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società di diritto privato in house |
azienda speciale consortile |
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società e azienda speciale consortile |
rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 2247 c.c. |
rif. legislativi e giurisprudenziali: artt. 30 e 31 del TUEL |
la società è un contratto con il quale due o più persone si associano per l'esercizio di un'attività con lo scopo di produrre utili e dividerli |
L'Azienda Speciale Consortile è una convenzione tra Enti Locali per la gestione in comune di un servizio con lo scopo di ottimiizare e razionalizzare la gestione e garantire efficienza, efficacia ed economicità |
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azienda |
rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 2555 c.c. - art. 143 d.lgs. 152/2006 - artt. 822 e seg. c.c. |
rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 143 d.lgs. 152/2006 - artt. 822 e seg. c.c. |
L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa (c.c.) che comprendono, in quanto parte della struttura, le persone, cioè i lavoratori.
Nel servizio idrico sono i beni che costituiscono dotazione del servizio e appartengono al demanio e, quindi, inalienabili, indisponibili con vincolo di destinazione.
I beni che non costituiscono dotazione del servizio restano nella proprietà e nella disponibilità della società.
Nell'azienda posseduta dalla società, il socio, l'Ente Locale, ha solo potere e funzione, limitata, di controllo e, quindi, potremmo definirla azienda privata. |
L'azienda, nel settore pubblica, non ha una definizione giuridica e, pertanto, viene intesa con la stessa definizione prevista dal c.c.
Valgono anche in questo caso i vincoli dell'essere beni demaniali con la differenza che, essendo l'azienda speciale un ente strumentale del/i Ente/i Locale/i, gli stessi rimangono in un ambito pubblico gestito dal pubblico.
Nell'azienda posseduta dalla azienda speciale, l'Ente Locale, ha potere e funzione di indirizzo oltre che di controllo e, quindi, potremmo definirla azienda pubblica. |
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impresa |
rif. legislativi e giurisprudenziali: art.2082 c.c. - art. 2086 c.c. |
rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 114, c. 1, TUEL |
La società non è un impresa ma la proprietaria delle strutture e dei beni necessari per l'attività di produzione di beni o prestazione di servizi. La società è l'imprenditore ma, poiché un soggetto non personale non può essere, materialmente, un organizzatore, questa funzione è compito dei suoi managers. Nelle società a maggioranza pubblica difficilmente i componenti del consiglio di amministrazione hanno competenza per l'organizzazione tecnica del servizio, e questa funzione viene delegata al direttore generale. |
L'azienda speciale con l'attribuzione, dell'autonomia imprenditoriale, è un impresa la cui proprietà è degli enti locali.
Nella comparazione tra società e azienda sociale gli elementi da prendere in considerazione non sono le caratteristiche dei soggetti proprietari che, naturalmente, sono diversi ma l'organizzazione che, essendo costituita dalle stesse strutture e beni, è la stessa.
Nell'Azienda Speciale, anche consortile, per definizione legislativa, l'imprenditore è il direttore. |
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Non esiste giuridicamente la definizione di impresa, la si ottiene attraverso la definizione di imprenditorie (È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi). L'impresa è, quindi, l'organizzazione dell'azienda destinata all'esercizio dell'attività. |
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in house providing |
rif. legislativi e giurisprudenziali: sentenze Corte di Giustizia Europee
rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 114 TUEL |
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Significa affidamento diretto a società di diritto privato avente le seguenti caratteristiche:
- controllo analogo da parte degli Enti Locale serviti (medesimo controllo da parte dell'Ente Locale che eserciterebbe gestendo direttamente il servizio,
- partecipazione totalmente pubblica;
- fatturato non inferiore all'80% relativo ai servizi gestiti in house.
