Forum dei Beni Comuni
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Remo ValsecchiOlginate (LC), 14 settembre 2023

Azienda Speciale ↔ Società di diritto privato in house

scheda sinottica

Remo ValsecchiOlginate (LC), 14 settembre 2023
La raccolta firme, da parte del Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua Pubblica e i Beni Comuni, nel 2007, per la ripubblicizzazione della gestione del servizio idrico con l'intento di superare l'anomalia di una gestione formalmente pubblica ma sostanzialmente privata attraverso l'affidamento a società di diritto privato mediante l'in house providing, ha aperto il dibattito sulla contrapposizione, nella gestione, tra società di diritto privato e aziende speciali consortili di diritto pubblico.
L'esito referendario del 2011 ha ulteriormente rafforzato la posizione del Forum e dei suoi sostenitori.
Nel 2018, l'On. Federica Daga (M5S) ha fatto propria la proposta di legge di iniziativa popolare del 2007 depositandola agli atti della Camera dei Deputati (pdl AC. 52).
Il dibattito è di attualità, anche per le numerose iniziative dei Comitati locali per l'Acqua Pubblica e di altre associazione e movimenti e la risposta di vari gestori, o meglio dei consigli di amministrazione dei gestori, che stanno cercando con documenti e dossier di contrastare queste iniziative.
Proviamo con la schede che seguono ad evidenziare le caratteristiche e le differenze.
Alle schede, nelle prossime settimane, si aggiungeranno altri elementi e aspetti per una comparazione più completa.
dati generali
' società di diritto privato in house azienda speciale consortile
società e azienda speciale consortile
rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 2247 c.c. rif. legislativi e giurisprudenziali: artt. 30 e 31 del TUEL
la società è un contratto con il quale due o più persone si associano per l'esercizio di un'attività con lo scopo di produrre utili e dividerli
L'Azienda Speciale Consortile è una convenzione tra Enti Locali per la gestione in comune di un servizio con lo scopo di ottimiizare e razionalizzare la gestione e garantire efficienza, efficacia ed economicità
azienda
rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 2555 c.c. - art. 143 d.lgs. 152/2006 - artt. 822 e seg. c.c. rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 143 d.lgs. 152/2006 - artt. 822 e seg. c.c.
L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa (c.c.) che comprendono, in quanto parte della struttura, le persone, cioè i lavoratori.
Nel servizio idrico sono i beni che costituiscono dotazione del servizio e appartengono al demanio e, quindi, inalienabili, indisponibili con vincolo di destinazione.
I beni che non costituiscono dotazione del servizio restano nella proprietà e nella disponibilità della società.
Nell'azienda posseduta dalla società, il socio, l'Ente Locale, ha solo potere e funzione, limitata, di controllo e, quindi, potremmo definirla azienda privata.
L'azienda, nel settore pubblica, non ha una definizione giuridica e, pertanto, viene intesa con la stessa definizione prevista dal c.c.
Valgono anche in questo caso i vincoli dell'essere beni demaniali con la differenza che, essendo l'azienda speciale un ente strumentale del/i Ente/i Locale/i, gli stessi rimangono in un ambito pubblico gestito dal pubblico.
Nell'azienda posseduta dalla azienda speciale, l'Ente Locale, ha potere e funzione di indirizzo oltre che di controllo e, quindi, potremmo definirla azienda pubblica.
impresa
rif. legislativi e giurisprudenziali: art.2082 c.c. - art. 2086 c.c. rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 114, c. 1, TUEL
La società non è un impresa ma la proprietaria delle strutture e dei beni necessari per l'attività di produzione di beni o prestazione di servizi. La società è l'imprenditore ma, poiché un soggetto non personale non può essere, materialmente, un organizzatore, questa funzione è compito dei suoi managers. Nelle società a maggioranza pubblica difficilmente i componenti del consiglio di amministrazione hanno competenza per l'organizzazione tecnica del servizio, e questa funzione viene delegata al direttore generale.
