente, attraverso la tariffa, con esclusione di ogni possibilità di utilizzo della fiscalità generale. Per l'applicazione di questo principio ARERA predispone lo strumento Metodo Tariffario con parecchi interrogativi:
  • in tariffa sono inclusi solo i costi del servizio?
  • la remunerazione del capitale proprio, ossia del capitale del gestore, abrogata dal referendum e ripristinata con la modifica della denominazione in "onere finanziario del gestore" è un costo?

I costi del servizio idrico secondo il Metodo Tariffario

Il Metodo Tariffario è costruito sul principio del Vincolo Riconosciuto ai Ricavi del Gestore (VRG) secondo la formula:
VRGa = Opexa + Capexa + FoNIa + ERCa + Rcatot
Opex costi operativi
Capex costi delle immobilizzazioni
FoNI sostegno degli obiettivi specifici e degli interventi che ne conseguono
ERC copertura dei costi ambientali e della risorsa
Rctot conguaglio relativa al vincolo ai ricavi del gestore dell’anno (a-2)
dove a sta per l'anno in corso di elaborazione e (a-2) è il secondo anno antecedente.

Analisi e comparazione tariffa applicata e Metodo Tariffario

Essendo il principio su cui si basa il Metodo Tariffario quello del Full Cost Recovery dovremmo riscontrare, dai bilanci dei gestori, un risultato di sostanziale pareggio fatta salva la differenza per gli oneri finanziari e fiscali del gestore, di cui è prevista nel Metodo Tariffario la modalità di calcolo. Gli oneri finanziari del gestore non sono un costo reale rilevato contabilmente ma sono l'utile dell'esercizio.
Nel prosieguo il Metodo Tariffario sarà sarà denominato anche MTI-2 con riferimento a quello in corso sino al 31.12.2019.
Per un'analisi e comparazione significativa sono necessari esempi concreti e reali, più comprensibili di espressioni tecniche.
Per questo motivo assumeremo come campione ed esempio ATO2 della regione Lazio e come gestore Acea ATO2 per i seguenti motivi:
  • l'ATO2 Lazio Centrale è l'ambito di Roma Capitale;
  • ACEA ATO2, pur controllata da una società quotata, è una società con gestione mono servizio (SII) e, quindi, più facilmente comparabile.
Dal bilancio 2016 le società di gestione del servizio idrico sono obbligate all'unblundig contabile, separazione contabile delle gestioni del servizio idrico dalle altre attività gestite da realizzarsi sulla base di tabelle predisposte dall'Autorità e alla stessa trasmessa, con certificazione dei revisori della società, entro 90gg dalla data di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea soci.
A questa disposizione sono assoggettati tutti i gestori compreso gestioni in houe providing, società quotate e società private.
Il problema sta nel fatto che queste tabelle di separazione contabile non vengono rese disponibili dall'Autorità ma nemmeno dai gestori.

Come si calcola tariffa?

Nel primo esercizio di applicazione del Metodo Tariffario, la tariffa media è il risultato del Valore
 201620172018
VRGa predisposto dal soggetto competente 540.894.185 562.868.676 596.746.665
Rba-2 7.390.034 6.625.450 6.618.824
2015*vscal a-2 533.694.355 530.638.850 <530.638.850
VRG(a-2) compreso conguaglio 541.084.389 537.264.300 537.257.674
moltiplicatore θ da applicare sulla tariffa dell'anno (a-2) 1,000 1,048 1,111
incremento tariffario anno precedente 0,00% 4,84% 6,01%
dati Piano Economico Finanziario 2016-2032 ATO2 Lazio Centrale
tab. 3
 presunto dei ricavi del gestore (che dovrebbe essere la somma dei costi effettivi del servizio) diviso per i mc. di acqua erogata nell'anno.
Per gli esercizi successivi la tariffa è determinata dall'applicazione del moltiplicatore θ (theta) alla tariffa dell'anno (a-2).
Il moltiplicatore θ si ottiene dal rapporto del totale dei ricavi previsti per l'anno (a) rapportato ai ricavi dall'articolazione tariffaria e dai  ricavi di altre attività idriche dell'anno (a-2). Si riporta una tabella esemplificativa del calcolo elaborata sui dati del Piano Economico Finanziario si ATO 2 Lazio Centrale.

Le CRITICITÀ

Il costo totale del servizio viene quantificato attraverso il Piano Economico Finanziario, predisposto dall'Ufficio d'Ambito, che, però, non essendo costruito completamente sui dati economici del gestore ed essendo, di fatto, una previsione di costo, non rappresenta il reale costo del servizio. Questo fatto determina, naturalmente, delle differenze tra il PEF ed il bilancio del gestore che, laddove non oggetto di conguaglio, finiscono con incrementare l'utile per il gestore superando il "Full Cost Recovery. La tabella che segue è stata elaborata confrontando il PEF relativo agli anni 2016 e 2017 e i dati economici dei bilanci 2016 e 2017 di Acea ATO2 spa.
componenti bilancio schema tariffario differenze bilancio schema tariffario differenze
2.016,00  anno 2016 2.017,00 anno 2017
costi endogeni e aggiornabili 337.943.365 346.371.561 8.428.196 340.240.984 344.799.971 4.558.987
(-) costi del personale capitalizzati -30.055.000 30.055.000 -30.389.000 30.389.000
(-) acquisti capitalizzati -1.637.000 1.637.000 -1.296.000 1.296.000
ERC   16.792.888 16.792.888   15.680.415 15.680.415
costi operativi OPEX 306.251.365 363.164.449 56.913.084 308.555.984 360.480.386 51.924.402
costi degli investimenti
(CAPEX - FoNi)
121.329.566 149.201.706 27.872.140 153.054.430 164.563.383 11.508.953
costi totali escluso FoNI 427.580.931 512.366.155 84.785.224 461.610.414 525.043.769 63.433.355
FoNI   28.528.031 28.528.031   31.824.907 31.824.907
  costi totali compreso FoNI      427.580.931    540.894.186    113.313.255    461.610.414    556.868.676     95.258.262
             
  Ricavi del settore idrico      594.386.283    540.894.185 -   53.492.098    599.280.155    556.868.676 -   42.411.479
  conguagli                         -            6.000.000       6.000.000
totale ricavi 594.386.283 540.894.185 -53.492.098 599.280.155 562.868.676 -36.411.479
tab. 4            
Dalla tabella rileviamo che i "costi endogeni ed aggiornabili" previsti dal P.E.F. sono superiori, sia per il 2016 che per il 2017, dei valori rilevati dai bilanci approvati dall'assemblea, specificando che, nei bilanci non è riscontrabile la componente "ERC" perchè non ne è prescritta l'indicazione dalla normativa civilistica relativa alla formazione dei bilanci. Tale costo prevista dal P.E.F. potrebbe essere compresa nella voce "costi endogeni o aggiornabili" o non essere stata sostenuta.
Relativamente a questi due componenti, in bilancio ci sono costi inferiori a quelli in tariffa di € 25.221.084, per il 2016, e di € 20.239.402, per il 2017.
Per gli investimenti le differenze tra il P.E.F. e i bilanci, costi reali di € 27.872.140, per il 2016, e di € 11.508.953, per il 2017.
Se i costi si riducono, rispettando il principio del Full Cost Recovery, dovrebbero anche ridursi i ricavi del gestore. Dalla tabella, al contrario, si rileva che a fronte di un aumento dei costi ci sono anche aumenti di ricavi nei bilanci rispetto al P.E.F., con una differenza importante, € 53.492.098, nel 2016, e € 36.411.479, nel 2017.
L'ulteriore anomalia la si riscontra dal fatto che nonostante queste variazioni, a favore del gestore, dovendo conguagliare su alcuni dei costi del servizio, sarà un conguaglio a favore del gestore (la tabella seguente fa una ipotesi incompleta non disponendo di tutti i dati necessari) come conferma lo stesso piano d'ambito.
costi soggetti a conguaglio            
energia elettrica 55.881.000 57.597.590 1.716.590 53.850.000 57.150.761 3.300.761
acquisti ingrosso * non rilevabile 3.283.845   non rilevabile 4.007.313  
mutui e concessioni 40.143.000 33.318.708 -6.824.292 38.669.000 33.036.141 -5.632.859
ERC * non rilevabile 16.792.888   non rilevabile 15.680.415  
costo ARERA * non rilevabile 130.606   non rilevabile 128.886  
costi Enti Locali * non rilevabile 202.411   non rilevabile 138.551  
totale costi
conguagliabili
96.024.000 111.326.048 -5.107.702 92.519.000 110.142.067 -2.332.098
* il valore non è rilevabile dai bilanci, è compreso nei costi endogeni e aggiornabili o non è stato sostenuto tab. 5
Se tutto questo fosse vero, e lo è, come si vedrà di seguito, la conclusione scontata sarebbe che il Metodo Tariffario predisposto da ARERA è sbagliato.
Del resto i "mercati", quelli finanziari, hanno le loro esigenze.
Lo stesso Ufficio d'Ambito che ha predisposto il Piano Economico Finanziario riconosce ed evidenzia questa situazione con le note a pag. 59 della Relazione che di seguito vengono testualmente riportate.

Il Piano Economico Finanziario della STO dell’ATO 2 ROMA non potrà dunque trovare completa corrispondenza con il PEF elaborato dal Gestore poiché:
  1. il Gestore predispone anche lo Stato Patrimoniale;
  2. il Gestore considera l’insieme delle attività aziendali, mentre il perimetro delle attività qui considerate si limita alle attività del SII ed alle altre attività idriche;
  3. il Gestore considera il complesso delle poste patrimoniali esistenti al 31/12/2015, mentre la STO 
    dell’ATO 2 ROMA tiene conto dei soli debiti finanziari pregressi contratti per gli investimenti;
  4. Il Gestore considera l’incidenza economica e finanziaria della morosità effettiva, la STO dell’ATO 2 ROMA stima le perdite su crediti secondo le modalità standard definite dall’AEEGSI per la determinazione della corrispondente componente tariffaria;
  5. il Gestore determina il Capitale Circolante Netto in base agli effettivi giorni di dilazione dei pagamenti a fornitori e degli incassi da clienti, mentre la STO dell’ATO 2 ROMA lo determina secondo le disposizioni contenute nell’art. 17.2, Allegato A, Deliberazione 664/2015;
  6. il Gestore rappresenta i dati economici a moneta corrente, tenendo conto dell’inflazione, mentre la STO dell’ATO 2 ROMA rappresenta i dati dal 2017 a fine affidamento a moneta reale 2016;
  7. avuto riguardo alla determinazione delle imposte, la STO dell’ATO 2 ROMA non tiene conto della variazione della base imponibile data dalle riprese fiscali in aumento e in diminuzione rispetto al reddito del bilancio civilistico, né tiene conto dell’impatto sui flussi di cassa del meccanismo di versamento delle imposte in acconto e a saldo;
  8. la STO dell’ATO 2 ROMA considera i contributi dall’anno 2016 in poi interamente incassati nell’anno di competenza del Piano di Ambito, mentre il Gestore tiene conto dell’eventuale posticipazione dell’incasso del credito maturato per contributi relativi a investimenti finanziati già realizzati;

il conguaglio, Rctot,

riguarda solo alcune componenti della tariffa, le seguenti:
  • variazione dei volumi d'acqua fatturata (RCaVOL);
  • variazione dei costi dell'energia elettrica (RCaEE);
  • variazione dei costi di acquisto dell'acqua all'ingrosso (RCaWS);
  • variazione del valore dell'ERC (RCaWS);
  • variazione altri costi (RCaALTRO);
    • eventuali margini afferenti alle altre attività dell'idrico;
    • oneri locali, quali (per la quota non ricompresa tra i costi ambientali e della risorsa): canoni di derivazione/sottensione idrica, contributi per consorzi di bonifica, contributi a comunità montane, canoni per restituzione acque, oneri per la gestione di aree di salvaguardia, nonché altri oneri tributari locali quali TOSAP, COSAP, IMU, TARI, TASI;
    • componente negativa pari ai contributi in conto esercizio percepiti nell’anno (a−2)
    • recupero dello scostamento tra la componente a copertura del contributo versato all’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico calcolata nel VRG dell’anno (a − 2) ed i costi effettivamente sostenuti (RcAEEGSI);
    • costo delle forniture all’ingrosso transfrontaliere;
    • recupero degli eventuali scostamenti su valori ex post degli IP (investimenti) precedentemente comunicati;
    • costi delle attività afferenti al SII sostenuti per variazioni sistemiche nelle condizioni di erogazione del servizio o per il verificarsi di eventi eccezionali;
    • eventuale residuo della componente prevista per il rimborso ex d.m. 30 settembre 2009, in ordine alla restituzione agli utenti della quota di tariffa di depurazione non dovuta per l’anno (a − 2) ;
    • recupero dei conguagli approvati nel MTI da riportare, a moneta (a-1), nelle annualità successive al (a-1).
Le differenze per maggiori costi previsti dal Piano Economico Finanziario rappresentano un maggior costo per l'utente, tariffe più alte rispetto al costo del servizio, e, in conseguenza, un maggior utile per il gestore.
I conguagli non vengono fatti su tutti i costi ma solo su quelli indicati in precedenza che sono quelli più facilmente soggetti a variazioni in aumento.
Si procede con l'analisi dei costi raggruppando gli stessi per tipologia analizzando le componenti più significative non per l'importo ma per il metodo.

Il Metodo Tariffario - costi operativi

Opex - Costi operativi

Si dividono in endogeni, costi di struttura che vengono adeguati applicando il tasso di inflazione ai costi, indicati dal gestore, dell'anno (a-2) e aggiornabili, costi che non si adeguano in base al tasso di inflazione ma che vengono stimati volta per volta nella predisposizione del Piano.
I costi aggiornabili non sono i costi soggetti a conguaglio anche se, per buona parte, coincidono.

COaAEEGSI costo funzionamento dell'Autorità

L'art. 21, comma 19 e 19 bis, del D.L. n. 201/2011, che ha trasferito le funzioni all'Autorità ha stabilito che "All'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in relazione ai compiti di regolazione e controllo dei servizi idrici di cui al comma 19, si provvede mediante un contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio versato dai soggetti esercenti i servizi stessi..".
La norma citata non prevede il recupero del contributo a carico del gestore attraverso la tariffa.
È l'Autorità, con il Metodo Transitorio, che trasferisce, arbitrariamente, il costo, attraverso la tariffa, all'utente.
Non è un costo del servizio ma della funzione pubblica.