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non si tratta di un affidamento in house ma di una gestione in house in quando, essendo le aziende speciali enti strumentali del/i Ent/i Locale/i, la gestione è diretta da parte degli Enti stessi ai quali competono, peraltro, le funzioni diindirizzo e di controllo. |
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Per le società è una condizione dubbia per le limitazione delle competenze dei soci previste dal codice civile, per la non funzionalità dei patti parasociali e per l'estraneità, non essendo un organi sociali, dei vari organismi istituiti all'interno delle società; |
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note generaliLe definizioni che specificano la struttura consentono di affermare che il modello è ininfluente rispetto alla gestione operativa del servizio attribuita all'organizzazione, cioè all'impresa che, sia in un caso che nell'altro, sono la stessa cosa trattandosi degli stessi beni e degli stessi lavoratori.
Le differenze sono solo nel modelli e di aspetti, rispetto al servizio, formali, l'unica differenza sostanziale è solo quello economico, con un maggior costo del servizio e aumento delle tariffe e delle bollette, per le società che hanno una struttura inutile e onerosa oltre che avere come scopo, la produzione di un utile mentre le aziende speciali hanno come obbligo di legge l'equilibrio di bilancio ossia l'equivalenza tra i ricavi e i costi, quelli reali, compresi i costi di investimento-
Si può affermare che l'azienda speciale, anche consortile, è preferibile perchè più economica, incisiva, snella e trasparente.
È indubbio che, anche ai fini della gestione in house, per l'Azienda Speciale è realizzata perchè insita nella sua natura, mentre per le società sussitono molti dunni e perplessità.
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società di diritto privato in house |
azienda speciale consortile |
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normativa applicabile |
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- Codice civile
- TUSP
- Legge Fallimentare escluso Titolo V
- Codice della crisi d'impresa dal 01.09.2021
- leggi speciali
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- TUEL
- DPR 902/1986
- Legge stabilità 2014 commi 550˜562
- Titolo II e Titolo V, Sez. IX Codice Civile
- Titolo V Legge Fallimentare (Liquidazione Coatta Amministrativa)
- Codice della crisi d'impresa dal 01.09.2021 (Titolo VII)
- leggi speciali
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natura |
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società di diritto privato a controllo pubblico |
ente pubblico economico imprenditoriale |
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lo scopo |
rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 2247 c.c. |
rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 114 TUEL |
l'utile e la sua divisione tra i soci |
efficienza, efficacia, economicità del servizio |
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attività |
rif. legislativi e giurisprudenziali: cass. s.u. 26283/2013 |
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imprenditoriale con fine di lucro |
imprenditoriale senza fini di lucro |
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personalità giuridica |
rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 2325 c.c. |
rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 114, c. 1, TUEL |
prevista dal Codice civile |
prevista dalla specifica normativa |
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autonomia patrimoniale |
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comune ad entrambe, conseguente alla personalità giuridica |
comune ad entrambe, conseguente alla personalità giuridica |
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autonomia imprenditoriale |
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rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 114, c. 1, del TUEL |
nella natura della società |
prevista dalla specifica normativa |
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autonomia statutaria |
rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 2328, c. 3, c.c.. |
rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 31, c. 2 e , TUEL |
Lo statuto deve essere approvato dall'assemblea nella di costituzione, formando parte integrante dell'atto costitutiva, e deve contenere le norme relative al funzionamento della società.
Anche per le società sono previsti vincoli imposti dal codice o da leggi speciali e dalla volontà dei soci. Non esiste nemmeno per le società quell'autonomia statutaria rivendicata. |
anche per le A.S.C, lo statuto rappresenta un vincolo che ha origini nella legge e nella volontà degli Enti Locali partecipanti. Si vorrebbe attribuire alla Legge di stabilità 2014 una limitazione alla libertà gestionale ma così non è, come vedremo di seguito sono solo regole per una corretta gestione anche se introdotte da una legge diversa dal Codice Civile |
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note generali
- non corrisponde al vero l'affermazione che la legislazione riferita all'Azienda Speciale sia datata e non adeguata alla gestione di un servizio idrico in una logica attuale e con la necessità di importanti e consistenti investimenti. La realtà sta nel fatto che la legislazione nel diritto privato e nel diritto pubblico hanno caratteristiche e finalità in parte diverse:
- il diritto privato si pone l'obiettivo di garantire, sul piano economico, i soci e i terzi, cioè i creditori, sul piano dell'economia nazionale (art. 2085 c.c.). Per quanto concerne i servizi di interesse pubblico e generale, non essendo, come principio, la società adeguata, sono state introdotte leggi speciali (vedasi TUSP) che non ne modificano, però, la natura, continuando la società ad essere inadeguata.