L'azienda speciale con l'attribuzione, dell'autonomia imprenditoriale, è un impresa la cui proprietà è degli enti locali.
Nella comparazione tra società e azienda sociale gli elementi da prendere in considerazione non sono le caratteristiche dei soggetti proprietari che, naturalmente, sono diversi ma l'organizzazione che, essendo costituita dalle stesse strutture e beni, è la stessa.
Nell'Azienda Speciale, anche consortile, per definizione legislativa, l'imprenditore è il direttore.
Non esiste giuridicamente la definizione di impresa, la si ottiene attraverso la definizione di imprenditorie (È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi). L'impresa è, quindi, l'organizzazione dell'azienda destinata all'esercizio dell'attività.
in house providing
rif. legislativi e giurisprudenziali: sentenze Corte di Giustizia Europee rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 114 TUEL
Significa affidamento diretto a società di diritto privato avente le seguenti caratteristiche:
  • controllo analogo da parte degli Enti Locale  serviti (medesimo controllo da parte dell'Ente Locale che eserciterebbe gestendo direttamente il servizio,
  • partecipazione totalmente pubblica;
  • fatturato non inferiore all'80% relativo ai servizi gestiti in house.
non si tratta di un affidamento in house ma di una gestione in house in quando, essendo le aziende speciali enti strumentali del/i Ent/i  Locale/i, la gestione è diretta da parte degli Enti stessi ai quali competono, peraltro, le funzioni diindirizzo e di controllo.
Per le società è una condizione dubbia per le limitazione delle competenze dei soci previste dal codice civile, per la non funzionalità dei patti parasociali e per l'estraneità, non essendo un organi sociali, dei vari organismi istituiti all'interno delle società;
note generali
Le definizioni che specificano la struttura consentono di affermare che il modello è ininfluente rispetto alla gestione operativa del servizio attribuita all'organizzazione, cioè all'impresa che, sia in un caso che nell'altro, sono la stessa cosa trattandosi degli stessi beni e degli stessi lavoratori.
Le differenze sono solo nel modelli e di aspetti, rispetto al servizio, formali, l'unica differenza sostanziale è solo quello economico, con un maggior costo del servizio e aumento delle tariffe e delle bollette, per le società che hanno una struttura inutile e onerosa oltre che avere come scopo, la produzione di un utile mentre le aziende speciali hanno come obbligo di legge l'equilibrio di bilancio ossia l'equivalenza tra i ricavi e i costi, quelli reali, compresi i costi di investimento-
Si può affermare che l'azienda speciale, anche consortile, è preferibile perchè più economica, incisiva, snella e trasparente.
È indubbio che, anche ai fini della gestione in house, per l'Azienda Speciale è realizzata perchè insita nella sua natura, mentre per le società sussitono molti dunni e perplessità.
 
caratteristiche
' società di diritto privato in house azienda speciale consortile
normativa applicabile
  • Codice civile
  • TUSP
  • Legge Fallimentare escluso Titolo V
  • Codice della crisi d'impresa dal 01.09.2021
  • leggi speciali
  • TUEL
  • DPR 902/1986
  • Legge stabilità 2014 commi 550˜562
  • Titolo II e Titolo V, Sez. IX Codice Civile
  • Titolo V Legge Fallimentare (Liquidazione Coatta Amministrativa)
  • Codice della crisi d'impresa dal 01.09.2021 (Titolo VII)
  • leggi speciali
natura
società di diritto privato a controllo pubblico
ente pubblico economico imprenditoriale
lo scopo rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 2247 c.c. rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 114 TUEL
l'utile e la sua divisione tra i soci
efficienza, efficacia, economicità del servizio
attività rif. legislativi e giurisprudenziali: cass. s.u. 26283/2013
imprenditoriale con fine di lucro
imprenditoriale senza fini di lucro
personalità giuridica rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 2325 c.c. rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 114, c. 1, TUEL
prevista dal Codice civile
prevista dalla specifica normativa
autonomia patrimoniale
comune ad entrambe, conseguente alla personalità giuridica
comune ad entrambe, conseguente alla personalità giuridica
autonomia imprenditoriale rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 114, c. 1, del TUEL
nella natura della società
prevista dalla specifica normativa
autonomia statutaria rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 2328, c. 3, c.c.. rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 31, c. 2 e , TUEL
Lo statuto deve essere approvato dall'assemblea nella di costituzione, formando parte integrante dell'atto costitutiva, e deve contenere le norme relative al funzionamento della società.