COaATO - spese di funzionamento dell’Ente di governo dell’Ambito

L'art. 154, comma 1, d.lgs. 152/2006 stabilisce che la tariffa debba contenere una quota parte dei costi di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito. L'art. 27.2 del MTI-2 prevede che in tariffa sia incluso il valore inferiore tra il costo effettivo e il costo medio di settore valutato da ARERA. Nonostante la disposizione di legge, in tariffa viene inserito il costo totale di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito.
Non tutti gli Ambiti si attengono a questa indicazione, ad esempio, l'Ambito campione, ATO 2 Lazio Centrale, lo quantifica in tariffa ma lo addebita ai Comuni attrverso una detrazione dai canoni o rimborsi mutui di loro competenza.

COamor costo della morosità

Il Metodo Tariffario, art. 30.2, riconosce un costo pari a quello derivante dall’applicazione delle seguenti percentuali al fatturato annuo, al lordo dell'IVA dell’anno (a-2):
  • 2,1% per i gestori siti nelle regioni del Nord;
  • 3,8% per i gestori siti nelle regioni del Centro;
  • 6,1% per i gestori siti nelle regioni del Sud
La situazione della morosità ha delle caratteristiche specifiche per ogni singola realtà territoriale e non può essere mediata. Le medie, inoltre, hanno come presupposto che ci siano condizioni migliori o peggiori. Nel caso di condizioni migliori, rispetto alla media ipotizzata da ARERA, si producono profitti che sono a danno degli utenti, in particolare di quelli non morosi, e a vantaggio del gestore.
Esemplificando, sempre con i dati di Lazio Centrale ATO2 e Acea ATO2, si rileva che 
L'Ufficio d'Ambito di Lazio Centrale ATO2, applicando la percentuale del 3,80% sul fatturato, 2014 e 2015, del gestore, quantifica il costo della morosità in
  • € 23.926.395 per il 2016
  • € 22.420.409 per il 2017
Che cosa è il costo della morosità?
Il costo della morosità, secondo il Metodo Tariffario di ARERA, è l'unpaid ratio a 24 mesi, percentuale del fatturato non incassato trascorsi 24 mesi dall'emissione delle fatture (definizione testuale di ARERA).
La morosità è il ritardo di pagamento rispetto alla normale scadenza delle fatture già emesse.
La morosità non è la perdita del credito, in tal caso si chiama insolvenza e per la stessa, in bilancio si procede con l'accantonamento, presunto e prudenziale, di un importo in un apposito "Fondo Perdite su crediti".
Acea ATO2, nel bilancio, accantona per rischio su crediti, relativamente alle utenze,
  • € 4.886.627 nel bilancio 2014;
  • €    589.749 nel bilancio 2015,
  • € 4.570.000 nel bilancio 2016;
  • € 8.258.000 nel bilancio 2017;
  • Nei quattro anni l'accantonamento è stato di € 19.534.376 raggiungendo, al 31.12.2017, nel bilancio 2017, un totale di € 32.081.000 che è la somma degli accantonamenti effettuati nei vari anni, anche precedenti, al netto della riduzione per il suo utilizzo quando la perdita del credito è diventata certa e definitiva.
ACEA ATO 2 spa
  2016 2017
ricavi   561.338.484   545.351.841
iva 10% 10%
ricavi lordi   617.472.332   599.887.025
crediti da bilancio   286.660.000   310.464.000
media gg riscossione             169,45             188,90
media normale di riscossione gg.                90,00                90,00
crediti normali a 90 gg   152.253.452   147.917.349
crediti eccedenti la media normale - morosi   134.406.548   162.546.651
onere finanziario cartolarizzazione (dati bilancio)        3.113.000        3.478.000
corrispondente ad un tasso di interesse del 0,87% 1,01%
onere finanziario reale per la morosità        1.169.337        1.641.721
Interessi applicati alle utenze morose        2.304.000        2.789.000
costo utile della morosità        1.134.663        1.147.279
escludendo fatture non emesse e non scadute    
fatture non emesse -39.416.000 -22.250.000
fatture da emettere per conguagli 2012-2016 -51.474.000 -22.098.000
fatture da emettere e da valorizzare per conguagli 2016 -7.071.000 -22.098.000
fatture da quantificare per premio qualità -23.060.000 -44.415.000
crediti al 31.12   165.639.000   199.603.000
media gg riscossione                97,91              121,45
maggiori crediti (morosità)     13.385.548     51.685.651
costo teorico morosità           116.395           521.998
interessi di mora già applicati        2.304.000        2.789.000
costo utile della morosità        2.187.605        2.267.002
costo della morosità in tariffa     23.926.395     22.420.409
tab. 6
La normativa fiscale pone un limite annuale all'accantonamento pari allo 0,5%, annuo, dei crediti vantati alla fine dell'esercizio mentre i principi contabili stabiliscono che venga accantonata una somma, pur stimata, ma prossima alla realtà.Il dato, pur non essendo riferito alla morosità, è indicativo poichè indica che la società, negli ultimi quattro anni, stima un rischio di insolvenza pari allo 0,77% del fatturato e perde crediti da utenza pari allo 0,18%. Nei quattro anni, non per singolo anno! Qualcosa non funziona. L'Ufficio d'Ambito inserisce in tariffa, per espressa indicazione del Metodo Tariffario, un costo di morosità, annuo, del 3,8% del fatturato al lordo di IVA ma la morosità non è un costo. La morosità può produrre costi finanziari che, però, sistematicamente il gestore addebita agli utenti nella misura, autorizzata dall'Autorità, del tasso BCE incrementato da un spread del 3,5% (oggi 0,00%+3,5%=3,5%); gli addebiti producono interessi attivi per il e sono iscritti tra i proventi finanziari del bilancio (voce E20 del bilancio). Dalla tabella si evince, sempre utilizzando i dati di bilancio, certamente veritieri e reali, come dichiara lo stesso Presidente del Consiglio di Amministrazione, certifica il Collegio Sindacale e l'Organo di Revisione, che i crediti alla fine dell'esercizio rapportati al fatturato al lordo di IVA hanno una rotazione di 169 gg per il 2016 e di 190 gg per 2017.Indice alti rispetto alla normalità, che la stessa ARERA valuta in 90gg. Escludendo le fatture non ancora emesse, perchè l'utente non può pagare quello che non conosce, gli indici di rotazione scendono a 97 e 121 gg, normale il primo e quasi normale il secondo. Si potrebbe affermare che nell'ATO 2 Lazio Centrale la morosità non presenta effetti particolarmente preoccupanti.
 20162017
costo della morosità 23.926.395 22.420.409
persone servite 3.512.710 3.556.117
mc erogati 343.269.815 338.520.278
costo mc 0,070 0,066
costo persona 6,811 6,305
tab. 7
 Che cos'è, allora questa morosità che costa agli utenti, anche a quelli in regola con i pagamenti? Certamente non è un costo! Un costo non può trasformarsi in utile. Se in tariffa sono inseriti costi (endogeni e aggiornabili) inesistenti, e i ricavi, per il principio "Full Cost Recovery" devono coprire tutti i costi, anche quelli inesistenti, inevitabilmente gli utili aumentano. La morosità è un regalo che il Metodo Tariffario fa al gestore. Un regalo, però, che costa mediamente € 6,811, nel 2016, e  € 6,305, nel 2017, ad ogni persona residente nell'ATO2 Lazio Centrale e che, in realtà, è più alto per le famiglie più numerose a causa di un errore, sempre imputabile al Metodo Tariffario, della modulazione tariffaria che sarà chiarito successivamente. 
Secondo Federutility (oggi Utilitalia), in documento del 2013:In termini generali, il fenomeno della morosità può essere affrontato efficacemente sotto differenti profili regolatori:
  • regolamentazioni specifiche funzionali alla prevenzione, ed in particolare relative a:
    • modalità di fatturazione,
    • deposito cauzionale,
    • regole di rateizzazione,
    • procedure di riscossione e distacco,
  • provvedimenti tariffari di riconoscimento del rischio credito, degli oneri finanziari del circolante nonché attraverso la copertura degli oneri generati dalle utenze non disalimentabili.
Le due tipologie di intervento sono complementari, infatti la corretta regolamentazione delle procedure di prevenzione ha come effetto quello di ridurre la misura degli interventi tariffari.I provvedimenti regolamentari e tariffari, relativi alla gestione commerciale dell’utenza ed al contrasto della morosità, sono in primo luogo fondamentali in relazione alla tutela dell’equità di trattamento degli utenti, per garantire che l’inadempienza di alcuni non sia a discapito dei ‘buoni pagatori’.
La tabella a destra, elaborata da Federutility (2012 - datata ma indicativa dei criteri
morosità1tab. 8
e dei metodi) rileva la morosità per categoria di utenti, ed evidenzia che la percentuale più bassa è quella degli Utenti Domestici. Gli Utenti di servizi all’ingrosso sono gestori di Altri Ambiti e, quindi, da assimilare al pubblico.
La percentuale di 4,30% è la media nazionale ed è, da ARERA, riproporzionata sulle tre fasce territoriali. Dalla rielaborazione dei dati (tabella che segue) si rileva che la media nazionale dell’Utenza domestica è il 2,19% ma, in tariffa viene applicata l’aliquota media del 4,30% e, rappresentando il 68% dei ricavi, ma una percentuale più alta dei consumi deve sostenere tutto il costo della morosità, compresa quella dell’area pubblica
morosità2tab. 9

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (inclusi costi del personale) (voce A4 del bilancio)

Questa è un'anomalia presente in diverse situazioni, compreso il campione utilizzato, ATO2 Lazio Centrale e Acea ATO2 spa.Siamo in presenza di un errore inammissibile e contrario ad ogni principio e regola contabile.Il Metodo Tariffario è estraneo all'errore anche se una migliore esplicitazione avrebbe potuto evitarlo.L'Autorità, ARERA, oltre alle altre, ha anche una funzione di controllo attribuite dalle leggi, sia quella istitutiva sia quella di attribuzione della funzione relativamente al Servizio Idrico Integrato.Quanto rilevato in questo capitolo e di seguito illustrato consente di sollevare molti dubbi circa l'effettivo controllo, nonostante, ricordiamo, i lauti compensi.Il 17.11.2016, con apposita delibera n. 674/2016/R/IDR, approva lo specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019, proposto dalla Conferenza dei Sindaci dell’ATO 2 Lazio Centrale, e i relativi moltiplicatori θ (theta) per il periodo 2016-2019, specificando che "in esito alla valutazione dello specifico schema regolatorio trasmesso dall’Ente di governo dell’ambito in oggetto, gli elaborati ricevuti risultino coerenti, pur con le precisazioni e nei limiti sotto indicati, con le 
 20162017
errore duplicazione costi 31.692.000 31.685.000
persone servite 3.512.710 3.556.117
mc erogati 343.269.815 338.520.278
costo mc 0,092 0,094
costo persona 9,022 8,910
tab. 10
disposizioni dei provvedimenti da ultimo richiamati (deliberazione 664/2015/R/IDR, dalle determine 2/2016 DSID e 3/2016 DSID)", ma lo schema è errato, in particolare, per quanto qui illustrato e per gli importi indicati nella tabella "4" prima parte righi 2 e 3. La differenza, maggiori costi del PEF rispetto ai costi reali di bilancio (e 31.692.000, per il 2016, e € 31.685.000, per il 2017) sembrano avere una origine precisa.Il costo del servizio, per quanto riguarda gli Opex (costi operativi) deve essere determinato unicamente con riferimento ai costi specifici del servizio e con esclusione di qualsiasi altro costo riferito ad attività diverse. Nei costi endogeni utilizzati, previo adeguamento per inflazione, sono compresi, nella loro interezza, i costi del personale dipendente 2014 e 2015 che il gestore ha comunicato all'Ente di governo dell'ambito. Questi costi non sono, però, integralmente riferiti al servizio, quello che origina ricavi da articolazione tariffaria.
Nella comunicazione di Acea ATO 2, che coincide con i dati del conto economico del bilancio, sono indicati, per il personale dipendente, i seguenti costi:
  • per l'anno 2014: € 83.073.372
  • per l'anno 2015: € 82.978.848
Il gestore ha capitalizzato, come rilevato dai bilanci, quindi trasferito nelle immobilizzazioni, i costi della tabella "4"  e in precedenza evidenziati. Questi costi non possono stare gli operativi, Opex, ma ai fini tariffari, dovrebbero stare tra i costi degli investimenti, Capex. Non è però una mera questione formale di collocazione, questi costi sono anche nei Capex e, pertanto, in tariffa sono imputati due volte.L'effetto anche in questo caso è un maggior costo per persona di € 9,022, per il 2016, e di € 8,910, per il 2017, fatta salva la differenza per la modulazione della tariffa di si è già fatto cenno nel paragrafo precedente. Per il gestore produce l'effetto opposto. Copre i costi e produce un utile di oltre 30milioni di euro per anno. Ma che cosa ha controllato l'Autorità che il 17.11.2016 ha approvato le tariffe?

sintesi dell'analisi dei costi operativi - Opex

Pur essendoci soffermati solo su alcune voci di costo, quelli più significativi, rileviamo notevoli incoerenze che devono essere spiegate, non solo da ATO 2 Lazio Centrale o da Acea ATO 2 spa, ma nello specifico da ARERA perchè in discussione c'è un modello che non funzione, che garantisce la redditività per il gestore, e i dividendi per i soci, ma non tutela e garantisce gli utenti come dovrebbe essere nelle funzioni dell'Autorità.
Se i costi che contribuiscono una componente importante del Vincolo riconosciuto ai Ricavi del Gestore (VRG) sono, dai dati di bilancio, notevolmente inferiori a quelli previsti dal Piano Economico Finanziario, e non dipendono da una migliore capacità organizzativa o sinergica con le altre società del gruppo, è necessario che qualcuno fornisca delle spiegazioni, non agli autori del dossier, noi vigileremo solo per evitare che vengano fornite spiegazione fantasiose, ma agli utenti ai quali sono state sottratte risorse importanti in contrasto con la normativa vigente e con il principio del Full Cost Recovery.
Riepiloghiamo per completa informazione, agli utenti, le differenze riscontrate sulla parte dei costi operativi e, poi proseguiremo con le altre parti perchè i dubbi non finiscono qui.