- il diritto pubblico, oltre alla garanzia dei terzi, per questo motivo è stato introdotta l'iscrizione al Registro delle Imprese e l'obbligo di pubblicità del bilancio, deve anche evitare che effetti negativi possano ripercuotersi sui bilanci dei Comuni e, in conseguenza, sui cittadini I beni dotazione del servizio che sono parte dell'azienda, sono demaniali e, in quanto tali, sono parte dei Beni Comuni la cui tutela è particolarmente importante. Senza dimenticare che l'interruzione di un pubblico servizio, come quello idrico, provocherebbe danni alla salute e alla vita delle persone molto più complessi di quelli economici.
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soci, ente locale o enti locali consorziati |
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società di diritto privato in house |
azienda speciale consortile |
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quota partecipazione |
rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 2350 e 2433 del c.c. |
rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 30 TUEL |
rapportata alla quota di capitale sociale detenuta.
Quasi sperequata rispetto agli abitanti e utenti dei Comuni partecipanti. |
definita dalla convenzione ex art. 30 TUEL può anche essere rapportata a parametri diversi da quelli patrimoniali, ad esempio numero dei residenti o degli utenti |
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competenza |
rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 2364 c.c. |
rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 31 e 114 TUEL |
- approva il bilancio;
- nomina e revoca gli amministratori; nomina gli organi di controllo e il loro presidente;
- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge all'assemblea, e, se richieste dallo statuto per atti degli amministratori, in ogni caso la responsabilità degli atti e degli amministratori;
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- conferisce il capitale di dotazione
- determina le finalità e gli indirizzi
- approva gli atti fondamentali
- esercita la vigilanza
- verifica i risultati della gestione
- provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
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conferma l'assenza di ruolo dei Comuni nella gestione e negli indirizzi delle società. Come è possibile esercitare il controllo analogo? |
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competenza Consigli Comunali |
rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 42 lett. e) TUEL art. 7 c. 1, lett. e TUSP |
rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 31, c. 1 e 5 del TUEL |
delibera sull'acquisizione di nuove partecipazioni da parte dell'Ente Locale |
nessuna competenza salvo diversa previsione statutaria. |
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Una delle ragioni negative sollevata è quella dell'approvazione degli atti fondamentali da parte dei Consigli Comunali perchè rappresenterebbe un ostacolo burocratico penalizzante.