Anche per le società sono previsti vincoli imposti dal codice o da leggi speciali e dalla volontà dei soci. Non esiste nemmeno per le società quell'autonomia statutaria rivendicata.
anche per le A.S.C, lo statuto rappresenta un vincolo che ha origini nella legge e nella volontà degli Enti Locali partecipanti. Si vorrebbe attribuire alla Legge di stabilità 2014 una limitazione alla libertà gestionale ma così non è, come vedremo di seguito sono solo regole per una corretta gestione anche se introdotte da una legge diversa dal Codice Civile
note generali
  1. non corrisponde al vero l'affermazione che la legislazione riferita  all'Azienda Speciale sia datata e non adeguata alla gestione di un servizio idrico in una logica attuale e con la necessità di importanti e consistenti investimenti. La realtà sta nel fatto che la legislazione nel diritto privato e nel diritto pubblico hanno caratteristiche e finalità in parte diverse:
    1. il diritto privato si pone l'obiettivo di garantire, sul piano economico, i soci e i terzi, cioè i creditori, sul piano dell'economia nazionale (art. 2085 c.c.). Per quanto concerne i servizi di interesse pubblico e generale, non essendo, come principio, la società adeguata, sono state introdotte leggi speciali (vedasi TUSP) che non ne modificano, però, la natura, continuando la società ad essere inadeguata.
    2. il diritto pubblico, oltre alla garanzia dei terzi, per questo motivo è stato introdotta l'iscrizione al Registro delle Imprese e l'obbligo di pubblicità del bilancio, deve anche evitare che effetti negativi possano ripercuotersi sui bilanci dei Comuni e, in conseguenza, sui cittadini I beni dotazione del servizio che sono parte dell'azienda, sono demaniali e, in quanto tali, sono parte dei Beni Comuni la cui tutela è particolarmente importante. Senza dimenticare che l'interruzione di un pubblico servizio, come quello idrico, provocherebbe danni alla salute e alla vita delle persone molto più complessi di quelli economici. 
soci, ente locale o enti locali consorziati
' società di diritto privato in house azienda speciale consortile
quota partecipazione
rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 2350 e 2433 del c.c. rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 30 TUEL
rapportata alla quota di capitale sociale detenuta.
Quasi sperequata rispetto agli abitanti e utenti dei Comuni partecipanti.
definita dalla convenzione ex art. 30 TUEL può anche essere rapportata a parametri diversi da quelli patrimoniali, ad esempio numero dei residenti o degli utenti
competenza
rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 2364 c.c. rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 31 e 114 TUEL
  • approva il bilancio;
  • nomina e revoca gli amministratori; nomina gli organi di controllo e il loro presidente;
  • determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
  • delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge all'assemblea, e, se richieste dallo statuto per atti degli amministratori, in ogni caso la responsabilità degli atti e degli amministratori;
  • conferisce il capitale di dotazione
  • determina le finalità e gli indirizzi
  • approva gli atti fondamentali
  • esercita la vigilanza
  • verifica i risultati della gestione
  • provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
conferma l'assenza di ruolo dei Comuni nella gestione e negli indirizzi delle società. Come è possibile esercitare il controllo analogo?
competenza Consigli Comunali
rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 42 lett. e) TUEL art. 7 c. 1, lett. e TUSP rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 31, c. 1 e 5 del TUEL
delibera sull'acquisizione di nuove partecipazioni da parte dell'Ente Locale
nessuna competenza salvo diversa previsione statutaria.