Metodo Tariffario - costo degli investimenti

Il Capex - costo degli investimenti

È una componente di costo molto importante che, sempre, è origine di equivoci poichè gli investimenti necessari, nel settore idrico, sono tanti, consistenti e richiedono ingenti risorse finanziarie.
Con queste motivazioni si giustifica l'apertura della gestione a capitali privati principalmente attraverso società miste, pubblico-private, a società quotate e a strumenti finanziari, quelli graditi dai "mercati", finanziari e non reali.
Le società di gestione dei servizi pubblici, utility o multiutility, sono lo strumento per la finanziarizzazione del sistema economico, con concentrazioni di potere, con la centralità del denaro e del profitto, in una logica lontana ed estranea ai problemi della gente e del sociale.
La finanziarizzazione è il perno centrale di un sistema liberista che, come è nella sua stessa definizione, è figlio dell'egoismo a favore di pochi.
Del resto, le società private, per la loro stessa natura, hanno come scopo l'utile da dividere tra i soci (art. 2247). I servizi pubblici, nonostante la loro essenziale funzione sociale, sono solo lo strumento per realizzarne lo scopo: l'utile, il profitto.
In questa logica l'Autorità, conformandosi alle funzioni e obiettivi attribuiti dalla legge, non può che privilegiare la logica della redditività.
Le Amministrazioni pubbliche, locali e centrali, condizionati dal "debito", dallo "spending review", dal "fiscal compact", dal "rigore della spesa", sono, ormai, la controfigura di una gestione privatistica e finanziaria dei servizi pubblici dove lo scopo è l'utile ed il dividendo.
Per questi motivi gli italiani, come hanno espresso il 13 giugno 2011, vogliono che il servizio idrico, e non solo, resti pubblico. Un pubblico, però, sostanziale e non formale, com è oggi, un pubblico che abbia come scopo l'efficienza, l'efficacia e l'economicità (non la redditività) del servizio e non l'utile e il dividendo.
È un utopia? No, è una strada percorribile capace di garantire la copertura di tutti i costi, anche gli investimenti, e una consistente riduzione delle tariffe ossia delle bollette che le famiglie pagano.
Non bisogna mai dimenticare che, anche nella situazione odierna, sono gli utenti a pagare tutto, costi, investimenti e utili che consentono lauti dividendi che soddisfano i Sindaci dei Comuni, Sentire discussioni, nei Consigli comunali, di utili, di dividendi, di equity value, è deprimento e richiede un cambiamento nonvpiù differibile, garantendo una gestione pubblica cons esclusione di ogni forma di privatizzazione anche formale
Quando i privati entrano nella società o nella gestione, difficilmente apportano denaro ma pretendono, correttamente secondo una logica privatistica, la più alta possibile remunerazione del capitale apportato.
Un perito di controparte (Acea spa) in una delle memorie depositate nel corso della Consulenza Tecnica d'Ufficio cui era stato affidato l'incarico, dal Consiglio di Stato, di accertare la "adeguatezza della remunerazione del capitale investito" scriveva:

Dopo il referendum del giugno 2011, la rischiosità degli investimenti nel settore veniva oggettivamente ad aumentare, sia per i risultati referendari, sia per l’accesa battaglia politica sulla loro interpretazione ed i passi normativi e regolamentari successivi.
Praticamente tutti i rapporti delle tre principali agenzie di rating nel 2011- 2012 sottolineavano questo fattore di rischio:
il 14 ottobre 2011, ad esempio, Moody’s scriveva:
In light of Acea's material presence in the water segment, the negative outlook also reflects some uncertainties currently characterising the Italian water regulatory framework and parameters related to the remuneration of capital invested, as a result of the referendum consultation held in June 2011; Alla luce della presenza rilevante di Acea nel segmento idrico, l'outlook negativo riflette anche alcune incertezze che caratterizzano attualmente il quadro regolatorio delle acque italiane e i parametri relativi alla remunerazione del capitale investito, a seguito della consultazione referendaria svoltasi nel giugno 2011;
il 10 maggio 2012, Fitch scriveva:
The ratings may be further downgraded if the uncertainties in the water regulatory framework continue, or if new regulatory provisions have negative financial implications for water asset operators” I rating possono essere ulteriormente declassati se persistono le incertezze nel quadro normativo in materia di acque, o se nuove disposizioni regolamentari hanno implicazioni finanziarie negative per gli operatori di risorse idriche"
il 28 ottobre 2011, Standard & Poor’s scriveva: 
“Uncertainly surrounding the tariff frame work for water companies” Incertezza che circonda il quadro tariffario per le compagnie idriche

Una puntualizzazione quella dei perito di Acea spa che, da sola, avrebbe dovuto indurre il Consiglio di Stato a sentenziare in favore del ricorso del Forum.
I mercati finanziari cui si riferiscono le tre società di rating sono completamente estranei ai problemi degli investimenti necessari per il settore. Alle società di rating interessa che il titolo, l'azione della società, sia appetibile garantendo una volatilità che consenta acquisti e vendite sulle quali realizzare profitti, generalmente speculativi. La società, o meglio la sua azione, è solo l'oggetto dello scambio, la società ne è completamente estranea. Ancora una volta il danno è per l'utente perchè, per garantire la volatilità del titolo, bisogna realizzare profitti elevati e distribuire dividendi e questo è possibile solo con tariffe più alte rispetto al "Full Cost Recovery", la copertura dei costi.

Chi paga gli investimenti?

Non ci sono dubbi. Gli investimenti, ed eventuali oneri sccessori, sono integralmente pagati dalla tariffa e, quindi, dall'utente.
Gli investimenti sono l'acquisto o la realizzazione dei beni durevoli che costituiscono dotazione del servizio idrico o di altri beni strumentali all'attività anche se non specificatamente utilizzati nel ciclo di gestione del servizio idrico.
I primi, gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili.
I secondi, gli automezzi, i fabbricati, diversi dalle infrastrutture idriche, gli arredamenti, sono di proprietà del gestore che ne dispone a proprio piacimento.
In tariffa devono entrare solo i costi dei primi.
La distinzione è importante perchè per i primi è previsto, al termine dell'affidamento, il riconoscimento del Valore Residuo al gestore, anche questo determinato secondo i criteri fissati dai Metodi Tariffari dell'Autorità, e che saranno approfonditi in apposito capitolo.
  Periodo di ammortamento:
2016-2017-2018-2019
ID Categoria Cespite vite utili regolatorie (MTT)
a
durata ammortamento finanziario
b
1 Terreni    
2 Fabbricati non industriali 40 40
3 Fabbricati industriali 40 20
4 Costruzioni leggere 40 40
5 Condutture e opere idrauliche fisse 40 20
6 Serbatoi 50 25
7 Impianti di trattamento 12 12
8 Impianti di sollevamento e pompaggio 8 8
9 Gruppi di misura meccanici 15 15
10 Gruppi di misura elettronici 15 15
11 Altri impianti 20 20
12 Laboratori 10 10
13 Telecontrollo 8 8
14 Autoveicoli 5 5
15 Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione 5 5
16 Altre immobilizzazioni materiali e immateriali 7 7
tab. 12
Questi beni, definiti tecncamente anche durevoli o immobilizzazioni o cespiti, hanno, generalmente, una "vita utile" lunga, ossia la possibilità di utilizzo per diversi anni che variano e che sono calcolati con la specifica tabella prevista dall'art. 16.2 del MTI-2.
Le colonne dei coefficienti sono due, la prima riporta le "vite utili regolatorie" (quelle previste dal MTI-2) e la secondo, di cui parleremo più avanti, "la durata degli ammortamenti finanziari".
Le "vite utili regolatorie" rappresentano la presunta durata di utilizzo.
Ad esempio, se un fabbricato industriale viene acquistato o realizzato ed il suo valore è di € 2.000.000, essendo la vita utile prevista dal MTI-2 di 40anni, verrà impuato a costo, ai fini della determinazione della tariffa, un importo pari a € 2.000.000 / 40 = € 50.000 (2,5%).
Gli utenti dell'Ambito, pagando le bollette, pagheranno, per 40 anni, € 50.000 annui per pagare il fabbricato industriale acquistato o realizzato.

Chi finanzia l'investimento?

Tra il pagamento del bene al cedente o al fornitore ed il recupero della somma necessaria, attraverso le bollette, c'è una differenza temporale importante, nell'esempio 40 anni, alla quale bisogna sopperire perchè il fornitore non può aspettare 40anni.
Entra in gioco il finanziamento. Come nel caso dell'acquisto dell'abitazione da parte di una famiglia, si contrae un mutuo, un finanziamento o altro strumento finanziario che anticipa la somma necessaria e che  viene rimborsato attraverso rate periodiche corrispondendo all'erogatore del finanziamento un corrispettivo rappresentato dall'interesse.
È esattamente quello che succede nelle società di gestione dei servizi pubblici, compreso l'idrico, anche in presenza di privati o di società quotate. Cambiano, magari gli strumenti finanziari utilizzati, ma il principio è lo stesso.
Chi garantisce il rimborso del "finanziamento"? Gli utenti con il pagamento delle bollette.
Le bollette hanno alcune caratteristiche che le rendono appetibili per il sistema finanziario.
  • fatto salvo una quota ben individuata e contenuta di insolvenza, di morosità e di crediti incerti verso la Pubblica Amministrazione, sono certe della loro riscossione;
  • coprono tutti i costi, compreso gli investimenti, e, quindi può essere facilmente pianificato per il loro utilizzo;
  • sono società escluse dal "rischio di impresa" perchè operano in regime di "monopolio naturale" e sono garantite della redditività, cospicua, grazie a Metodi Tariffari che, nonostante tutte le enunciazioni, sono la negazione della concorrenza e del mercato;
Attualmente, da qualche anno, il costo del denaro è molto contenuto. Alla data del 30.06.2018 il tasso annuo EURIRS (tasso fisso non variabile e comunemente utilizzato per finanziamenti a medio lungo termine) per un muoto o finanziamento a 30anni era di 1,48% al quale, aggiungendo uno spread che, attualmente e per il tipo di attività, può essere ipotizzato in misura del 1% (lo spread varia da un minimo di 0,5% a 2% ed è oggetto di trattazione con l'ente erogatore), determina un tasso di interesse applicabile al finanziamento di 2,48%.
Nell'ipotesi dell'esempio del fabbricato industriali di € 2.000.000 ed un finanziamento, per l'intero valore, rimborsabile in 40anni con rate semestrali ed il tasso indicato avremmo una rata di € 39.559,95 ed un costo complessivo per interessi € 1.164.795,69. Il costo per interessi, in tariffa, lo avremmo anche senza il ricorso al finanziamento, in misura anche superiore, per effetto degli "oneri finanziari del gestore" o "remunerazione del capitale investito".
La presenza, in società o nella gestione, di privati o di "pubblico privatizzato" non cambierebbe nulla salvo la distribuzione di dividendi che trasferiscono risorse prodotte dal servizi idrico ad altre finalità e ad altri soggetti.
Anche le società di gestione controllate da "holding" non cambierebbero la situazione salvo l'aumento degli interessi perchè potremmo avere un passaggio ulteriore con l'aggiunta di un ulteriore spread.
Il campione già utilizzato, Acea ATO 2 spa, ne è la conferma. I soci prelevano quasi tutti gli utili e finanziano, poi, la società, praticamente utilizzando gli stessi "soldi" e con un tsso di interesse, 5,29%, notevolmente superiori a quelli che la società potrebbe ottenere negoziando con i finanziatori terzi in modo autonomo. Agli utenti questo giochetto nel 2017 è costato  41.347.000.
Vediamo come.

La determinazione del costo degli investimenti con il Metodo Tariffario di ARERA

Il costo degli investimenti (Capex) viene calcolato, secondo le indicazioni del Metodo Tariffario - MTI-2 - con la seguente formula:
Capexa = AMMa + OFa + OFiscala + ΔCUITaCapex

AMM - ammortamento delle immobilizzazioni di proprietà del gestore

(definizione del MTI-2, non corretta perchè la proprietà dei beni costituenti dotazione del SII, ai sensi degli artt. 822 c.c. e 143 del d.lgs. 152/2006, è sempre degli Enti Locali).
L'ammortamento è l'importo che si ottiene dividendo il valore dei beni per il numero degli anni indicati dal MTI-2 (col a tab. 12) o dall'ammortamento finanziario (col b tab. 12). L'importo complessivo è dato dalla somma degli ammortamenti dell'esercizio precedente, diminuito da quelli che hanno completato l'ammortamento e aumentato da quello dei beni che sono entrati in funzione nel corso dell'esercizio.
Le immobilizzazioni si dividono in immateriali, materiali e finanziarie.
Le finanziarie si riferiscono a titolo, partecipazioni e simili e sono totalmente estranee alla gestione del servizio idrico per cui non vengono prese in considerazione.
Le immateriali sono costituite da beni non tangibili (avviamento, spese di ricerche e sviluppo, capitalizzazioni di concessioni erc), anche questi hanno hanno scarsa rilevanza ai fini tariffari. Pur indicati nella tab. 12, non sono oggetto di analisi.
Le materiali, come esprime la definizione sono quelli caratterizzati da tangiblità, tra questi sono compresi anche i costi capitalizzati di cui si è riferito nel capitolo dei costi operativi.
Nei bilanci degli anni in esame, 2016 e 2017, gli ammortamenti di Acea ATO 2, comparati con gli ammortamenti calcolati ai fini tariffari sono:
  2016  2017
 bilanciotariffabilanciotariffa
ammortamenti beni immateriali 45.699.402   53.203.404  
ammortamenti beni materiali 69.830.164 84.173.086 82.757.578 97.160.222
differenza 14.342.922 14.402.644
tab. 13
Limiitandoci agli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali, si rileva che, anche in questo caso il costo in tariffa è più elevato rispetto al costo di bilancio nonostante in quelli di bilancio siano compresi ammortamenti di beni estranei alla tariffa.
Purtroppo la mancanza di dettagli non consente una individuazione delle ragioni della differenza che potrebbe essere dipendente dall'adozione di criteri diversi.
Se il tutto fosse coerente gli ammortamenti da bilancio dovrebbero essere magigori rispetto a quelli di tariffa.

ammortamenti schema regolatorio - ammortamenti finanziari

Un aspetto, da approfondire.
L'ammortamento finanziario (col b tab. 12), essendo dipendente da una ipotesi di vita utile più breve, origina, ovviamente, un costo più elevato rispetto a quello regolatorio.
Tale ammortamento è ammesso, nella determinazione della tariffa, dal Metodo Tariffario in presenza di determinate condizioni.
Se, al contrario, il gestore optasse, in bilancio, per l'ammortamento secondo lo schema regolatorio, cosa possibile perchè le regole di bilancio applicano principi contabili diversi da quelli previsti dall'Autorità, avremmo un minor costo rispetto a quanto pagato in tariffa e un maggior utile.
Il Metodo Tariffario avrebbe dovuto fissare, tra le condizioni per l'utilizzo del criterio finanziario, anche quello della omogeneità del trattamento tra schema regolatorio e bilancio.
Ovviamente l'esigenza della redditività è superiore alla esigenza di economicità della tariffa intesa come minor costo per l'utente.