Per quanto riguarda l'Azienda Speciale Consortile questo non è vero in quanto l'art. 31, comma 5 del TUEL prevede che gli atti fondamentali siano approvati dall'Assemblea consortile. L'art. 114 del TUEL, in questo caso, non si applica perchè non compatibile. |
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note generali
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società di diritto privato in house |
azienda speciale consortile |
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presidente |
rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 2381 c.c. |
rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 114 TUEL |
rappresentanza legale o eventuali altre competenze fissate dallo statuto (può anche essere amministratore delegato) |
la legge non attribuisce alcuna funzione, si presume che a lui competa la rappresentanza legale con funzioni di vigilanza e controllo. |
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consiglio di amministrazione |
rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 2380 -bis |
rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 114 TUEL |
organo collegiale con funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo |
organo collegiale cui la legge non attribuisce alcuna funzione, si presume che gli competa la vigilanza ed il controllo. |
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comitato esecutivo |
rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 2381 c.c. |
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organo intermedio tra Presidente e Consiglio d'amministrazione |
non esiste |
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amministratore delegato |
rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 2382 c.c. |
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rappresentanza legale e responsabile della gestione e del funzionamento della società |
non esiste |
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direttore |
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rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 114 TUEL |
affianca l'amministratore delegato |
rappresentanza legale e responsabile della gestione |
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compensi amministratori |
rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 11, c. 6, TUSP - art. 4 d.l. 95/2012 - DM 166/2013 |
rif. legislativi e giurisprudenziali: D.L. 78/2010 art. 6 c.2 - Corte dei Conti Sez. Aut. 9/2019 |
Suddivisione in fasce di classificazione (max 5) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, non ancora emanato, ai fini della determinazione dei compensi con, comunque, il limite massimo € 240.000 salvo importi inferiori previsti da leggi speciali. In attesa del decreto resta in vigore la normativa preesistente che prevede 3 fasce e un compenso riparametrato, con riduzioni al Primo Presidente di Corte di Cassazione. |
Per le Aziende Speciali che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, la carica è onorifica e esclude la corrisponsione di compensi. Nelle Aziende Speciali che gestiscono servizi pubblici l'unico apporto degli Enti Locali è il capitale di dotazione e, quindi, i compensi possono essere corrisposti. |
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Riduzione del compenso degli amministratori del 30% dopo tre esercizi in perdita |
rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 21 TUSP |
rif. legislativi e giurisprudenziali: legge stabilità 2014 art. 1 c. 554 |
anche per le società a maggioranza pubblica è stato introdotto dalla Legge si stabilità 201 e confermato dal TUSP per le società non quotate. |
Disposizione introdotta la legge di stabilità 2014 è identica a quella delle società. |
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Giusta causa per la revoca degli amministratori dopo due esercizi in perdita |
rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 21 TUSP |
rif. legislativi e giurisprudenziali: legge stabilità 2014 art. 1 c. 554 |
anche per le società a maggioranza pubblica è stato introdotto dalla Legge si stabilità 201 e confermato dal TUSP per le società non quotate. |
Disposizione introdotta la legge di stabilità 2014 è identica a quella delle società. |
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note generaliLa governance dell'Azienda Speciale è più snella, operativa ed economica. Un presidente e un consiglio di amministrazione cui non compete la funzione di indirizzo, riservata agli Enti Locali, è inutile e, per questo motivo, se l'azienda riceve contributi dall'Ente Locale, la carica è considerata onorifica cioè senza compenso (D.L. 78/2010 art. 6 c.2)
La funzione di indirizzo attribuita all'Ente Locale restituisce il ruolo naturale dell'Ente nella gestione di un servizio che è universalmente riconosciuto come diritto fondamentale e bisogno primario. |
organi di controllo interno |
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società di diritto privato in house |
azienda speciale consortile |
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Collegio Sindacale o Consiglio di Sorveglianza o Comitato di controllo |
rif. legislativi e giurisprudenziali: artt. 2397 e segg del c.c |
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da 3 a 5 componenti pù supplenti |
non esiste |
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revisore legale |
rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 2409 e segg. del c.c. |
rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 114 TUEL |
un revisore, la funzione può essere attribuita al collegio Sindacale con un corrispondente aumento del 50% dei compensi |
nell'Azienda Speciale è lo stesso dell'Ente Locale.
Nell'Azienda Speciale consortile deve essere nominato con le stesse modalità degli Enti Locali (sorteggio) e con i compensi fissati dalla legge in rapporto al numero di abitanti |
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certificazione bilancio |
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eventuale, prevista da leggi speciali e generalmente una società di revisione che può sostituire il revisore legale |
normalmente non prevista fatte salve eventuali leggi speciali |
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note generali
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obblighi per gli Enti Locali |
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società di diritto privato in house |
azienda speciale consortile |
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accantonamento in apposito fondo vincolato del bilancio in caso di risultato d'esercizio o saldo finanziario negativo |
rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 2446 e 2447 del Codice civile |
rif. legislativi e giurisprudenziali: egge stabilità 2014 art. 1 c. 551 |
Se la perdita riduce il capitale sociale al di sotto del minimo legale, gli amministratori devono, immediatamente, convocare l'assemblea per la riduzione del capitale che deve essere immediatamente ricostituito con il contestuale versamento della somma necessaria o deliberare la liquidazione della società.