Una delle ragioni negative sollevata è quella dell'approvazione degli atti fondamentali da parte dei Consigli Comunali perchè rappresenterebbe un ostacolo burocratico penalizzante.
Per quanto riguarda l'Azienda Speciale Consortile questo non è vero in quanto l'art. 31, comma 5 del TUEL prevede che gli atti fondamentali siano approvati dall'Assemblea consortile. L'art. 114 del TUEL, in questo caso, non si applica perchè non compatibile.
note generali
organi sociali
' società di diritto privato in house azienda speciale consortile
presidente
rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 2381 c.c. rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 114 TUEL
rappresentanza legale o eventuali altre competenze fissate dallo statuto (può anche essere amministratore delegato)
 la legge non attribuisce alcuna funzione, si presume che a lui competa la rappresentanza legale con funzioni di vigilanza e  controllo.
consiglio di amministrazione
rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 2380 -bis rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 114 TUEL
organo collegiale con funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo
 organo collegiale cui la legge non attribuisce alcuna funzione, si presume che gli competa la vigilanza ed il controllo.
comitato esecutivo
rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 2381 c.c.
organo intermedio tra Presidente e Consiglio d'amministrazione
non esiste
amministratore delegato
rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 2382 c.c.
rappresentanza legale e responsabile della gestione e del funzionamento della società
non esiste
direttore
rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 114 TUEL
affianca l'amministratore delegato
rappresentanza legale e responsabile della gestione
compensi amministratori
rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 11, c. 6, TUSP - art. 4 d.l. 95/2012 - DM 166/2013 rif. legislativi e giurisprudenziali: D.L. 78/2010 art. 6 c.2 - Corte dei Conti Sez. Aut. 9/2019
Suddivisione in fasce di classificazione (max 5) con  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, non ancora emanato, ai fini della determinazione dei compensi con, comunque, il limite massimo € 240.000 salvo importi inferiori previsti da leggi speciali. In attesa del decreto resta in vigore la normativa preesistente che prevede 3 fasce e un compenso riparametrato, con riduzioni al Primo Presidente di Corte di Cassazione.
Per le Aziende Speciali che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, la carica è onorifica e esclude la corrisponsione di compensi. Nelle Aziende Speciali che gestiscono servizi pubblici l'unico apporto degli Enti Locali è il capitale di dotazione e, quindi, i compensi possono essere corrisposti.
Riduzione del compenso degli amministratori del 30% dopo tre esercizi in perdita
rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 21 TUSP rif. legislativi e giurisprudenziali: legge stabilità 2014 art. 1 c. 554
anche per le società a maggioranza pubblica è stato introdotto dalla Legge si stabilità 201 e confermato dal TUSP per le società non quotate.
Disposizione introdotta la legge di stabilità 2014 è identica a quella delle società.
Giusta causa per la revoca degli amministratori dopo due esercizi in perdita
rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 21 TUSP rif. legislativi e giurisprudenziali: legge stabilità 2014 art. 1 c. 554
anche per le società a maggioranza pubblica è stato introdotto dalla Legge si stabilità 201 e confermato dal TUSP per le società non quotate.
Disposizione introdotta la legge di stabilità 2014 è identica a quella delle società.
note generali
La governance dell'Azienda Speciale è più snella, operativa ed economica. Un presidente e un consiglio di amministrazione cui non compete la funzione di indirizzo, riservata agli Enti Locali, è inutile e, per questo motivo, se l'azienda riceve contributi dall'Ente Locale, la carica è considerata onorifica cioè senza compenso (D.L. 78/2010 art. 6 c.2)
La funzione di indirizzo attribuita all'Ente Locale restituisce il ruolo naturale dell'Ente nella gestione di un servizio che è universalmente riconosciuto come diritto fondamentale e bisogno primario.
organi di controllo interno
' società di diritto privato in house azienda speciale consortile
Collegio Sindacale o Consiglio di Sorveglianza o Comitato di controllo
rif. legislativi e giurisprudenziali: artt. 2397 e segg del c.c

da 3 a 5 componenti pù supplenti

non esiste

revisore legale rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 2409 e segg. del c.c. rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 114 TUEL
un revisore, la funzione può essere attribuita al collegio Sindacale con un corrispondente aumento del 50% dei compensi
nell'Azienda Speciale è lo stesso dell'Ente Locale.
