DECRETO-LEGGE 10 agosto 2023, n. 104
Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici.
Capo I - Misure urgenti a tutela degli utenti
Art. 1 Pratiche commerciali scorrette relative ai prezzi praticati su voli nazionali
- La solita confusione tra servizio pubblico, quale è il collegamento con le isole, ed il servizio di trasporto fornito da privati in regime di mercato e concorrenza. Eppure in ogni parte, comprese le leggi, viene sempre ribadito il principio del favorire la concorrenza, quella che attraverso la possibilità di scelta del fornitore di beni o prestatore di servizi da parte del consumatore promuove maggiore qualità e minori prezzi.
La realtà è che, nel caso specifico, che il privato costringe il pubblico - privato e pubblico finanziato dallo Stato - a ridurre i propri prezzi e a non fornire un servizio pubblico efficiente tanto che il consumatore è nella condizione, anche grazie all'offerta privata.
Art. 2 Oneri di servizio pubblico e tetto alle tariffe praticabili
Art. 3 - Misure urgenti per far fronte alle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma
Art. 4 Fondo a favore dei viaggiatori e degli operatori del settore turistico e ricettivo
Capo II - Misure urgenti in materia di attività economiche
Art. 5 Credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo nella microelettronica e Comitato tecnico per la microelettronica
Art. 7 Poteri speciali per l'utilizzo delle tecnologie critiche
Art. 8 Rafforzamento del contrasto alla delocalizzazione
Art. 9 Interventi in materia di opere di interesse strategico
Art. 10 Misure urgenti nel settore della pesca
Art. 11 Misure urgenti per le produzioni viticole
Art. 12 Misure a favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia - Società aerea italiana Spa e Alitalia Cityliner Spa
Capo III - Disposizioni in materia di investimenti
Art. 13 Realizzazione di programmi di investimento esteri di interesse strategico nazionale
Art. 14 Disposizioni urgenti per garantire l'operatività della società concessionaria di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158
Art. 15 Disposizioni urgenti in materia di servizi di ormeggio
Art. 16 Disposizioni urgenti in materia di concessioni autostradali
Art. 17 Misure urgenti per il trasporto pubblico locale
Art. 18 Misure urgenti per la realizzazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Art. 19 Interventi per la messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza degli enti locali
Art. 20 Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto
- L'incompetenza e incapacità della politica è totale come dimostra quest'articolo, incomprensibile per chi non ha un minimo di dimestichezza nella lettura delle leggi. La norma citata stabilisce che:
- 2. L'Autorità è competente nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture ed in particolare provvede:
a) a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali, fatte salve le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti ((ad esclusione del settore dell'autotrasporto merci));
Tutto l'articolo serve per includere la parte in rosso, cioè escludere il trasporto merci dalle garanzie previste dall'articolo modificato. A parte la contraddizione nell'aver mantenuto le merci, come previsto dall'articolo ante modifica, non si tiene conto del fatto che il trasporto merci senza le garanzie predette può avere maggiori costi che si trasferiscono sui prezzi al consumo e contribuiscono a creare inflazione.
Prima si fa la guerra i "benzinai" per il contenimento dei prezzi dei carburanti che provocano inflazione, poi si aumentano le accise e poi si aumentano i costi dell'accesso alle infrastrutture infrastrutture relative agli autotrasporti.
Boh! pura propaganda.
Art. 21 Interventi per le attività degli enti locali in crisi finanziaria
Art. 22 Conferimento di funzioni in materia di bonifiche e di rifiuti
Art. 23 Disposizioni urgenti per l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023
Capo IV - Disposizioni finanziarie
Art. 24 Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica
Art. 25 Disposizioni in materia di comunicazioni derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
Art. 26 Imposta straordinaria calcolata su incremento margine interesse
- La commedia si ripete. Prima accontentano gli amici consentendo profitti impossibili, poi fingono di arrabbiarsi e puniscono che ni ha approfittato, perché è stato permesso di farlo, con le imposte sugli extraprofitti. Gli amici sono stati accontentati, il popolo ringrazia ma non sa che le imposte sugli extraprofitti saranno utilizzati per aumentare le entrate del bilancio e non per rimborsare il maltolto.
rt. 27 Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo
Capo V - Disposizioni finali
Art. 28 Disposizioni finanziarie
Art. 29 Entrata in vigore