Vale per tutte le società, anche per quelle quotate alle quali non si applica il TUSP. Per il saldo finanziario negativo, costituendo un alert di crisi di impresa, costringe gli amministratori all'adozione di opportuni provvedimenti. |
Nel patrimonio Netto dell'Azienda Speciale esiste una parte disponibile per i soci, formata dall'eccedenza tra gli utili realizzati e le destinazioni previste dall'art. 43 del D.P.R. 902/1986 che può essere utilizzata per il ripiano della perdita. Nel caso non fosse disponibile l'Azienda Speciale si troverà nelle stesse condizioni della società e si dovrà provvedere alla rimozione delle problematiche causate dalle perdite.
La previsione, estesa anche al saldo finanziario è solo un questione di "sana gestione", essendo più pericoloso della perdita e causa di insolvenza. |
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concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica |
rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 2247 del codice civile |
rif. legislativi e giurisprudenziali: legge stabilità 2014 art. 1 c. 553 |
non si applica alle società poiché, per definizione, i loro obiettivi sono gli utili per i soci |
essendo enti strumentali degli enti locali, pur con personalità giuridica e autonomia patrimoniale, è la naturale conseguenza. Averlo riaffermato è solo un fatto positivo. |
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liquidazione delle Aziende Speciali in caso di 4 esercizi chiusi in perdita negli ultimi 5 esercizi |
rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 280-bis del Codice civile e Codice della crisi d'impresa vigente dal 15/08/2020 |
rif. legislativi e giurisprudenziali: legge stabilità 2014 art. 1 c. 555 |
per le società, tutte, anche quelle in deroga al TUSP, vale il principio dell'accertamento della "continuità aziendale" che, definita con l'enunciazione di principio e non in modo preciso, è maggiormente vincolante rispetto alla previsione di 4 esercizi in perdita su cinque |
è evidente che quattro esercizi in perdita su cinque sono indici di gravi problemi d'ordine strutturale che possono anche aver creato una situazione irreversibile.
La norma va letta anche come invito agli enti locali di intervenire, prima dei quattro anni, per rimuovere le negatività certamente esistenti. |
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note generaliLe prescizioni prebiste non sono solo questioni di legge o di natura contabile-economica. Sono regole di buon governo e di sana gestione che devono garantire non solo qualità del servizio, equilibri di bilancio e attenzione alle questioni ambientali ma anche la rimozione di quelle distorsioni, tipiche del passato, ancora presenti, create dai partiti attraverso lottizzazioni e clientele. Sono, pertanto anche una questione politica di riforma e di moralizzazione del sistema. |
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società di diritto privato in house |
azienda speciale consortile |
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partecipazione in altre società |
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possibile purché con oggetto uguale o affine |
possibile solo se strumentali all'attività e finalizzate alla ottimizzazione dei costi |
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note generali
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società di diritto privato in house |
azienda speciale consortile |
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utile esercizio e divisione |
rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 2247 c.c. |
rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 114 TUEL |
previsto dall'art. 2247 del codice civile stabilendo che è lo scopo della società per la sua divisione tra i soci |
non previsto per l'Azienda Speciale che ha l'obbligo dell'equilibrio economico |
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distribuzione o destinazione dell'utile |
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rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 43 DPR 902/1986 |
unico vincolo, devono essere utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato.
Possono essere previste limitazioni alla distribuzione, non alla divisione, dallo statuto o da patti parasociali |
possibile, per l'eccedenza tra l'utile e vincoli di destinazione fissati dalla legge e solo per l'effettiva disponibilità di risorse finanziarie.