Nell'Azienda Speciale consortile deve essere nominato con le stesse modalità degli Enti Locali (sorteggio) e con i compensi fissati dalla legge in rapporto al numero di abitanti
certificazione bilancio
eventuale, prevista da leggi speciali e generalmente una società di revisione che può sostituire il revisore legale
normalmente non prevista fatte salve eventuali leggi speciali
note generali
obblighi per gli Enti Locali
' società di diritto privato in house azienda speciale consortile
accantonamento in apposito fondo vincolato del bilancio in caso di risultato d'esercizio o saldo finanziario negativo
rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 2446 e 2447 del Codice civile rif. legislativi e giurisprudenziali: egge stabilità 2014 art. 1 c. 551
Se la perdita riduce il capitale sociale al di sotto del minimo legale, gli amministratori devono, immediatamente, convocare l'assemblea per la riduzione del capitale che deve essere immediatamente ricostituito con il contestuale versamento della somma necessaria o deliberare la liquidazione della società.
Vale per tutte le società, anche per quelle quotate alle quali non si applica il TUSP. Per il saldo finanziario negativo, costituendo un alert di crisi di impresa, costringe gli amministratori all'adozione di opportuni provvedimenti.
Nel patrimonio Netto dell'Azienda Speciale esiste una parte disponibile per i soci, formata dall'eccedenza tra gli utili realizzati e le destinazioni previste dall'art. 43 del D.P.R. 902/1986 che può essere utilizzata per il ripiano della perdita. Nel caso non fosse disponibile l'Azienda Speciale si troverà nelle stesse condizioni della società e si dovrà provvedere alla rimozione delle problematiche causate dalle perdite.
La previsione, estesa anche al saldo finanziario è solo un questione di "sana gestione", essendo più pericoloso della perdita e causa di insolvenza.
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 2247 del codice civile rif. legislativi e giurisprudenziali: legge stabilità 2014 art. 1 c. 553
non si applica alle società poiché, per definizione, i loro obiettivi sono gli utili per i soci
essendo enti strumentali degli enti locali, pur con personalità giuridica e autonomia patrimoniale, è la naturale conseguenza. Averlo riaffermato è solo un fatto positivo.
liquidazione delle Aziende Speciali in caso di 4 esercizi chiusi in perdita negli ultimi 5 esercizi rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 280-bis del Codice civile e Codice della crisi d'impresa vigente dal 15/08/2020 rif. legislativi e giurisprudenziali: legge stabilità 2014 art. 1 c. 555
per le società, tutte, anche quelle in deroga al TUSP, vale il principio dell'accertamento della "continuità aziendale" che, definita con l'enunciazione di principio e non in modo preciso, è maggiormente vincolante rispetto alla previsione di 4 esercizi in perdita su cinque
è evidente che quattro esercizi in perdita su cinque sono indici di gravi problemi d'ordine strutturale che possono anche aver creato una situazione irreversibile.
La norma va letta anche come invito agli enti locali di intervenire, prima dei quattro anni, per rimuovere le negatività certamente esistenti.
note generali
Le prescizioni prebiste non sono solo questioni di legge o di natura contabile-economica. Sono regole di buon governo e di sana gestione che devono garantire non solo qualità del servizio, equilibri di bilancio e attenzione alle questioni ambientali ma anche la rimozione di quelle distorsioni, tipiche del passato, ancora presenti, create dai partiti attraverso lottizzazioni e clientele. Sono, pertanto anche una questione politica di riforma e di moralizzazione del sistema.
partecipazioni
' società di diritto privato in house azienda speciale consortile
partecipazione in altre società
possibile purché con oggetto uguale o affine
possibile solo se strumentali all'attività e finalizzate alla ottimizzazione dei costi
note generali
utile esercizio
' società di diritto privato in house azienda speciale consortile
utile esercizio e divisione rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 2247 c.c. rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 114 TUEL
previsto dall'art. 2247 del codice civile stabilendo che è lo scopo della società per la sua divisione tra i soci
non previsto per l'Azienda Speciale che ha l'obbligo dell'equilibrio economico
distribuzione o destinazione dell'utile rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 43 DPR 902/1986
unico vincolo, devono essere utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato.