OF - oneri finanziari del gestore

costo finanziario del capitale investito, quello che il referendum ha abrogato e che ARERA ha ripristinato cambiando il nome
Nonostante la sentenza del Consiglio di Stato, continuiamo a ritenere improprio e non dovuto questo onere, in tariffa, per il quale la maggioranza degli Italiani ha espresso parere contrario.
Non ci ha convinto la sentenza del Consiglio di Stato anche se abbiamo ritenuto di non proseguire per mancanza di disponibilità finanziarie necessarie per sostenere un costo troppo elevato.
Anche questo è un problema. Il cittadino ha grosse difficoltà a difendere i propri interessi legittimi perchè i costi sono troppo elevati e, in qualche caso, non è nemmeno legittimato a farlo. L'Autorità, gli Enti di governo, i gestori non hanno questi problemi perchè dispongono di consistenti risorse, prelevate, con incrementi tariffari, dalle tasche dei cittadini.
Non riteniamo opportuno dilungarci in lunghe disquisizione tecniche, non serve, è già stato fatto e inutilmente.
Giova però sottolineare che grazie ad un perverso meccanismo predisposto da ARERA, in tariffa viene inserito anche un costo finanziario per gli utili prodotti negli anni precedenti.
I cittadini, utenti, dovranno pagare un costo in tariffa perchè, avendo già pagato troppo, hanno prodotto utili. Gli utili non li ha prodotti il gestore ma gli utenti con tariffe troppo alte.
Ci diranno che tecnicamente è corretto, che non capiamo niente di finanza, e ne siamo orgogliosi perchè a noi la finanza non interessa, interessano i problemi dei cittadini.
Proviamo a spiegare questo strano meccanismo con parole e concetti semplici perchè siano comprensibili a chi è stato vessato.
Questi interessi sono calcolati sul "costo storico", costo di acquisto o di realizzazione degli investimenti, compresi quelli in corso di realizzazione, indipendentemente da come sono finanziati e rettificati sulla base delle componenti indicate dal MT.
Il costo storico, nel Metodo Tariffario, si chiama "Capitale Investito Netto" (CIN).
Il suo valore, indicato nella Relazione accompagnatoria al PEF, sul quale applicare il tasso di interesse, determinato von i criteri fissati dal MT, è, nel caso del campione, di € 1.113.769.372 (modalità di calcolo corrette, non siamo in grado di verificare gli importi per insufficienza di dati a disposizione - ndr) e l'onere finanziario, in tariffa, di € 42.629.268 per il 2016 2 € 47.189.942 per il 2017 e importi proprozionalmente simili per gli anni precedenti.
Chi e come stato finanziato l'investimento è ininfluente. Se, con l'esempio del campione, il gestore non avesse distribuito, dal 2012 al 2017, € 380.094.391 di dividendi, non avrebbe dovuto ricorrere al finanziamento esterno (dal socio, praticamente unico) corrispondendo, per lo stesso periodo, € 183.368.159.
Si potrebbe però affermare, anche, che se non fossero stati prelevati, € 563.462.550 (sommatoria di dividendi e interessi corrisposti al socio), gli investimenti, nello stesso periodo, sarebbero stati realizzati comunque, ed anche riducendo la tariffa.
L'importo, secondo i criteri, di ARERA, comprende un costo "per il rischio di mercato", che riguarda i mercati finanziari, che vale circa la metà del costo inserito, attualmente, in tariffa. Una qualsiasi forma di finanziamento costerebbe, quindi, circa la metà.
Il TAR Lombardia nella sentenza relativa alla questione della remunerazione del capitale investito, poi ripresa dal Consiglio di Stato, affermava, tra l'altro, "l’interpretazione propugnata dalle associazioni ricorrenti, vòlta al riconoscimento in tariffa del solo capitale di debito e non di quello proprio, finirebbe per portare a conclusioni paradossali, vale a dire a premiare l’indebitamento esterno dei gestori rispetto all’utilizzo di mezzi propri, con conseguente aumento della tariffa stessa (per fare fronte agli oneri finanziari connessi al ricorso al credito bancario), a scapito pertanto degli stessi consumatori, i cui interessi le stesse ricorrenti dichiarano di volere perseguire;" sbagliando in più parti:
  1. Non compete ad alcun organo giuridisionale criticare l'espressione popolare espressa attraverso un referendum;
  2. i gestori, normalmente, è sufficiente guardare i bilanci, non utilizzano mezzi propri ma ricorrono all'indebitamento esterno per fare utili perchè il tasso di interesse che corrispondono ai finanziatori è inferiore al tasso, comprensivo del rischio di mercato, che ricevono grazie alla tariffa, condizione che non migliorerebbe, anzi peggiorerebbe perchè il rischio di mercato è rapportato al tasso di mercato, nel caso di aumento dei tassi di interesse attualmente particolarmente bassi;
  3. a scapito dei consumatori è solo il meccanismo creato da ARERA perchè, essendo più oneroso, determina aumenti di tariffa.

ONFiscal - oneri fiscali del gestore

sono le imposte IRES e IRAP, che il gestore deve pagare per gli oneri finanziari realizzati.
Poichè gli "oneri finanziari del gestore" non sono costi ma utili, sono soggetti alle imposte sui redditi, come tutti gli utili e, quindi, la tariffa, giusto per non penalizzare il gestore, applica una formula con la quale gli "oneri finanziari del gestore" vengono incrementati per lo stesso importo delle imposte che dovranno essere pagate.

ΔCUIT

maggior valore delle immobilizzazioni e delle infrastrutture di terzi rispetto al totale dei canoni corrisposti per il loro uso, limitatamente alla parte non inclusa nella componente FoNIa

Riepilogo e conclusioni criteri determinazione della tariffa

prospetto riepilogativo 2012-2017
immobilizzazioni realizzate dal 01.01.2012 al 31.12.2015, escluso quelli beneficiari di contributi a fondo perduto (pag. 19 - Relazione ATO 2 Lazio Centrale) -570.844.223
ammortamenti in tariffa dal 01.01.2012 al 31.12.2015, compreso oneri finanziari, fiscali e ΔCUITa 635.728.859
immobilizzazioni 2016 - 2017 da Piano d'Ambito -399.999.999
ammortamenti tariffa 2016 - 2017 compreso oneri finanziari, fiscali e ΔCUITa 282.165.069
saldo investimenti - ammortamenti (fabbisogno finanziario) -52.950.294
risultato dell'esercizio di Acea ATO 2 spa ante interessi passivi e imposte 876.673.327
interessi pagati al socio Acea ATO 2 -183.368.159
imposte pagate (le imposte si pagano in proporzione agli utile realizzati)  -245.392.780
dividendi  -380.094.391
saldo 67.817.997
tab. 14
Rispettando il principio della economicità del servizio, della tutela e garanzia dell'utente ma anche del "Full Cost Recovery, gli interessi passivi, non necessari se non ci fossero i dividendi, gli utili, e le imposte conseguenti, che non costituiscono costo del servizio, ed ogni singolo cittadino dei 3.556.117 (dato al 31.12.2015) residenti nel territorio dell'ambito, avrebbe risparmiato € 247 e una famiglia composta da cinque persone, € 1.233 e forse di più, come vederemo con l'analisi delle tariffe applicate.
Tutto quanto è stato evidenziato, ovviamente porta al seguente risultato:
 2016
2017
utile ante imposte da Piano Economico Finanziario 38.816.726 37.630.476
utile da bilancio del gestore (al netto degli interessi corrisposti alla controllante Acea spa) 135.742.028 95.611.271
maggior utile del gestore rispetto al P.E.F. 96.925.302 57.980.795
ma non è finita, nei prossimi quattro anni dovranno essere pagati € 60.122.700 (€ 16,91 per ogni persona residente nell'Ambito), perchè questo?
aato2lazio conguagli 2006 2007perchè i conguagli vengono fatti solo su alcuni costi e non su altri, anche se in tariffa sono stati imputati in misura superiore. Acea ATO 2 spa e l'ATO 2 Lazio Centrale, non sono totalmente responsabili di questa situazione, anche se qualche errore, più o meno volontario, l'hanno commesso, sono stati solo un campione necessario per meglio esemplificare la struttura del Metodo Tariffario.
Altre situazioni hanno le medesime caratteristiche perchè gli utili che riscontriamo nelle società di gestione del servizio idrico rispetto al "Full Cost Recovery" che, se corretto, dovrebbe dare come risultato dell'esercizio, un utile pari al "costo finanziario del gestore" al netto degli oneri finanziari realmente pagati con indebitamento esterno.
La responsabilità è di ARERA, dei suoi amministratori e funzionari, che, oltre ad avere predisposto un Metodo per la determinazione della tariffa che, evidentemente, non funziona, hanno anche omesso o svolto superficialmente un'attività di controllo e verifica che dovrebbe essere il ruolo centrale di un Autorità.

Metodo Tariffario - Valore Residuo

Il II comma dell'art. 153 del d.lgs. 153/2006 prevede che "Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica. Il gestore è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguerli, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.".
L'art. 31 del Metodo Tariffario (MTI-2 e precedenti) regolamenta questa partita definendone il valore con la seguente formula:
VR = investimenti effettuati (costo storico) (x) il tasso di deflazione fissato dallo stesso Metodo Tariffario (-) gli ammortamenti da tariffa (-) contributi a fondo perso, deflazionati, (+) gli investimenti in corso di realizzazione.
Il criterio e la modalità potrebbe essere accettabile. L'unica eccezione è riguardo alla deflazione che non trova nessuna giustificazione tecnica, giuridica, non è prevista dal citato art. 153 ed p esclusa da qualsiasi logica relativa ai, sempre richiamati e mai applicati, principi della concorrenza e del mercato.
È una forma di protezionismo e tutela del gestore che, però, agli utenti, come tutto il resto, costa.
A nessuna azienda che opera in regime di libero mercato è concessa questa opportunità.
Il principio che regola gli ammortamenti, recupero del costo degli investimenti, è quello di ripartire il costo, al netto del presunto valore di realizzao, negli anni di vita utile del bene.
Quasi mai, l'aziena in regime di libero mercato, realizza al termine della vita utile, un valore dalla cessione del bene perchè, nel frattempo è diventato obsoleto e, magari, superato tecnologicamente.
È corretto attribuire un valore ai beni del servizio idrico al termine della concessione in quanto, come già ricordato in altra parte, questi beni sono di proprietà degli Enti Locali, il gestore li ha solo realizzati in nome e per conto, e sono inalienabili, incedibili e a destinazione vincolata. I beni costituenti dotazione del servizio idrico sono beni del demanio pubblico come ricorda l'art. 143 del d.lgs. 152/2006.
La rivalutazione dei beni attraverso il tasso di deflazione, però, è solo un immotvato regalo al gestore che:
  1. crea costi aggiuntivi e non realmente sostenuti in tariffa poichè le quote di ammortamento saranno aggiornate in bae ai nuovi valori;
  2. ostacola, in molti casi, il processo di ripublicizzazione dovendo liquidare al gestore uscente valori troppo elevati che ostacolano una pianificazione degl iinvestimenti successivi e che. l'Ente Pubblico, non finanziario, non è in grado di sostenere.
Anche in questo caso, l'Autorità, assume iniziative estranee alle proprie specifiche competenze condizionando le scelte politiche.

le tariffe

Procediamo con l'analisi delle tariffe per una dimostrazione, con una applicazione pratica, che il metodo non funziona e per evideniare un ulteriore aspetto importante per gli effetti che produce sugli utenti.
Stabiliti i criteri per la determinazione della "tariffa media" o "tariffa base", bisogna applicarla alle varie categorie di utenza. Il nostro dossier affronterà il tema della sua applicazione con riferimento alla "utenza domestica residenziale", è per questa utenza che il consumo diventa essenziale per la stessa vita umana.
La tariffa è il corrispettivo che l'utente deve corrispondere per il consumo dell'acqua e per tutti i servizi connessi, compresi la depurazione e la fognatura.
L'art. 154 del d.lgs. 152/2006, già citato, fissa un principio fondamentale proprio considerando l'essenzialità dei consumi dell'utenza domestica residenziale:
"Nella modulazione della tariffa sono assicurate, anche mediante compensazioni per altri tipi di consumi, agevolazioni per quelli domestici essenziali ......."
La tariffa, pertanto, deve essere divisa in fascie con importi tariffari variabili da valori minimi per agevolare e garantire l'accesso a tutti, in particolare per i consumi essenziale, a valori più elevati finalizzati a disicentivare lo spreco.