Può essere prevista la non distribuzione agli Enti Locali con la convenzione ex art. 30 TUEL |
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rapporto di distribuzione o destinazione dell'utile ai soci |
rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 2350 e 2433 del c.c. |
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in proporzione alla quota di partecipazione posseduta al netto del 5% destinato a riserva legale |
la quota attribuita al singolo consorziato dovrà essere definita nella convezione ex art. 30 e potrebbe anche non essere rapportata alla quota di capitale di dotazione attribuito a ciascuno di essi |
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note generali
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finanziamento degli investimenti - gestione finanziaria |
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società di diritto privato in house |
azienda speciale consortile |
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finanziamento delle spese relative agli investimenti previsti dal piano-programma anche mediante prestiti obbligazionari |
rif. legislativi e giurisprudenziali: titolo V capo V sezione VII del Codice civile |
rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 45 DPR 902/1986 |
- per la possibilità di ricorso ai finanziamenti non esiste specifica normativa, sono parte della gestione. Eventuali limitazioni possono essere previste dallo statuto;
- per i prestiti obbligazionari valgono le norme del codice civile ed eventuali leggi speciali.
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Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti previsti dal piano-programma, l'azienda speciale provvede nell'ordine:
- con i fondi all'uopo accantonati;
- con l'utilizzazione di altre fonti di autofinanziamento;
- con i contributi in conto capitale dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici;
- con prestiti anche obbligazionari;
- con l'incremento del fondo di dotazione conferito dall'ente locale.
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prestiti obbligazionari |
rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 151, c. 8, d.lgs. 152/2006 |
rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 151, c. 8, d.lgs. 152/2006 |
è possibile l'emissione di prestito obbligazionario sottoscrivibile solo dagli utenti |
è possibile l'emissione di prestito obbligazionario sottoscrivibile solo dagli utenti |
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limite all'importo del finanziamento, le rate di ammortamento del debito non può superare 1/3 delle entrate ordinarie |
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rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 46, c. 1, p. 2, del DPR 902/1986 |
Nessun limite, almeno formalmente, per le società. Gli indici di analisi e "alert", previsti dal codice delle crisi d'impresa, utilizzabili anche dai revisore e dai certificatori del bilancio, concorreranno a definire i limiti di indebitamento e la capacità di rimobrso. |
Il limite di 1/3 delle entrate ordinarie, non è una limitazione ma solo una indicazione per un buon governo e una sana e corretta gestione. Il limite di 1/3 è comunque elevato.
L'entrata in vigore del codice delle crisi di impresa previsto per il 15/08/2020, è stato differito al 01/09/2021 per il COVID-19. |
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il problema reale che si pone non è quello del terzo delle entrate ordinarie ma quello di ricorrere a finanziamenti adeguati alla vita utile dei beni finanziati e correlati agli ammortamenti degli stessi. Finanziamenti con una durata di ammortamento troppo breve o con una scadenza unica, come nel caso dei bond, possono creare situazioni di tensione finanziaria. |
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obbligo di destinazione dei finanziamenti e prestiti alla costruzione di nuovi impianti o all'ampliamento, miglioramento, ammodernamento di attrezzature e di impianti esistenti. |
rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 2380bs, c. 1, c.c. e statuto sociale |
rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 46, c. 1, p. 1, del DPR 902/1986 |
Anche per le società, tutte, anche quelle quotate, esiste un obbligo di destinazione che è quello di essere "necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale". L'inerenza è uno dei principi di gestione delle società. |
L'obbligo posto alle Aziende Speciali ha la sola funzione di impedire che vengano finanziati beni estranei alla sua attività dell'Azienda Speciale nella logica che "vanno considerate poste a garanzia del rispetto dei principi di sana gestione finanziaria cui si deve ispirare l’intero sistema istituzionale" come espresso dalla Corte dei Conti Lazio, sezione di controllo, n. 84/2013 e dalla Corte dei Conti Lombardia, sezione controllo, n. 426/2010. |
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garanzie dei finanziamenti |
rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 823 c.c. |
rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 46, c. 2, DPR 902/196 |
Normalmente le società garantiscono i finanziamenti con i propri beni. In questo caso, i beni costituenti dotazione del servizio idrico sono indisponibili, inalienabili, intrasferibili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi (non sono ipotecabili - ndr), non sono, pertanto, idonei per essere fonte di garanzia.