Possono essere previste limitazioni alla distribuzione, non alla divisione, dallo statuto o da patti parasociali
possibile, per l'eccedenza tra l'utile e vincoli di destinazione fissati dalla legge e solo per l'effettiva disponibilità di risorse finanziarie.
Può essere prevista la non distribuzione agli Enti Locali con la  convenzione ex art. 30 TUEL
rapporto di distribuzione o destinazione dell'utile ai soci rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 2350 e 2433 del c.c.
in proporzione alla quota di partecipazione posseduta al netto del 5% destinato a riserva legale
la quota attribuita al singolo consorziato dovrà essere definita nella convezione ex art. 30 e potrebbe anche non essere rapportata alla quota di capitale di dotazione attribuito a ciascuno di essi
note generali
finanziamento degli investimenti - gestione finanziaria
' società di diritto privato in house azienda speciale consortile
finanziamento delle spese relative agli investimenti previsti dal piano-programma anche mediante prestiti obbligazionari
rif. legislativi e giurisprudenziali: titolo V capo V sezione VII del Codice civile rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 45 DPR 902/1986
  • per la possibilità di ricorso ai finanziamenti non esiste specifica normativa, sono parte della gestione. Eventuali limitazioni possono essere previste dallo statuto;
  • per i prestiti obbligazionari valgono le norme del codice civile ed eventuali leggi speciali.
Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti previsti dal piano-programma, l'azienda speciale provvede nell'ordine:
  • con i fondi all'uopo accantonati;
  • con l'utilizzazione di altre fonti di autofinanziamento;
  • con i contributi in conto capitale dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici;
  • con prestiti anche obbligazionari;
  • con l'incremento del fondo di dotazione conferito dall'ente locale.
prestiti obbligazionari rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 151, c. 8, d.lgs. 152/2006 rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 151, c. 8, d.lgs. 152/2006
è possibile l'emissione di prestito obbligazionario sottoscrivibile solo dagli utenti
è possibile l'emissione di prestito obbligazionario sottoscrivibile solo dagli utenti
limite all'importo del finanziamento, le rate di ammortamento del debito non può superare 1/3 delle entrate ordinarie
rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 46, c. 1, p. 2, del DPR 902/1986
Nessun limite, almeno formalmente, per le società. Gli indici di analisi e "alert", previsti dal codice delle crisi d'impresa, utilizzabili anche dai revisore e dai certificatori del bilancio, concorreranno a definire i limiti di indebitamento e la capacità di rimobrso.
Il limite di 1/3 delle entrate ordinarie, non è una limitazione ma solo una indicazione per un buon governo e una sana e corretta gestione. Il limite di 1/3 è comunque elevato.
 L'entrata in vigore del codice delle crisi di impresa previsto per il 15/08/2020, è stato differito al 01/09/2021 per il COVID-19.
il problema reale che si pone non è quello del terzo delle entrate ordinarie ma quello di ricorrere a finanziamenti adeguati alla vita utile dei beni finanziati e correlati agli ammortamenti degli stessi. Finanziamenti con una durata di ammortamento troppo breve o con una scadenza unica, come nel caso dei bond, possono creare situazioni di tensione finanziaria.
obbligo di destinazione dei finanziamenti e prestiti alla costruzione di nuovi impianti o all'ampliamento, miglioramento, ammodernamento di attrezzature e di impianti esistenti.
rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 2380bs, c. 1, c.c. e statuto sociale rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 46, c. 1, p. 1, del DPR 902/1986
Anche per le società, tutte, anche quelle quotate, esiste un obbligo di destinazione che è quello di essere "necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale". L'inerenza è uno dei principi di gestione delle società.