Art. 2 DPCM 20 luglio 2012

Il DPCM, per specifica delega della L. 214/2011 ha individuato e attribuito le funzioni dell'Autorità, tra le quali, oltre alla predisposizione dei Metodi Tariffari, anche le modalit ei cirteir di applicazione delle tariffe.
L'art. 2, lett. b, del DPCM 20.07.2012 attribuisce all'Autorità la definzione di un sistema tariffario 
  • equo: non realizzato perchè i gestori, proprio grazie al sistema adottato, come abbiamo visto, realizzano utili e profitti eccessivi per un servizio pubblico essenziale:
  • certo: non realizzato perchè i conguagli elevati non giustificati di cui, quasi sempre, l'utente non ha coscienza e conoscenza, variano anche in modo consistente il costo del servizio;
  • trasparente: non può essere definito tale un sistema che solo gli addetti ai lavori possoo e riescono a comprendere
ma è l'ultima condizione posta dal DPCM che preoccupa: 
  • definizione di un sistema tariffario non discriminatorio
Quando le tariffe creano differenze per le diverse condizioni personali (art. 3 della Costituzione Italiana), le tariffe sono discriminatorie.
Se un utente, persona singola, a parità di consumi di acqua, paga più o meno di un'altra solo perchè è parte di una famiglia più o meno numerosa, la tariffa è discriminatoria.
La responsabilità è dell'Autorità ed è particolarmente grave perchè viola un principio fondamentale sancito dalla Costituzione.modulazione sii
L'applicazione della tariffa non viene fatta in modo uniforme su tutto il territorio nazionale con particolare riferimento agli scaglioni della modulazione che pure la tariffa definisce.
La tabella riporta la struttura della modulazione prevista dal Metodo Tariffario, sin dal MTI riferito agli anni 2014 e 2015.
Avrebbe dovuto essere prevista anche dal MTT (anni 2012 e 2013) considerato che è stato deliberato dall'Autorità in data 28.12.2012 e il DPCM che individua e assegna le funzioni all'Autorità è del 12.07.2012. È una delle tante stranezze di questa Autorità che, forse, interpreta l'autonomia riconosciutale, come libertà di fare quello che vuole anche rispetto alle leggi.
La fascia della Tariffa agevolata è definita, sempre nel MTI dall'art. 39.7, "Nei casi di cui al precedente comma 39.6 (quello dove è riportata la tabella - ndr), il dimensionamento della classe di consumo cui applicare la tariffa agevolata (qa) viene uniformato ed è posto pari a 30 metri cubi all’anno per utente domestico."
Qualche Ufficio d'Ambito considera i 30mc annui come fascia agevolata per nucleo familiare realizando la prima discriminazione, infatti un nucleo monpersonale beneficia della Tariffa agevolata per 30mc annui mentre la singola persona di un nucleo composto da 6 persona ne beneficia per soli 5mc (mc 30 / 6), con, ovviamente tutte le varibili tra 1 e 6. Lo stesso effetto si produce anche sulle classi successive e la singola persona di un nucleo di 6 persone, si troverà a pagare il consumo essenziale nelle classi più elevate quelle relative allo spreco. Il consumo per bisogni essenziali è diventato uno spreco!
Altri Uffici d'Ambito utilizzano classi di consumo superiori ai 30 mc e le applicano sempre ai nuclei familiari e non alle singole persone. La discriminazione, in questo caso è mitigata ma sempre presente.
Altri non dimensiona la classe agevolata, come stabilita dal Metodo Tariffaria, a mc. 30 ma a 18mc facendo riferimento al consumo minimo essenziale per la vita umana indicato dall'Organizzazione Mondiale per la Sanità.
Ci sono Uffici d'Ambito che adottano la classe di tariffa agevolata, diversa dai 30mc, per nucleo familiare introducendo sconti per famiglie numerose discriminando le famiglie meno numerose.
Pochi hanno definito le classi, a partire da quella agevolata, per consumi delle singole persone.
L'Autorità ha uniformato il dimensionamento della classe di consumo cui applicare la tariffa agevolta ma, salvo pochissimi casi, nessuno l'ha applicata e, l'Autorità si è ben guardata dal richiamare all'osservanza di quanto disposto, forse non si è accorta perchè non ha controllato.
Chi risarcirà gli utenti che sono stati discriminati e che, per questo motivo, hanno pagato di più?
Lazio ATO 2 Lazio Centrale - Roma
Acea ATO 2 spa
numero componenti nucleo consumi costo nucleo costo pro capite differenza costo procapite costo mc maggior costo nucleo
1 65 104,41 104,41 10,07 1,606      10,07
2 130 188,68 94,34   1,451  
3 195 292,12 97,37 3,03 1,498        9,10
4 260 424,72 106,18 11,84 1,634      47,36
5 325 620,53 124,11 29,77 1,909    148,83
6 390 890,66 148,44 54,10 2,284    324,62
Toscana Conf. terr. 3 Medio Valdarno
Pubbliacqua spa
numero componenti nucleo consumi costo nucleo costo pro capite differenza costo procapite costo mc maggior costo nucleo
1 65 162,9 162,90   2,506  
2 130 354,6 177,30 14,40 2,728        28,8
3 195 629,2 209,73 46,83 3,227      140,5
4 260 1039,5 259,88 96,98 3,998      387,9
5 325 1458,1 291,62 128,72 4,486      643,6
6 390 1876,7 312,78 149,88 4,812      899,3
tab. 15
La tabella 15, riferite all'ATO 2 Lazio Centrale e alla Conferenza Territoriale 3 Medio Valdarno (Firenze) che consente di meglio comprendere gli effetti della mancata attuazione di quanto disposto dal Metodo Tariffario MTI e della non uniformità del dimensionamento delle classi di consumo e della applicazione delle classi di consumo in modo non uniforme, come esplicitato nel Metodo Tariffario.
Per rendere comparabili le due tabelle abbiamo ipotizzato un consumo uguale, nelle due realtà territoriali, corrispondente alla media nazionale di 65mc annui per singola persona rilevata dall'ISTAT.
Prescindendo dal costo, essendo la tariffa applicata nell'Ambito fiorentino, notoriamente, tra le più elevate d'Italia, osserviamo le differenze esistenti tra le diverse composizioni del nucleo familiare.
Il maggior costo del nucleo monopersonale, nel caso di ATO 2 Lazio Centrale, eispetto al bipersonale è dovuto alla presenza della quota in misura fissa, ossia non variabile in funzione dei consumi. Questo è già un elemento di discriminazione, molto contenuto e diverso da quello causato dalla modulazione e con effetto contario, maggiore è il numero dei componenti il nucleo, minore è il costo.
La stessa cosa non si riscontra per l'Ambito Toscano perchè le tariffe molto alte assorbono l'effetto della quota fissa.
Le tabelle espongono nella prima colonna la composizione dei nuclei familiari, la seconda i consumi che, naturalmente, aumenta con l'aumento della composizione del nucleo familiare e calcolata con la formula [65 x numero componenti nucleo].
Il costo complessivo per il nucleo, terza colonna, aumenta con l'aumento dei consumi ma non in misura proporzionale ed equa. Le colonne successive, infatti, evidenziano, delle differenze che non dovrebbero esistere e che, essendo dobute solo alla composizione numerica del nucleo familiare, sono discriminatorie.
  • colonna 4: il costo pro capite, anche se è stato ipotizzato per persona di 65mc uguale per tutti, varia in aumento, rispetto al nucleo bipersonale. Come detto, per il nucleo monopersonale, la variazione è dovuta alla quota fissa, per le altre utenze è dovuta ad una modulazione non corretta.
  • colonna 5: indica quanto pagato in più per ogni singola persona
  • colonna 6: la differenza di costo mc di consumo di acqua. A parità di consumi, il costo mc deve essere uguale per tutti.
  • colonna 6: indica il maggior costo sostentuo dal nucleo familiare. Generalmente i nuclei composti da più persone, per ovvi motivi, sono quelli più bisognosi ma, purtroppo, un servizio di natura sociale, come l'idrico, riesce a penalizzare proprio i più bisognosi.
Le differenze tra le due realtà territorale, non negli importi, ma nell'entità delle diferenze, è dovuta al fatto che la prima, ATO 2 Lazio Centrale, ha quabtificato la classe di consumo agevolato in 92 mc, mentre la seconda, Conf. Terr. 3 Medio Valdarno in mc. 30.
Le differenze sono importanti, nel primo caso la vazione di costo al mc tra un nucleo di 6 persone e quello di due persone è del 57,4% mentre nel secondo caso à 76,1%.
Per una ulteriore maggiore chiarezza sono state elaborate le tabelle seguenti, con lo sviluppo, per ogni tipologia di nucleo familiare, delle fascie di consumo come fissate dallo schema tariffario predisposto dall'Ente di governo dell'Ambito, con l'applicazione della tariffa prevista per la singola fascia.
Dall'esame delle tabelle, con particolare riguardo alla tariffa variabile dell'acquedotto in quanto le fascie di consumo vengono applicate a questo servizio e non alle altre.
La sperequazione è evidente, la sperequazione è una discriminazione, in questo caso, economica.
Se il consumo medio di 65mc annui, rilevato dall'Istat, può essere considerato un consumo normale anche se superiore a quello essenziale, nel caso delle famiglie numerose non è così. Per i nuclei familiari laziali composti da 6 persone, il 52% di un consumo normale è considerato spreco e punito con le tariffe disicentivanti lo spreco, quelle più alte. Per le famiglie toscane il consumo considerato spreco è l'85% de consumi normali.
Tutto questo perchè gli Enti di Governo degli Ambiti territoriali non si sono attenuti alle prescrizioni del Metodo Tariffario e alla uniformità dallo stesso previsto.
ARERA tariffe dett excel
tab. 16
ARERA tariffe dett 2 excel
tab. 17
Ancora una volta l'Autorità ha omesso il controllo che la legge le impone.
L'Autorità, come la stessa ammette, nell'approvare le tariffe, si è limitata a controllare i cirteri ed i meccanismi utilizzati per la determinazione delle tariffe, con i risultati che abbiamo visto in precedenza.
Il controllo, per garantire e tutelare l'utenza, come previsto dalla stessa Legge istitutiva dell'Autorità e che ripetiamo perchè sia chiaro.
garantire la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti,
garantire e promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori.
deve essere fatto su tutte le fasi della gestione del servizio idrico.

Il Bonus per le famiglie bisognose

Il Bonus verrà assegnato, attraverso la riduzione dei corrispettivi, la bolletta, in misura corrispondente a 18,25 mc. annui e l'applicazione della tariffa agevolata.
ATO 2 Lazio Centrale
numero persone nucleo consumo medio persona consumi bonus bonus UI3 maggiore costo sperequazione tariffa bonus effettivo UI1 + UI2 UI1+UI2 +UI3
  56,03   0,22 0,005     0,039  
1 56,03 18,25 4,02 0,28 0,00 3,73 2,19 2,47
2 112,06 36,50 8,03 0,56 0,00 7,47 4,37 4,93
3 168,09 54,75 12,05 0,84 0,00 11,20 6,56 7,40
4 224,12 73,00 16,06 1,12 0,00 14,94 8,74 9,86
5 280,15 91,25 20,08 1,40 20,69 0,00 10,93 12,33
6 336,18 109,50 24,09 1,68 33,65 0,00 13,11 14,79
Conferenza territoriale 3 Medio Valdarno
numero persone nucleo consumo medio persona consumi bonus bonus UI3 maggiore costo sperequazione tariffa bonus effettivo UI1 + UI2 UI1+UI2 +UI3
  40,28   0,21 0,005     0,039  
1 40,28 18,25 3,83 0,20 0,00 3,63 1,57 1,77
2 80,56 36,50 7,67 0,40 9,55 0,00 3,14 3,54
3 120,84 54,75 11,50 0,60 18,68 0,00 4,71 5,32
4 161,12 73,00 15,33 0,81 37,55 0,00 6,28 7,09
5 201,40 91,25 19,16 1,01 60,36 0,00 7,85 8,86
6 241,68 109,50 23,00 1,21 83,18 0,00 9,43 10,63
tab. 18
Un ulteriore inganno per i cittadini bisognosi ma utile per messaggi mediatici di puro populismo.
Proviamo ad analizzarne gli effetti concreti con le tariffe che sono state indicate per i residenti nell'Ambito ATO 2 Lazio Centrale perchè sono, in termini di onerosità, medie rispetto alla situazione nazionale e con L'Ambito 3 Medio Valdarno perchè ha le tariffe e applica la fascia agevolata di 30mc all'intero nucleo familiare.
Il Bonus, che è di qualche euro per persona (col. 4 della tab. 18), è poco significativo, non serve a nulla rispetto alla situazione delle famiglie numerose, anche in rapporto alle bollette che l'utente deve pagare.
Anche prescindendo dalla esiguità, l'utente che beneficia del bonus su 18,25mc paga, come gli altri, la componente tariffaria UI3, istituita, come visto, per finanziare il bonus.
Oltre, questa componente, pagheranno anche le componenti UI1, per i terremotati dell'Emilia e la componente UI2, per il premio di qualità per il gestore. Le tre componenti (ultima colonna tab. 18) valgono all'incirca la metà del bonus che sarà riconosciuto.
Resta, però, ancora irrisolta la questione della sperequazione (discriminazione) dovuta alle articolazioni tariffarie previsti da vari schemi predisposti dagli Ambiti territoriali.
Poichè, come abbiamo visto nel capitolo precedente, non tutte le persone beneficiano delle agevolazioni relative alla fascia per i consumi minimi vitali perchè chi è costretto a pagare, essendo all'interno di un nucleo più numeroso, tariffe di fasce più elevate, magari anche di quelle che sono funzionali a disincentivare i consumi. La tabella 18, nelle colonna "bonus effettivo" indica chiaramente chi beneficia di questi bonus e, purtroppo, mai le famiglie più numerose.

Testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI)

criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti - Deliberazione 665/2017/R/IDR del 28/09/2017

La deliberazione è un tentativo di sistemazione della confusione di cui al capitolo che precede.
La revisione dell'articolazione tariffaria ha origine, in particolare, dal DPCM 13 ottobre 2016 che prevede:
  • Art. 1 - Quantitativo minimo vitale
    1. Il quantitativo minimo di acqua vitale necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali è fissato in 50 litri/abitante/giorno.
  • Art. 2 - Tariffa agevolata
    1. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico stabilisce, con riferimento al quantitativo minimo vitale di cui all'art. 1, la fascia di consumo annuo agevolato per le utenze domestiche residenti;
    2. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico prevede, per la fascia di consumo agevolato di cui al comma 1, l'applicazione di una tariffa agevolata per tutte le utenze
  • Art. 3 - Utenze disagiate e Bonus H2Odomestiche residenti.
  • Art. 4 - Metodo tariffario e articolazione tariffaria7
    1. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, nel disciplinare il bonus acqua, dovrà garantire mediante il metodo tariffario e la relativa articolazione tariffaria, il recupero dei costi efficienti del servizio e degli investimenti, l'equilibrio economico finanziario della gestione e la tutela degli utenti tenendo conto:
      1. del criterio di progressività, a partire dal consumo eccedente il quantitativo minimo vitale giornaliero;
      2. della differenziazione dell'uso della risorsa idrica, nel rispetto del principio del «chi inquina paga»;
      3. della differenziazione del corrispettivo al fine di incentivare gli utenti ad utilizzare le risorse idriche in modo efficiente.
Non era necessario un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
  1. Il quantitativo di consumo minimo vitale era già stato indicato in 50lt/gg/persone, sin dai primi anni 2000, dall'O.N.U. e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, e reso definitivo dall'O.N.U. con la risoluzione del 28 luglio 2010 alla quale l'Italia aveva aderito.
  2. Il 6° comma dell'art. 154 del d.lgs. 152/2006 aveva stabilito che "Nella modulazione della tariffa sono assicurate, anche mediante compensazioni per altri tipi di consumi, agevolazioni per quelli domestici essenziali,....". Anche la legge 36/1994 (Legge Galli) all'art. 13, comma 7, prevedeva "Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per i consumi domestici essenziali nonchè per i consumi di determinate categorie secondo prefissati scaglioni di reddito."
  3. la quantificazione dei "consumi minimi vitali" non è una questione di diritto ma di scienza. La scienza si era già espressa (vedasi punto A)
  4. L'Autorità si era già espressa, con il MTI (art. 39.7 deliberazione n. 643/2013/R del 27 dicembre 2013) e i successivi, in merito prevedendo cinque fascie di consumo di cui la prima, agevolata, adeguandosi a quanto previsto dalla normativa vigente. L'Autorità stabiliva che "Nei casi di cui al precedente comma 39.6, il dimensionamento della classe di consumo cui applicare la tariffa agevolata (qa) viene uniformato ed è posto pari a 30 metri cubi all’anno per utente domestico."
La realtà è che nessuno, o quasi, Ente di governo si è uniformato e l'agevolazione per consumi essenziali non è stata applicata anzi, ha provocato le distorsioni viste nel capitolo che precede.
Resta da capire perchè l'Autorità ha fissato in consumi essenziali in 30mc mentre le organizzazioi mondiali avevano fissato i consumi minimi vitali in 18mc.
Tra consumi minimi vitali e consumi essenziali, quelli indicati dalle leggi, c'è una notevole differenza. Se consideriamo che l'ISTAT ha quantificato in 65mc il consumo medio nazionale per persona, 30mc, meno della metà di quelli statisticamente rilevati, sono una quantità ragionevole per individuare quelli essenziali che sono, naturalmente, superiori a quelli minimi vitali.
Se non foosse come da noi interpretato, il Metodo Tariffario avrebbe rispettato il principio di agevolazione solo per il nucleo composto da una sola persona.
Poichè parecchi Ambiti, la maggior parte, hanno applicato l'agevolazione ad una fascia di consumi multipla dei 30mc. (vedasi l'esempio nel capitolo precedente di ATO 2 Lazio Centrale) e, qualcuno, solo 8 secondo il documento per la consultazione 251/2017/R/IDR dell'Autorità (ad esempio La Spezia), la nostra valutazione deve ritenersi corretta anche se, con la deliberazione in oggetto, non viene confermata.
Rileviamo una grave violazione da parte del Governo, che ha modificato una legge senza deleghe e senza poteri, trasformando i "consumi essenziali" in "consumi minimi vitali" con pronta adesione dell'Autorità la quale ha prontamente adeguato, con la delibera in esame, la fascia di consumo agevolato a 18,25mc par a 50lt/gg/persona.

le articolazioni previste dal TICSI

Articolo 3 - Articolazione pro capite

  • 3.3 L’Ente di governo dell’ambito, o altro soggetto competente, che sia in possesso di tutte le informazioni e dei dati all’uopo necessari, definisce la quota variabile del servizio di acquedotto in considerazione dell’effettiva numerosità dei componenti i di ciascuna utenza domestica residente, prevedendone l’applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Il principio della definizione delle quote variabile e della relativa modulazione in fasce di consumo pro-capite e quindi da determinare "in considerazione dell'effettiva numerosità dei componenti di ciascuna utenza domestica" non è una novità. Come abbiamo visto nei capitoli precedenti, con l'articolazione tariffaria si è creata una situazione discriminatorio contraria alle più elementari regole di governo del sistema in una logica sociale di tutela dei cittadini e non degli interessi particolari.
estratto lecco
Dal verbale di una Conferenza di Enti Locali di un Ambito Territoriale Ottimale, abbiamo estratto la tabella a lato.
Era il 21 settembre 2010! nulla è cambiato.
Possibile che, dopo 8 anni, l'Ente di Governo di una Provincia di poco più di 300mila residente e poco più di 120mila famiglia non sia riuscito a fare un censimento pur disponendo dell'anagrafede dei Comuni?
Poichè, come abbiamo visto, quasi nessun Ambito si è adeguato, anche per la poca chiarezza e la scarsa vigilanza dell'Autorità, con la deliberazione richiamata si è cercato di sistemare e magari "coprire" i danni cagionati alle "utenze domestiche numeriche" per una discriminazione inaccettabile.
Perchè l'Autorità non è stata esplicita, nei Metodi Tariffari, come lo è con l'attuale deliberazione?
È stata una dimenticanza, una distrazione o un scelta volontaria?
Con quale titolo l'Autorità ha violato ed ha legittimato la violazione di una norma, addirittura Costituzionale?
Le organizzazioni mondiali citate in precedenza hanno fissato il limite del consumo minimo vitale in 50lt per giorno e per persona non per nucleo di utenza o familiare. L'art. 154 del d.lgs. 152/2006 ha stabiito una fascia di consumo agevolato per i consumi essenziali, che sono superiori al minimo ma sono sempre riferiti alla persona e non al nucleo di utenza o familiare.

  • 3.4 L’Ente di governo dell’ambito, o altro soggetto competente, per il quale non ricorrano le condizioni di cui al precedente comma 3.3 (rinvenendosi l’esigenza di raccolta e riorganizzazione dei dati e delle informazioni necessarie), definisce la quota variabile del servizio di acquedotto:
    1. sulla base di un criterio pro capite di tipo standard (ossia considerando un’utenza domestica residente tipo di tre componenti), prevedendone l’applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2018 e fino al completamento del set informativo necessario;
in considerazione dell’effettiva numerosità dei componenti i di ciascuna utenza domestica residente, a seguito dell’acquisizione di tutte le informazioni e dei dati all’uopo necessari, prevedendone la conseguente applicazione, comunque a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Le genialità, però, dell'Autorità, non hanno limiti e l'articolo 3.4 della deliberazione ne è un illuminante esempio, anche per il ruolo e tutela del cittadino utente della stessa.
L'applicazione delle fasce di consumo pro capite, cioè per ogni singola persona, si applica a condizione che l'Ente di governo o altro ente competente (il gestore) sia in possesso delle informazioni necessarie cioè sia in possesso della composizione numerica dei nuclei di utenza o familiari.
Sicuramente gli Enti di governo e i gestori non sono in possesso dei dati per il semplice motivo che non avevano nessun interesse o ragione per reperirli. Anche l'Ambito di cui abbiamo riportato l'estratto non ne dispone dopo quasi un decennio dall'individuazione e sottolineatura della anomalia.
Al successivo articolo 3.6, l'Autorità concede al gestore la possibilità di richiedere all'utente una dichiarazione in ordine al numero dei componenti obbligandolo ad accettare una auto-dichiarazione dalle famiglie numerose. Chissà che differenza c'è tra una dichiarazione e una autodichiarazione, probabilmente c'è anche qualche problema lessicale che spiegherebbe molti dei pasticci già evidenziati.
Sino al 31.12.2021 è prevista una fase transitoria, necessaria, probabilmente, per raccogliere i dati necessari, in cui viene adottato un "criterio procapite di tipo standard (ossia considerando un’utenza domestica residente tipo di tre componenti)". Incredibile! Un termine che esprime una singola persona viene utilizzata per identificare un nucleo di 3 persone.
Forse si vuole confondere e nascondere che per un quinquennio si perpreterà la discriminazione.
Potrebbe anche verificarsi che, utilizzando la nuova articolazione in sostituzione della precedente, in situazioni con fasce simili a quelle di ATO 2 Lazio Centrale, le "bollette" aumentino.
Ma non sarebbe stato più semplice richiedere le anagrafi dei nuclei familiari ai Comuni, considerato che gestiscono l'anagrafe e che ai sensi dell'art. 142, comma 3 del d.lgs. 152/2006, sono "Gli enti locali che, attraverso l'ente di governo dell'ambito, svolgono le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo...". Probabilmente è troppo semplice e, le cose semplici, non sono a tutti gradite

Il distacco dell'utenza

Il distacco è un atto di violenza fisica, perchè sottrae alla persona l'accesso ad un bene naturale ed essenziale alla vita umana, e morale, perchè è causa di umiliazione e mortificazione nei confronti di un soggetto ed in stato di disagio.
Anche in questo caso il richiamo della Costituzione è opportuno e, in particolare l'articolo 32 che sancisce "la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività" ma anche, nuovamente, l'art. 3 perchè non dobbiamo mai dimenticare che "è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana ...."
L'unico riferimento legislativo al "distacco" è l'art. 61, comma 2, della L. 251/2015, (l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce le procedure per la gestione della morosità e per la sospensione della fornitura, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi).
Tutta la questione è regolata da Decreti Ministeriali, anche senza delega del Parlamento, e da deliberazioni dell'Autorità che, peraltro, all'art. 7.3 dello schema allegato alla consultazione  del 08 febbraio 2018 proponeva "con riferimento agli utenti finali domestici residenti, in nessun caso il gestore può procedere alla disattivazione della fornitura per morosità", indice della consapevolezza di una situazione non coerente con la funzione sociale, e non economica, del servizio idrico.
I distacchi, nel frattempo, continuano creando situazioni personali e famigliari impossibili.

le tariffe - componenti aggiuntive

In bolletta l'utente troverà alcune componenti estranee al servizio idrico e aggiuntive rispetto alle tariffe determinate con i criteri illustrati in precedenza.
Attenzione a non sottovalutare queste componenti per la loro esiguirà rapportata al singolo mc.. In Italia, secondo l'ISTAT, nel 2015, i consumi sono stati di mc. 4.874.673.000. Pochi centesimi per tanti mc. diventano tanti euro.

componente UI1 - perequazione dei costi relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione

La componente è deputata alla copertura delle agevolazioni tariffarie previste a favore delle utenze situate nei comuni terremotati dell'Emilia del 2012 e deve essere applicata come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, di fognatura e di depurazione applicati agli utenti finali.
La componente, con deliberazione 21.11.2013 n. 529/2013/R/COM dell'Autorità, è stata fissata, con decorrenza 01.01.2014, in € 0,004 sui mc di acqua consumata e altrettanti per la depurazione e la fognatura che, convenzionalmente, sono stimati nella stessa quantità dei consumi di acqua.
Costo per persona considerato il consumo medio individuale determinato dall'ISTAT, mc 65, pari a € 0,78.
Considerati i mc. erogati nel 2015, l'introito aggiuntivo è stato di € 58.496.076.

componente UI2 - promozione della qualità contrattuale dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione

La componente è stata istituita, con effetto dal 01.01.2016 MTI-2. La descrizione di ARERA: "Il nuovo metodo tariffario MTI-2 prevede inoltre meccanismi incentivanti per il miglioramento della qualità contrattuale e tecnica del servizio, introducendo un meccanismo di premi/penalità, alimentato da una specifica componente tariffaria (componente tariffaria UI2), obbligatoria per tutti i gestori, da destinare ad uno specifico fondo per la qualità, che, in sede di prima attivazione,. è volto a promuove - premiando le Best Practices - la crescita dei livelli di qualità contrattuale rispetto ai parametri definiti dalla delibera 655/2015/R/idr."
L'importo della componente è fissato in € 0,009 da applicarsi con gli stessi criteri di cui alla componente UI1. Costo per persona considerato il consumo medio individuale determinato dall'ISTAT, mc 65, pari a € 1,755.
L'introito aggiuntivo complessivo, calcolato sempre sui mc erogati nel 2015 è di € 131.616.171.
Uno dei molti paradossi frutto dell'ingegnosità di una Autorità che sembra avere un solo obiettivo, quello di garantire la redditività, la più alta possibile, per il gestore.
Come è possibile introdurre un "premio" per la qualità di un servizio che la stessa legge statuisce debba essere efficiente, efficace ed economico?
Non è nemmeno necessario istituire delle penalità poichè, secondo le regole della concorrenza e del mercato tanto rivendicate, il non rispetto della qualità del servizio diventa una inadempienza contrattuale che ha come normali conseguenze delle penalità e, magari, anche la risoluzione contrattuale.

componente UI3 - erogazione del bonus sociale idrico

Dal 01.01.2018 è stata isituita la componente tariffaria che dovrà finanziare il "bonus idrico per le famiglie bisognose", la cui erogazione decorrerà dal 01.07.2018. Il bonus sarà pari ad uno sconto in bolletta pari a mc. 18,25 (50/lt/gg) annui per ogni componente la famiglia, ritenuta bisognosa in base ai vari parametri previsti, con applicazione della tariffa agevolata, quella della prima fascia della modulazione.
Il costo del Bonus, nella realtà, era già in tariffa, incluso nella voce FoNI, da dove è stato tolto, lasciandone invariatol il costo per inserirla in una specifica voce aggiuntiva alla tariffa. 
L'importo della componente è fissato in € 0,005 da applicarsi solo ai consumi di acqua. Costo per persona considerato il consumo medio individuale determinato dall'ISTAT, mc 65, pari a € 0,325.
L'introito aggiuntivo complessivo, calcolato sempre sui mc erogati nel 2015 è di € 24.373.365.
Fatto salvo il principio, più volte affermato, e qui ribadito, dal nostro Movimento, che i consumi riferiti alla soddisfazione dei bisogni essenziali, come fissati da tutte le organizzazione mondiali (50/lt/gg per persona) non devono avere alcun costo, non devono essere gratuiti, non sono una benefica elargizione, sono un diritto naturale ed essenziale cui deve provvedere la fiscalità generale.

costo delle componenti

L'insieme di componenti incide su ogni mc. di acqua erogata, € 0,045 e costa € 2,86 all'anno per persona ipotizzando consumi individuali pari a quelli medi rilevati dall'ISTAT. Gli introiti complessivi ammontano a € 214.485.612 che vengono versati, dal gestore, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), di cui verranno fornite informazioni in specifico capitolo.