Le garanzie possibili sono:
- la credibilità
- i bilanci
- l'anticipazione dei crediti verso utenti
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Nell'Azienda Speciale la normativa prevede che a garanzia dell'ammortamento dei prestiti, può rilasciare a favore dei mutuanti:
- garanzie reali sul patrimonio
- delegazioni sulle proprie entrate nel limite di 1/3 delle entrate.
Le delegazione di un ente economico pubblico sono più certe e sicure di qualsiasi altra e particolarmente gradite dai finanziatori anche grazie ai due punti che precedono. |
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note generaliLa questione non è quella del terzo delle entrate ordinarie ma quello di ricorrere a finanziamenti che siano adeguati alla vita utile dei beni finanziati e correlati agli ammortamenti degli stessi. Finanziamenti, indipendentemente dalla natura o tipo con una durata di ammortamento troppo breve o con una scadenza unica, come nel caso dei bond, possono creare situazioni di tensione finanziaria. |
rapporto di lavoro subordinato |
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società di diritto privato in house |
azienda speciale consortile |
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divieti o limitazioni alle assunzioni di personale e limitazione delle retribuzione |
rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 18 D.L. 112 del 25-06-2008 mod. dal comma 557 art. 1 L. Stabilità 2014 |
rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 18 D.L. 112 del 25-06-2008 mod. dal comma 557 art. 1 L. Stabilità 2014 |
comune ad entrambe |
comune ad entrambe |
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note generaliNessuna differenza sostanziale per i rapporti di lavoro o nella società sia per le assunzione che per i contratti di lavoro applicati. Resta un differenza, più formale che sostanziale, per la ricongiunzione del trattamento pensionistico |
differenze relative all'organizzazione e all'efficienza e qualità del servizio |
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società di diritto privato in house |
azienda speciale consortile |
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note generali
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procedure e adempimenti civilistici, fiscali e amministrativi |
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società di diritto privato in house |
azienda speciale consortile |
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obbligo iscrizione al registro delle imprese |
rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 2188 e segg. Codice civile |
rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 114, c. 5bis, TUEL mod. dall'art. 1, c. 556, L. Stbilità 2014. |
iscrizione obbligatoria |
iscrizione obbligatoria |
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modalità e termini approvazione bilancio |
rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 2364 e 2429 codice civile |
rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 31, c. 1, e 5, d.lgs 267/2000 (TUEL) |
- approvazione del bilancio entro il 31.03 con consegna dello stesso agli Organi di controllo
- deposito del bilancio, con le relazioni degli Organi di controllo, presso la sede sociale entro i 15gg antecedenti la convocazione dell'assemblea
- approvazione dell'assemblea entro 120gg dalla fine dell'esercizio (salvo proroga a 180gg se previsto
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il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea consortile. Non si applica l'art. 114 del TUEL, relativo alle Aziende Speciali, in quanto non compatibile, con il Consorzio. Questo è confermato dal comma 5 dell'art. 31 del TUEL che stabilisce: "L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto". Quindi, salvo diversa previsione dello statuto la competenza è dell'Assemblea consortile. |
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Anche la Corte dei Conti Lombardia, pronuncia n 283/2017, prevedendo che il Consiglio Comunale debba esprimersi successivamente all'approvazione da parte dell'Assemblea Consortile, lo conferma.
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deposito bilancio al regisro delle Imprese |
rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 2435 Codice civile |
rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 114, c. 5bis, TUEL mod. dall'art. 1, c. 556, L. Stabilità 2014. |
deposito entro 30gg dalla data di approvazione |
il deposito deve essere effettuato entro il 31.05 |
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note generali
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