L'obbligo posto alle Aziende Speciali ha la sola funzione di impedire che vengano finanziati beni estranei alla sua attività dell'Azienda Speciale nella logica che "vanno considerate poste a garanzia del rispetto dei principi di sana gestione finanziaria cui si deve ispirare l’intero sistema istituzionale" come espresso dalla  Corte dei Conti Lazio, sezione di controllo, n. 84/2013 e dalla Corte dei Conti Lombardia, sezione controllo, n. 426/2010.
garanzie dei finanziamenti
rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 823 c.c. rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 46, c. 2, DPR 902/196
Normalmente le società garantiscono i finanziamenti con i propri beni. In questo caso, i beni costituenti dotazione del servizio idrico sono indisponibili, inalienabili, intrasferibili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi (non sono ipotecabili - ndr), non sono, pertanto, idonei per essere fonte di garanzia.
Le garanzie possibili sono:
  1. la credibilità
  2. i bilanci
  3. l'anticipazione dei crediti verso utenti
Nell'Azienda Speciale la normativa prevede che a garanzia dell'ammortamento dei prestiti, può rilasciare a favore dei mutuanti:
  • garanzie reali sul patrimonio
  • delegazioni sulle proprie entrate nel limite di 1/3 delle entrate.
Le delegazione di un ente economico pubblico sono più certe e sicure di qualsiasi altra e particolarmente gradite dai finanziatori anche grazie ai due punti che precedono.
note generali
La questione non è quella del terzo delle entrate ordinarie ma quello di ricorrere a finanziamenti che siano adeguati alla vita utile dei beni finanziati e correlati agli ammortamenti degli stessi. Finanziamenti, indipendentemente dalla natura o tipo con una durata di ammortamento troppo breve o con una scadenza unica, come nel caso dei bond, possono creare situazioni di tensione finanziaria.
rapporto di lavoro subordinato
' società di diritto privato in house azienda speciale consortile
divieti o limitazioni alle assunzioni di personale e limitazione delle retribuzione
rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 18 D.L. 112 del 25-06-2008 mod. dal comma 557 art. 1 L. Stabilità 2014 rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 18 D.L. 112 del 25-06-2008 mod. dal comma 557 art. 1 L. Stabilità 2014
comune ad entrambe
comune ad entrambe
note generali
Nessuna differenza sostanziale per i rapporti di lavoro o nella società sia per le assunzione che per i contratti di lavoro applicati. Resta un differenza, più formale che sostanziale, per la ricongiunzione del trattamento pensionistico
differenze relative all'organizzazione e all'efficienza e qualità del servizio
' società di diritto privato in house azienda speciale consortile
note generali
procedure e adempimenti civilistici, fiscali e amministrativi
' società di diritto privato in house azienda speciale consortile
obbligo iscrizione al registro delle imprese
rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 2188 e segg. Codice civile rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 114, c. 5bis, TUEL mod. dall'art. 1, c. 556, L. Stbilità 2014.
iscrizione obbligatoria
iscrizione obbligatoria
modalità e termini approvazione bilancio
rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 2364 e 2429 codice civile rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 31, c. 1, e 5, d.lgs 267/2000 (TUEL)
  • approvazione del bilancio entro il 31.03 con consegna dello stesso agli Organi di controllo
  • deposito del bilancio, con le relazioni degli Organi di controllo, presso la sede sociale entro i 15gg antecedenti la convocazione dell'assemblea
  • approvazione dell'assemblea entro 120gg dalla fine dell'esercizio (salvo proroga a 180gg se previsto
il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea consortile. Non si applica l'art. 114 del TUEL, relativo alle Aziende Speciali, in quanto non compatibile, con il Consorzio. Questo è confermato dal comma 5 dell'art. 31 del TUEL che stabilisce: "L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto". Quindi, salvo diversa previsione dello statuto la competenza è dell'Assemblea consortile.
