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FNIaFoNI anticipazione nuovi imvestimenti

riferimento legislativo o Metodo Tariffario: costo servizio

Il Metodo Tariffario ha introdotto, una componente tariffaria, chiamata FoNi e distinta in due tipologie, FNIFoNI e AMMFoNI, che aumenta il costo per gli utenti anche se non è un costo e nemmeno dovrebbe essere un ricavo per il gestore. Sia in un caso che nell'altro, non deve esistere si può definire un abuso ma, forse, è qualcosa di peggio.

Che cos'è il FoNI? lo spiega in modo semplice e comprensibile ARERA.

FNIFoNI - Fondo Nuovi Investimenti - è definita dall'art. 15 del Metodo Tariffario: "la componente riscossa a titolo di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti"

L'art. 154 del d.lgs. 152/2006, al 1° comma, definisce la tariffa

La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga"

Una anticipazione per il finanziamento non è il corrispettivo di un servizio, è un finanziamento, ossia un credito per l'utente ed un debito per il gestore. Se non è il corrispettivo del servizio non è regolato dal contratto di utenza, è un rapporto giuridico patrimoniale autonomo per il quale è richiesto, dall'art. 1325 del Codice civile, l'accordo tra le parti che, però, non esiste, l'utente non sa di aver finanziato il gestore al di fuori e oltre gli oneri di competenza rientranti nel corrispettivo de servizio.

ARERA, a specifico quesito posto, il 13.05.2021 ha precisato che il

"FNIFoNI, come evidenziato, è una componente riscossa a titolo di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti, e dunque dal punto di vista regolatorio è una sorta di debito, che dovrà essere onorato tramite la realizzazione di tali investimenti. L’assimilazione a un contributo pubblico in conto impianti non cambia tale finalità, ma vuole ribadire che i beni realizzati con l’utilizzo dell’FNI sono trattati dal punto di vista tariffario (ammortamento, oneri finanziari e fiscali) nello stesso modo di quelli realizzati con contributi pubblici, ovvero detraendo il valore del FNI dal valore dell’investimento totale, in modo da assicurare che l’utente non paghi 2 volte la quota corrispondente al fondo FNI"

Una precisazione che giustifica le perplessità e i dubbi anche di legittimità e che, comunque, conferma non trattarsi di un corrispettivo del servizio.

La realizzazione degli investimenti è, per il gestore, un obbligo contrattuale che dovrebbe essere previsto dalla concessione conclusa con l'Ente di Governo dell'Ambito per conto degli Enti Locali, i Comuni dell'Ambito Territoriale ove il servizio idrico è erogato, solo il rimborso del debito estingue l'obbligazione.

L'assimilazione ad un contributo pubblico in conto impianti a fondo perduto non soddisfa la mancanza dell'accordo tra le parti e l'erogazione di un contributo a fondo perduto è una precisa volontà consapevole di chi lo eroga, non una coercizione di chi imposta da chi lo riceve o un'invenzione da chi ha il compito della regolazione del servizio anche con il fine della tutela degli utenti. La modalità di rimborso del debito mediante la riduzione dell'investimento totale e la conseguente riduzione dell'ammortamento, ossia del costo dell'investimento addebitato all'utente [vedasi il capitolo "AMMaCapex - ammortamenti], conferma la sua assimilazione al contributo pubblico.

Gli utenti hanno finanziato investimenti, competenza del gestore, senza saperlo ma, i finanziamenti presuppongono anche una remunerazione e, allora, pur continuando  a chiamarlo finanziamento, è stato convertito in contributo a fondo perduto per non doverne rendere conto e per evitare un controllo da parte dell'utente che, non avendo la necessaria competenza, non sarebbe mai in grado di effettuarlo.

Comunque, siano finanziamenti o contributi, non sono costi del servizio secondo la definizione che ne dà l'art. 154 del d.lgs. 152/2006

elemento tariffa sigla formula valore note
MTI-1
MTI-2

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