Authority o autorità.

Sono organismi dotati di autonomia dal potere politico, economico e burocratico preposti a determinati settori della pubblica amministrazione, con particolare riguardo alla "corruzione", ai servizî pubblici, alle comunicazione, alla concorrenza, alla borsa e ad altri settori di importanza ed interesse generale, con funzione di controllo e di regolamentazione.
Attualmente le autorità, in Italia, sono 21

ARERA

Servizi pubblici

L'Autorità preposta al controllo e regolamentazione dei servizi pubblici, servizio idrico integrato, energia elettrica, gas naturale, teleriscaldamento, teleraffrescamento e, dal 01 gennaio 2018, del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati è
logoaeegsi
I Servizi pubblici rappresentano uno dei fattori centrali nella tutela dei cittadini, sono tutti essenziali per vita delle persone, certamente con maggiore intensità per l'acqua, e l'ambiente. I Servizi pubblici sono nodali per lo sviluppo socio-economico di una comunità, purtroppo la "rilevanza economica", attribuita agli stessi, ha provocato una degenerazione del sistema.
Di questo ARERA, è il principale artefice e notevoli sono le responsabili alla stessa attribuite.
All'Autorità competono la vigilanza ed il controllo e, pertanto, anche in tal caso, le responsabilità sono dell'Autorità.

Le origini, le funzioni e l'organizzazione di ARERA

istituzione:

L'Authority è stata istituita con la Legge 4 novembre 1995 n. 481Legge 4 novembre 1995 n. 481, e la denominazione Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas Naturale (AEEG).
Con l'art. 21, del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, le è stata attribuita la funzione di regolazione del Servizio Idrico Integrato, modificando la denominazione in Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas Naturale ed il Servizio Idrico Integrato (AEEGSI), e con l'art. 1, comma 527, L. 205/2017, la funzione di regolazione della gestione dei rifiuti modificando nuovamente la denominazione nell'attuale Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA)

funzioni

Le Autorità operano in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione e sono preposte alla regolazione e al controllo del settore di propria competenza. La legge ha attribuito le funzioni di :
  • garantire la promozione della concorrenza
  • garantire l'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità con adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e redditività,
  • garantire la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti,
  • garantire e promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori.

le funzioni indicate sono riportate nello stesso ordine previsto dalla legge istitutiva. Garantire la concorrenza (il mercato) e la redditività, che è l'opposto della economicità, sono la precisa indicazione "politica" cui l'Autorità deve attenersi. Di fatto è la vera funzione cui è preposta e che svolgerà in tutti i settori di competenza. I servizi pubblici devono essere gestiti con efficienza, efficacia ed economicità. La redditività che è sinonimo di profitto ne è estranea.
Le funzioni del 3° e 4° punto sono delle semplici affermazioni di principio che, spesso, le leggi riportano ma la cui attuazione trova raramente concreti riscontri. ARERA non fa eccezione a questa regola.

L'Autorità
  • ordina al soggetto esercente il servizio (il gestore) la cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, imponendo l'obbligo di corrispondere un indennizzo;
  • può adottare, nell'ambito della procedura di conciliazione o di arbitrato, provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità dell'erogazione del servizio ovvero a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte del soggetto esercente il servizio.

Collegio dell'Autorità

 Ciascuna Autorità è organo collegiale costituito da:
  • presidente
  • quattro membri
nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro competente. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono parere favorevole a maggioranza dei due terzi dei componenti.
  • I componenti di ciascuna Autorità durano in carica sette anni e non possono essere confermati.

divieti

  • non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati nè ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici nè avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della medesima Autorità. 
  • Per almeno due anni dalla cessazione dell'incarico i componenti e i dirigenti delle Autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza.

compensi e indennità

  • Le indennità spettanti ai componenti le Autorità sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro.
  • L'art. 13 d.l. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 89/2014art. 13 d.l. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 89/2014, fissa in € 240.000 annui, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali, anche gli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo, delle autorità amministrative indipendenti e delle amministrazioni pubbliche.

La norma fissa una misura massima dell'emolumento che diventa, però, normalmente, quella applicata. La legge istitutiva ha previsto che gli emolumenti siano determinati da uno specifico Decreto del Presidente della Repubblica che avrebbe potuto anche stabilire emolumenti inferiori al limite massimo fissati dalla L. 66/2014.
Sembra che non sia così. Non c'è traccia di un D.P.R. relativo agli emolumenti e, quindi, gli stessi sarebbero stati autodeterminati rispettando il limite di legge. Così, però, non può essere, sarebbe una grave ed incomprensibile violazione alla legge istitutiva che si affianca q uella del numero dei componenti il collegio.

Il collegio dei Revisori dei Conti


Il Collegio dei Revisori dei Conti, viene nominato dal Collegio dell'Autorità con specifica delibera. Solo per un Revisore, la nomina è fatta su indicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Praticamente siamo nella condizione in cui il "controllato" nomina il "controllore". Nemmeno nelle società private si arriva a tanto, normalmente è l'assemblea dei soci che nomina il Collegio Sindacale e i Revisori perchè controllino l'operato del Consiglio di Amministrazione, il corrispondente del Collegio dell'Autorità.
Il compenso dei Revisori del Conto è di € 35.000 annue cadauno, quasi il doppio del limite massimo dei compensi dei Revisori dei Comuni con più di 500.000 abitanti e notevolmente più elevati dei compensi applicati nel settore privato

organizzazione

La pianta organica di ruolo, alla data del 31.12.2017, risulta essere di 160 unità assunte a tempo indeterminato. Sono previste, inoltre, assunzioni di altre 25 unità nel corso del 2018 a seguito dell'attribuzione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati.
L'Autorità può assumere, in numero non superiore a sessanta unità, dipendenti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a due anni
Possono essere nominati esperti e collaboratori esterni, in numero non superiore a dieci, per specifici obiettivi e contenuti professionali, con contratti a tempo determinato di durata non superiore a due anni che possono essere rinnovati per non più di due volte.

autonomia economica

Ciascuna Autorità ha autonomia organizzativa, contabile e amministrativa.
Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione sono soggetti al controllo della Corte dei conti, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Agli oneri dl funzionamento delle Autorità si provvede con 
  • con contribuzione a carico dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas fissata in una misura non superiore all'uno per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato (comma 68.bis L. 266/2005)

Agli oneri di funzionamento si provvede con una maggiorazione delle tariffe. Per il settore idrico, l'art. 27 del Metodo Tariffario approvato con delibera 665/2015/I/IDR del 28.12.2015, attualmente in corso, con la voce COaAEEGSI, ne determina il costo nella misura dell'1‰ dei ricavi del secondo esercizio antecedente quello in corso.
Sono, pertanto, gli utenti a provvedere alle spese di funzionamento dell'Autorità con le maggiorazioni delle tariffe del servizio idrico, dell'energia elettrica, del gas e, dal 2018, dalla gestione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati. Il gestore è solo un sostituto che incassa dagli utenti e versa all'Autorità.

ruolo politico

Le Autorità, in quanto autorità nazionali competenti per la regolazione e il controllo, svolgono attività consultiva e di segnalazione al Governo nelle materie di propria competenza anche ai fini della definizione, del recepimento e della attuazione della normativa comunitaria.

Con l'attività consultiva e di segnalazione, ma anche con la determinazione dei Metodo Tariffario, metodo di calcolo della tariffa, svolgono un ruolo politico, non di loro competenza, che condiziona il sistema e il tipo di sviluppo socio economico. Come si vedrà, dallo specifico esame del Metodo Tariffario, numerose scelte sono funzionali a garantire la redditività, della gestione del servizio nell'interesse dei gestori e non dell'utente.
Il II quesito del Referendum del 12-13 giugno 2011 ha abrogato la parte del comma 1 dell’art. 154 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riferita «dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito».
Nessuna disposizione successiva ha ripristinato la parte di norma abrogata, lo ha fatto l'Autorità, con il collegio in carica sino al 09 agosto 2018, attraverso l'art. 17 "Oneri finanziari del gestore del SII" del Metodo Tariffario.
Nella tecnica di gestione aziendale e in finanza il "costo del capitale", che è un costo opportunità non rilevato contabilmente, deve essere tenuto in considerazione nella determinazione del costo dei beni o dei servizi oggetto dell'attività. Questo costo, virtuale, è la remunerazione del capitale investito, quello che l'esito referendario ha abrogato.
Con il Metodo Tariffario è stato sufficiente modificare la precedente denominazione /remunerazione del capitale investito) con "oneri finanziari del gestore", mantenendo le stesse formule di determinazione, per aggirare l'esito referendario..
Lo stesso Consiglio di Stato, con la nota sentenza n. 02481/2017REG.PROV.COLL del 26.05.2017, relativa alla "adeguatezza della remunerazione del capitale investito", attribuisce alla componente una funzione di costo e non di remunerazione confermando l'impostazione del Metodo Tariffario.
Poichè è pacifico che "remunerazione del capitale investito" e "costo del capitale investito" coincidono, l'Autorità ha trovato il meccanismo tecnico per ripristinare quello che la maggioranza degli Italiani aveva abrogato.
È stata una scelta "politica" vestita da ragioni "tecniche"
Questa, però, è solo una delle ragioni, forse la più evidente, che si identifica con un ruolo politico di un Organismo che dovrebbe avere funzioni di controllo e regolazione. Nella specifica parte relativa al Metodo Tariffario, altre saranno evidenziate.

La situazione economico finanziaria

Il bilancio


Stato Patrimoniale al 31.12.2017 comparato con gli esercizi 2016-2015-2014


Lo Stato Patrimoniale è la fotografia di un "paradosso". In un Paese attanagliato dal "debito", alla continua ricerca di meccanismi per la riduzione del rapporto "debito pubblico"/"PIL" magari con continue "riduzioni dei servizi", "aumenti della pressione fiscale" (imposte indirette, accise e tariffe), esistono "Organismi pubblici", dotati di autonomia organizzativa, contabile e amministrativa che stanno in un altro mondo, parallelo, che potremmo anche chiamare "Bengodi".
Un Organismo con un patrimonio, accumulato negli anni grazie alle quote di tariffa pagate dai cittadini, che non serve assolutamente a nulla.
A cosa serve, e a chi giova, un deposito bancario attivo di € 80.744.896? Una disponibilità pressochè arbitraria, secondo il criterio dell'autonomia, e inutile di denaro è uno schiaffo morale nei confronti di quei cittadini che vivono in stato di indigenza, e sono, purtroppo, troppi secondo gli ultimi dati forniti dall'ISTAT.
Ma è anche una vergogna per un Organismo che, nonostante le sue specifiche competenze, consente, anzi incentiva, il distacco di un servizio pubblico, anche per la parte essenziale alla vita umana, alle famiglie in stato di indigenza nella logica di garantire ricavi e redditività ai gestori.
Ma non è finita. Nel 2015 l'Autorità ha speso circa 41milioni di euro per acquistare immobili da destinare agli uffici che si aggiungono alla proprietà immobiliare in Roma Via dei Crociferi, 19 - Piani dal 2° al 7°. Senza quell'investimento la somma di denaro nella disponibilità sarebbe stata di 120milioni di euro. Incredibile e assurdo!
Era necessario quell'investimento? Può essere. Ma era proprio necessario acquistare immobili di pregio nel centro storico di Milano. L'immobile acquistato, situato in Milano in Corso di Porta Vittoria, 27, dal Piano Terra al 6° e piani interrati. Secondo l'OMI (Banca dati delle quotazioni immobiliari a cura dell'Agenzia delle Entrate), in quella zona il valore, per mq. varia tra un minimo di € 4.600 e un massimo di € 6.000. A pochi Kilometri di distanza, a Segrate, la zona milanese degli uffici, il valore a mq. varia da un minimo di € 1.000 a un massimo di € 1.600. A Segrate l'immobile sarebbe costato un quarto rispetto a quello acquistato, sarebbe stato in posizione più agevole e funzionale e probabilmente lo stesso immobile, magari di costruzione recente, sarebbe stato più funzionale.
Senza dimenticare che dopo quasi tre anni, per affermazione della stessa Autorità, "a tutt'oggi tale immobile è stato oggetto solo di una parziale ristrutturazione che ha interessato il Piano 3° ed una parte del Piano Terra. I rimanenti piani della nuova sede di Milano dell'Autorità risultano attualmente inutilizzabili in quanto a loro volta da sottoporre ad un consistente intervento di ristrutturazione edile ed impiantistica". Chissà quanto costerà l'intero intervento di ristrutturazione? Nessun problema, c'è chi paga, gli utenti dei servizi idrico, energia elettrica, gas e rifiuti.