 Anche la Corte dei Conti Lombardia, pronuncia n 283/2017, prevedendo che il Consiglio Comunale debba esprimersi successivamente all'approvazione da parte dell'Assemblea Consortile, lo conferma.
deposito bilancio al regisro delle Imprese
rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 2435 Codice civile rif. legislativi e giurisprudenziali: art. 114, c. 5bis, TUEL mod. dall'art. 1, c. 556, L. Stabilità 2014.
deposito entro 30gg dalla data di approvazione
il deposito deve essere effettuato entro il 31.05
note generali
documentazione di riferimento
fonte estremi
Parlamento Italiano D.P.R. n. del 04 Ott 1986 Approvazione del nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali.
Parlamento Italiano art. 1, comma/i 550-562, L. n. del 27 Dic 2013 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilitaà 2014).
Parlamento Italiano art. 6 D.L. n. del 31 Mag 2010 Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica
Parlamento Italiano art. 43 D.P.R. n. del 04 Ott 1986 destinazione utile esercizio nelle Aziende Speciali
Parlamento Italiano art. 46 D.P.R. n. del 04 Ott 1986 finanziamento degli investimenti nelle Aziende Speciali
Governo Italiano D.Lgs. n. del 19 Ago 2016 Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica
Governo Italiano art. 15 D.L. n. del 06 Lug 2011 liquidazione coatta amministrativa
Corte dei Conti delibera n. del 28 Mag 2019 Gratuità della partecipazione agli organi amministrativi delle aziende speciali affidatarie dirette di servizi pubblici locali, (art. 6, comma 2, d.L. n. 78/2010) e decurtazione dei compensi ai sensi dell’art. 1, comma 554, l. N. 147/2013
Corte dei Conti - Regionale Campania delibera n. del 19 Dic 2018 possibilità di applicare l'articolo 194, comma 1, lett. b), del TUEL, anche al disavanzo finale di liquidazione di un'azienda
Corte dei Conti - Regionale Campania delibera n. del 24 Gen 2018 Azienda speciale: esclusa l’applicabilità della procedura fallimentare
Corte dei Conti delibera n. del 15 Gen 2014 la trasformazione eterogenea da società di capitale a Azienda Speciale
Consiglio di Stato sentenza n. del 31 Lug 2019 L'affidamento del servizio pubblico ad un'azienda speciale configura un affidamento in house
Consiglio di Stato sentenza n. del 27 Giu 2018 la controversia per revoca o nomina degli amministratoti ricade nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo
Consiglio di Stato sentenza n. del 22 Set 2017 richiamata dalla sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 3946/2018
Corte di Cassazione sentenza n. del 25 Nov 2013 le società in house
Corte di Cassazione sentenza n. del 25 Nov 2011 la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti di soggetti che abbiano svolto funzioni amministrative o di controllo in società di capitali - il controllo analogo nelle gestioni in house providing
Corte Costituzionale giudizio legittimità n. del 03 Nov 2010 competenza Stato - Regioni
Consiglio di Stato sentenza n. del 09 Mag 2001 un'azienda speciale di ognuno degli enti associati
Corte dei Conti - Regionale Lombardia parere n. del 24 Ott 2017 approvazione bilancio dell'Azienda Speciale da parte dei Consigli comunali o provinciali
Corte dei Conti - Regionale Lombardia parere n. del 13 Apr 2010 obbligo di destinazione dei finanziamenti e prestiti alla costruzione di nuovi impianti o all'ampliamento, miglioramento, ammodernamento di attrezzature e di impianti esistenti.
Associazione Giuristi di Amministrazione - Jacopo Bercelli del 17 Mag 2019 Corte dei Conti e compenso degli amministratori di aziende speciali consortili
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Istituto di Ricerca n. del 15 Set 2009 La trasformazione eterogenea: profili civilistici, contabili e fiscali
Corte dei Conti - Regionale Lombardia parere n. del 28 Lug 2020 copertura disavanzo - responsabilità dell'Ente

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