Conto Economico


Il conto economico, limitato agli anni 2017 e 2016, avendo, per gli anni precedenti, l'Autorità, predisposto solo la contabilità pubblica (finanziaria), conferma le perplessità sollevate con lo Stato Patrimoniale.
La forma, che lascia molto a desiderare, anche considerando le presunte competenze dei funzionari di ARERA, che, come vedremo, sono lautamente retribuiti, e non fornisce le necessarie informazioni che sono pubbliche e a disposizione di tutti i cittadini visto l'obbligo di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Dall'analisi del Conto Economico, emergono alcuni dati e elementi che portano alle seguenti riflessioni:
  1. I Componenti il Collegio percepiscono a titolo di compenso € 240.000 annui cadauno, limite massimo, come si è visto. previsto dalla Legge, a questi importi vanno aggiunti, per il 2017, € 148.555,20, complessivi, di rimborsi spese, media pro-capite di € 37.138,8; una somma importante che meriterebbe un approfondimento;
  2. I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti beneficiano di un rimborso spese complessivo di € 33.906,72 che sembrano eccessivi considerando che ai Revisori non competono missioni o viaggi, fatto salvo il trasferimento dalla propria sede alla sede di ARERA in occasione delle verifiche periodiche e della verifica per il bilancio di previsione e del rendiconto consuntivo (6 sessioni anno).
  3. La questione particolarmente delicata è quella riferita alle collaborazioni e ai rapporti professionali. Come abbiamo visto la legge prevede un massimo di 10 rapporti professionali di questa natura ma in effetti i rapporti professionali sono 17, quindi già in eccesso rispetto alle previsioni di legge. La cosa più stupefacente, però, è che nel bilancio sotto la voce "Compensi e rimborsi spese per servizi esterni (capitolo 155)" si rilevano € 3.666.293,02 che sembrano essere della stessa natura dei rapporti di collaborazione o professionale. Di questa voce non c'è traccia nella sezione "amministrazione trasparente" pur vigendo l'obbligo di indicare questi rapporti economici ma nemmeno nella Nota Integrativa.
  4. Il costo del lavoro. Segue una tabella per meglio illustrare la situazione anche se la sensazione di una situazione di "privilegi" rispetto alla situazione generale dei lavoratori italiani, è molto forte.
  5. Si è già visto, nella parte relativa allo Stato Patrimoniale la questione paradossale degli immobili che, però, non si esaurisce. Nel conto economico compaiono anche € 4.102.388,22 di affitti per altri immobili, sempre destinati ad uffici (Milano - Piazza Cavour, 5 e Roma - via Santa Maria in Via, 12). Chissà a che cosa servono tutti questi immobili?
  6. ARERA, annualmente versa contributi importanti, non nel 2017, alle altre autorità che, probabilmente, non avendo tariffe certe sulle quali realizzare le loro entrate, beneficiano di questi contributi. È sempre l'utente a pagare tutto.
  7. ARERA, non è soggetto, sui redditi che produce, ad imposizione fiscale, però, annualmente versa allo Stato, per il contenimento della spesa pubblica, una somma che si aggira attorno ai 7milioni di euro.
I punti VI e VII sono oneri estranei al servizio, sono quindi una fiscalità netta aggiuntiva. E il "Full Cost recovery"?

ARERA - il rinnovo del Collegio

arera logoIl 9 agosto si è proceduto alla nomina del nuovo Collegio di ARERA che resterà in carica per sette anni, dopo l'approvazione nelle Commissioni Ambiete e Attività Produttive della Camera.
La nomina è avvenuta nel rigoroso rispetto del manuale "Cencelli" con una spartizione partitica.
La legge prevede che i "componenti di ciascuna Autorità sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore", e non secondo l'appartenenza partitica.
I curriculum dei componeni il Collegio non sono ancora stati pubblicati sul sito, come previsto dalla norativa sullamministrazione trasparente per cui non sè in grado di valutare la professionalitàe competenza del settore.
I nominti del nuovo collegio di gestione di ARERA sono:
  • Stefano Besseghini - Lega, presidente dimissionario, dal 29 agosto 2018, ma in carica di RSE - Ricerca sul Sistema Energetico, una società del gruppo GSE, controllato dal Ministero dell'Economia, che svolge la propria attività di ricerca attraverso contributi pubblici.
  • Gianni Castelli - Lega, presidente di Serenissima Gas, società controllata da ACSM-AGAM a sua volta, dopo l'operazione Multiutility del Nord, controllata da A2A,.
  • Andrea Guerrini - M5S, - , presidente del Consiglio di Gestione di ASA spa, società livornese che gestisce il servizio idrico e la distribuzione del gas, partecipata con il 40% da IRETI spa società controllata da IREN spa, multiutility quotata,.
  • Stefano Saglia - Forza Italia, membro del consiglio di amministrazione di TERNA spa, una delle più grosse società private di trasmissione di energia elettrica e socio unico e amministratore della società Consulting srl di con sede in Brescia .
  • Clara Poletti - PD, già funzionaria interna di ARERA, in quota PD.
L'Autorità è un organismo di regolazione del sistema di gestione delle utility svolgendo, quindi, un funzione di controllo sui gestori dei servizi e determinado i criteri di formazione delle tariffe che dovrebbero essere indirizzate ala economicità e tutela dell'utente e non del gestore.
Il fatto che quattro componenti provengano da società di gestione non tranquilizza essendo certamente in dubbio la necessaria autnomia e indipendenza.La competenza di settore, prevista dalla legge, non esiste per aver fatto parte di organismi di gestione dei servizi pubblici, non avendo, l'Autorità, funzione di gestione degi stessi. Il controllo e la tutela dell'utente non si reaizza con la gestione.
Anche la nomina di un dirigente con incarichi importanti all'interno dell'Ente, come nel caso di Clara Poletti, è inopportuna poichè dovrebbe, in una veste diversa, valutare i provvedimenti dalla stessa predisposti in modo acritico e non condizionato. In questa logica si colloca il divieto di rieleggibilità fissata dalla legge al termine del mandato settenale.
Formalmente le nomine sono legittime ma, in politica e quando la funzione è quella di tutela del cittadino, l'opportunità e la trasparenza dovrebbe andare oltre gli aspetti meramente formali.
La Legge istitutiva delle Autorità, già citata, stabilisce un principio inderogabile.
"A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati ne' ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici nè avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della medesima Autorità".
Ad oggi, sono però in corso ulteriori accertamenti, si rilevano le seguenti posizioni:
  • Stefano Bessenghini: ricopre ancora la carica di Presidente di RSE - Ricerca Servizi Energetici
  • Stefano Saglia: continua l'attività di amministratore della società Consulting srl. Nel settembre 2018, dopo la nomina, ha acquisito l'intera partecipazione nella società diventando socio unico;
  • Andrea Guerrini: è stato nominato nel settembre 2018, dopo la nomina, presidente di WAREG (European Water Regulators),associazione europea dei regolatori dei servizi idrici.
Se accertati queste situazioni comportano la decadenza degli stessi, così stabilisce la legge che non consente la sanatoria della violazione.

CSEA - Cassa Servizi Energetici e Ambientali

CSEA logoCSEA è un ente pubblico economico che orbita nella sfera di ARERA.
Ha una sola funzione: "La sua missione principale è la riscossione di alcune componenti tariffarie dagli operatori; tali componenti vengono raccolte nei conti di gestione dedicati e successivamente erogati a favore delle imprese secondo regole emanate dall’Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI)."
Un ente pubblico economico che alla data odierna non ha ancora pubblicato, sul proprio sito, il rendiconto 2017.
Sul sito dell'Ente, nella parte "amministrazione trasparente", è riportato che "Il Rendiconto d’esercizio 2017, approvato dal Comitato di gestione della CSEA nella riunione del 24 aprile 2018, verrà pubblicato a seguito dell’approvazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorità (art.9, comma 3 dello Statuto)".
La trasparenza amministrativa è stata istituita anche per consentire la partecipazione cei cittadini alla gestione della cosa pubblica ma la mancata pubblicazione del bilancio 10 mesi dopo la chiusura dell'esercizio non va in questa direzione.
Oltretutto CSEA non è un piccolo Ente, anche se non ha ruoli specifici. È un Ente cha al 31.12.2016 aveva disponibilità finanziarie per € 4.149.165.683,07 che, come si rileva dai bilanci degli esercizi precedenti, s incrementa per ca. 2miliardi all'nno. Da quell'importo sono passati quasi due anni e, purtroppo, non è dato sapere che cosa è successo.
Per quanto si rileva dal rendiconto 2016 ha
  • un costo annuo di € 2.302.342,81.
  • occupa 49 dipendenti, tutti distaccati, senza costi per CSEA, (chissa perchè) da altre società, in prevalenza 46, da GSE spa, altro carrozzone con socio unico il Ministero dell'Economia e delle Finanze, pieno di soldi che sarà oggetto di separata valutazione.
  • un presidente e un comitato di gestione, composto da due componenti, nominati da ARERA e e un collegio di Revisori dei Conti, composto da un presidente e da due revisori. (costo 2016:€  512.249,69)
  • un direttore generale, costo € 241.287,35
  • interessi attivi per € 36.851.823,25
  • imposte € 10.119.082,82
Si tratta di un ente che non serve assolutamente a nulla, un oggetto misterioso di cui non si capiscono le motivazione per la sua esistenza.
Probabilmente esiste una somma di denaro, versata dagli utenti di acqua, gas, energia, in Ente Pubblico che rappresenta circa un quarto della manovra finanziaria 2019 e che è parcheggiata in conti non meglio definiti.

Conclusioni

Comcludiamo, provvisoriamente, perchè il dossier dovrà, con integrazioni successive, diventare un documento dinamico e raccogliere tutte le situazioni anomali, anche locali, da affrontare ed eliminare tutte le condizioni contarie alla tutela e garanzia delle persone.
Per questi motivi Il Forum dei Movimenti dell'Acqua, a nome di tutti i Comitati per la tutela dell'Acqua Pubblica, e di tutti quegli italiani che, il 12-13 giugno 2011, hanno espresso la volontà di mantenere il servizio idrico in ambito pubblico e fuori dalle logiche di  mercato e dei profitti, chiede alle Istituzioni Repubblicane e alla Politica che

A - venga soppressa l'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA)con trasferimento delle funzioni al Ministero per l'Ambiente

per i seguenti motivi
  1. è troppo onerosa. Non è vero, come afferma l'Autorità, che le risorse per il suo finanziamento non sono in carico allo Stato; provengono dalle tariffe che i cittadini pagano, i cttadini nella loro totalità sono lo Stato e, pertanto, è lo Stato a pagare o, meglio i cittadini;
  2. possiede eccessive risorse finanziarie inutili per la sua gestione;
  3. spreca denaro pubblico effettuando investimenti, immobiliari, di pura rappresentanza e immagine con una spesa elevata e antieconomica;
  4. è una struttura con troppi privilegi in contrasto con la situazione generale del Paese;
  5. ha realizzato un metodo tariffario finalizzato unicamente alla reddittività dei gestori consentendo agli stessi enormi profitti anche distorti e difformi dalle indicazioni legislative e dal "Full Cost Recovery"
  6. ha contribuito con tariffe troppo alte, anche dei settori energia elettrica e gas, ad un impoverimento del Paese;
  7. ha creato ostacoli ad una possibile ripubblicizzazione del servizio idrico con un meccanismo di determinazione del Valore Residuo dei beni costituenti dotazione del servizio idrico tecnicamente inesistente ricoprendo un ruolo politico che non gli compete;
  8. non ha rispettato il mandato di garanzia della concorrenza e del mercato rafforzando, al contrario le situazioni di monopolio territoriale;
  9. ha introdotto, autonomamente, in tariffa un meccanismo di calcolo del costo del capitale investito che, di fatto, sostituisce nelle modalità e negli effetti la "remunerazione del capitale investito" abrogato dalla volontà popolare con il referendum del 2011;
  10. non ha verificato la congruità delle misure adottate dai soggetti esercenti il servizio, in particolare degli schemi consentendo ed avallando trattamenti diversi tra utenti dellla stessa categoria di utenza originando situazione discrimminatorie;
  11. non ha verificato, o ha verificato in modo superficiale, gli schemi regolatori e la determinazione delle tariffe consentendo maggiori profitti per i gestori e maggiori cossti per gli utenti;
  12. ha istituito un meccanismo per il contenimento della morosità che è solo un costo per gli utenti e un profitto per i gestori.
  13. non ha impedito, ha anzi favorito, i "distacchi" per le famiglie morose perchè in condizioni disagiate;

B - vengano risarciti i nuclei familiari numerosi per le discriminazioni tariffarie

C - vengano vietati i distacchi

D - vengano riformulati Metodi Tariffari con unico obiettivo l'economicità della tariffa e con esclusione di ogni ipotesi e forma di profitto

che prevedano
  1. articolazione tariffaria
    1. fissare fasce di consumi per persona e non per nucleo;
    2. individuare una fascia di consumi corrispondente al minimo vitale, 18,25lt/gg/persona, a costo zero;
    3. individuare una ulteriore fascia di consumi, aggiuntiva alla precedente, quale consumo essenziale, di importo pari alla precedente, con tariffa agevolata;
    4. individuare una ulteriore fascia corrispondente alla somma delle precedenti, con tariffa base;
    5. aggiungere due/tre fasce in eccedenza con tariffe più alte e con la funzione di disincentivazione dei consumi;
  2. determinazione tariffa
    1. eliminazione dei moltiplicatori Θ (theta);
    2. applicazione nell'annola tariffa dell'annoa-1 (la proposta non ha controindicazioni considerato che la tariffa di riferimento attuale è quella delloa-2 e adeguata con meccanismi empirici, aleatori e di difficile comprensione per l'utenza normale ma anche per i Sindaci che devono approvarla);
    3. conguaglio da effettuare, nell'anno successivo, dopo l'approvazione del bilancio del gestore prendendo in esame tutti i dati reali rilevati dal bilancio;
  3. vietare qualsiasi forma di forfetizzazione dei consumi;
  4. eliminazione della rivalutazione dei beni costituenti dotazione del servizio idrico nella determinazione del Valore Residuo da riconoscere al gestore al termine dell'affidamento;
  5. eliminazione del costo della morosità con riserva di sua determinazione, in sede di conguaglio, delle perdite di crediti rilevati in bilancio da attribuire, per la parte realtiva, alle tariffe di ogni singola categoria di utenti;
  6. vietare, per trasparenza e chiarezza nella elaborazione dei bilanci, lo svolgimento di attività diverse dalla gestione del servizio e, ove necessaria e opportuna la presenza di altre attività, per ragioni di economia, di sinergia e di ottimizzazione dei costi, in particolare quelli generali, fissare l'obbligo dell'unblundig contabile fissando, in apposita convenzione con l'ente di governo dell'Ambito, i criteri di attribuzione dei costi generali alle singole attività.
  7. fissare il limite massimo, inevitabile, dell'utile di esercizio;
  8. vietare la distribuzione di dividendi;
  9. incentivare e agevolare il passaggio della gestione ad Azienda Speciale;
  10. verificare la legttimità degli affidamenti in essere e la loro coerenza con gli indirizzi della Corte di Giustizia Europea
  11. eliminare ogni forma di regime tutelato degli affidamenti.

E - venga soppressa la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) con trasferimento delle risorse finanziarie disponibili al Ministero dell'Ambiente

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